Capita spesso, specie ai "non addetti ai lavori" di fare molta confusione fra questi due soggetti giuridici, ma la loro figura è prevista e contemplata fin dal 1930 dal nostro ordinamento giuridico e precisamente dal Codice Penale, libroII, titolo II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione), capo III.
Pur trattandosi, quindi, di concetti del tutto elementari e scontati (per la maggioranza ma non per tutti....), vediamo di fare un po di chiarezza tra i soggetti che rivestono queste due qualifiche e di coglierne le sostanziali differenze:
Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Art. 358.
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Dalla lettura dei due articoli appare evidente che il P.U. (a differenza dell'incaricato di un pubblico servizio) è ritenuto tale quando:
1) ESERCITA UNA PUBBLICA FUNZIONE LEGISLATIVA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA;
2)CONCORRE A FORMARE O FORMA LA VOLONTA' DELL'ENTE PUBBLICO OVVERO LO RAPPRESENTA ALL'ESTERNO;
3) E' MUNITO DI POTERE AUTORITATIVO O CERTIFICATIVO.
A titolo esemplificativo è P.U.: il tecnico comunale, l'ufficiale sanitario, l'insegnante di una scuola, l'ufficiale giudiziario, il portalettere ecc ecc. mentre è incaricato di pubblico servizio per es.: una guardia giurata, un idraulico o un operaio del comune, un letturista di Enel o del Gas, il controllore dell'autobus o del treno ecc ecc..
Per i due soggetti giuridici, cambiano in primis le responsabilità di fronte alla legge e quindi sono anche diverse le norme penali. previste dal codice pur andando a ledere, entrambi, gli interessi della Pubblica Amministrazione. Un P.U. puo' essere chiamato a rispondere per corruzione in un atto d'ufficio mentre un impiegato di p.s. no.Si pensi anche per es. al falso in atto pubblico o al falso ideologico, ecc.
Inoltre, gli atti compiuti dal Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni godono di fede privilegiata, ovvero sono veri fino a querela di falso.
Riprendendo l'esempio di cui sopra, il controllore di un autobus dinanzi ad un rifiuto di documenti o a seguito di un furto deve chiamare necessariamente le forze dell'Ordine in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale ma è semplicemente un incaricato di pubblico servizio.