domenica 22 maggio 2011

Oltraggio ad un pubblico ufficiale



"I carabinieri camminano sempre in coppia" .....lo sanno pure le pietre e lo scrivono pure gli stessi carabinieri sul loro sito internet: "Sono sempre in coppia, è il rifiuto assoluto dell'individualismo e la spinta verso la collettività. E' una metafora potente che si rincorre sfogliando vecchi testi e antiche cronache e che arriva fino ad oggi. Il "singolo" non esiste nell'Arma. La coppia, il passo cadenzato, il ritmo binario che accompagna tutte le storie dei carabinieri sono il tempo della difesa, della sicurezza. Della rassicurante veglia dell'Arma sul popolo intero.Nei romanzi e nei racconti che hanno per protagonisti i carabinieri l'azione del singolo, anche quando è individuale e nelle scene in cui l'uomo appare da solo, non è mai da considerarsi nel suo muoversi isolato. E' sempre collettiva, sempre legata ad altri elementi, collegata ad un compagno che idealmente rappresenta uno status. Di più. Un codice. ."
Anche il legislatore avrà preso spunto da questo assunto quando è andato a riformulare l'art. 341 bis del codice penale, rintroducendo, di fatto, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

La reintroduzione del reato di oltraggio ad un P.U., fa parte di uno dei tanti "pacchetti sicurezza" e precisamente viene inserito nella LEGGE 15 luglio 2009, n. 94. L'articolo in questione è il 341 bis del C.P. (e non più l'art. 341 del C.P. precedentemente previsto nella normativa previgente ed abolito con L. 205/99).
Le novità possono così riassumersi:
- l'offesa deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- è necessaria la presenza di più persone, oltre al pubblico ufficiale e a chi offende;
- l'offesa deve possedere una valenza tale da sminuire contemporaneamente sia l'onore sia il decoro del pubblico ufficiale;
- il fatto deve avvenire mentre il pubblico ufficiale compie un atto del suo servizio;
- il fatto deve avvenire a causa o nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale;
- il risarcimento del danno, nei confronti del pubblico ufficiale e dell'ente di appartenenza, determina l'estinzione del reato.


Da non sottovalutare le cause di non punibilità previste dall'art. 393 bis del C.P. (introdotto sempre dalla L. 94/09), che così recita: "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".