domenica 30 dicembre 2018

NCC:Pubblicato il decreto

 Su telegram il pdf dell'immagine di cui sopra

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143
Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea. (18G00171) (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2018

La Prefettura di Udine emana una circolare operativa sul sequestro e fermo amministrativo

 Legge 1 ° dicembre 2018, n. 132, entrata in vigore il 4 dicembre 2018 - Modifiche
al Codice della Strada concernenti gli articoli 213 e 214 del C.d.S. - Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

Circolare Prefettura di Udine prot. 88137 del 28/12/2018
La trovate sul canale  telegram   nelle ultime notizie (Eventualmente,  per chi la cerca a distanza di tempo usate il  trova in alto a dx. Basta inserire "Circolare Udine" o semplicemente "udine"

Tabella aggiornata sanzioni C.d.S. dal 1 gennaio 2019

Ecco la tabella aggiornata ufficiale:
TABELLA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 dicembre 2018
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. (18A08460) (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018)7

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Su telegram la tabella di  "POLIZIALOCALEBLOG"
L'autore si riserva di effettuare ulteriori verifiche ed invita i lettori a segnalare eventuali errori/omissioni. Grazie 

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 dicembre 2018 

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. (18A08460) (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018)

 

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 195, commi 3  e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 20 dicembre 2016,
con il quale e' stata da ultimo aggiornata la misura  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  in  conformita'   alle   predette
disposizioni, all'ulteriore  aggiornamento  biennale  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal citato codice in  misura  pari
all'intera variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati,  media  nazionale,  verificatasi  nel
biennio compreso tra il 1° dicembre 2016 ed il 30 novembre 2018; 
  Ritenuto peraltro di dover escludere  dal  predetto  aggiornamento,
non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore,
le sanzioni di cui agli articoli 7, comma 15-bis, 93, commi  7-bis  e
7-ter, 132, comma 5, 213, commi 5 e 8, e 214, commi 1 e 8, del  Nuovo
codice della strada, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis
e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
  Considerato che l'indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel
biennio  dal  1°  dicembre  2016  al  30  novembre  2018,   accertato
dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,2%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento biennale della  misura  delle  sanzioni  amministrative
  pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada. 
 
  1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
e integrazioni e' aggiornata in  misura  pari  all'intera  variazione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel  2,2%,  e
gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al
31 dicembre  2018  si  intendono  sostituiti  dai  rispettivi  valori
aggiornati contenuti nella tabella A allegata nel presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                 Sanzioni escluse dall'aggiornamento 
 
  1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse le sanzioni di
cui alle seguenti disposizioni  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, come introdotte  dagli  articoli  21-sexies,  23-bis  e
29-bis del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132: 
    a) art. 7, comma 15-bis; 
    b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter; 
    c) art. 132, comma 5; 
    d) art. 213, commi 5 e 8; 
    e) art. 214, commi 1 e 8. 
                               Art. 3 
 
                              Efficacia 
 
  1.  I  nuovi  limiti  delle  sanzioni   amministrative   pecuniarie
aggiornati dal presente decreto hanno  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 dicembre 2018 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Bonafede 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                Tria 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                              Toninelli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2018 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
2296 
                                               Tabella A (articolo 1) 
 
  AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
          PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA 
 
             
 Parte di provvedimento in formato grafico

venerdì 28 dicembre 2018

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - anno 2019.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2018
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - anno 2019. (18A08376) (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2018)
Su telegram l'atto completo 

Nuove circolari MIT

Nuovo Processo omologativo WLTP
Prot. n° 32369 del 14 dicembre 2018 - Nuovo Processo omologativo WLTP ed immatricolazione dei veicoli delle classi M1, N1 ed N2. Periodo transitorio: modifiche della carta di circolazione. Entrata in vigore.

Veicoli con carrello elevatore
Circolare Prot. n° 32436 del 14 dicembre 2018 - Veicoli con carrello elevatore per carico e scarico merci alloggiato nello sbalzo posteriore

Patenti di guida A1 A2 e A
Prot. n° 32973 del 19 dicembre 2018 - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2018. Informativa su modifiche delle rappresentazioni previste dagli allegati 1 e 2.
Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Dicembre 2018 13:06
MIT

giovedì 27 dicembre 2018

Botti di Capodanno - Le informazioni utili sulle caratteristiche dei fuochi d'artificio per un divertimento sicuro

Le cronache degli ultimi anni riportano, in prossimità dei festeggiamenti natalizi e di fine anno, incidenti legati all’utilizzo degli artifizi da divertimento, a causa di un uso improprio o della vendita illegale di tali prodotti.
Anche quest’anno l’Anci, nelle scorse settimane, ha indirizzato ai Comuni italiani una lettera a firma del Segretario generale, ponendo particolare attenzione alle misure di contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e, più in generale, al contrasto al mercato illegale dei botti. Tale azione si inserisce nell’ambito di un approccio complessivo al fenomeno finalizzato alla riduzione del rischio per un uso improprio.
I Comuni italiani hanno cercato di concentrare l’attenzione dei cittadini sul tema, ciascuno secondo la propria sensibilità, anche prevedendo correttamente la materia nei Regolamenti comunali, con l’obiettivo di assicurare maggiori livelli di sicurezza nelle città ed evitare il possibile utilizzo degli articoli pirotecnici da parte di minori nonché l’utilizzo improprio da parte di coloro che non conoscono la pericolosità di alcune tipologie di prodotti la cui vendita non è libera ma richiede il possesso di specifici requisiti.
Su questa base l’Associazione intende proseguire il dialogo con gli operatori del settore e con le associazioni animaliste, per diffondere un utilizzo consapevole dei fuochi d’artificio, con prodotti legali, e rispettosi delle persone, degli animali e dell’ambiente per un divertimento sicuro.
Di seguito, si propongono delle informazioni utili sulle diverse categorie di fuochi d’artificio, indicazioni per un comportamento consapevole, nonché immagini di prodotti illegali. (com)


Le categorie di fuochi artificiali e le limitazioni alla vendita

Per un divertimento sicuro

Fotografie di fuochi illegali 
 [21-12-2018] http://www.anci.it

Circolare MIninterno su Modifica art. 193 e 126-bis Codice della Strada

Ministero dell'Interno
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Modifica art. 193 Codice della Strada
Modifica art. 126-bis Codice della Strada

(Circ. n. 300/A/9742/18/149/2018/07 del 24 dicembre 2018)

mercoledì 26 dicembre 2018

Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (decreto-legge)

Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.
Il decreto introduce una nuova regolamentazione del servizio di noleggio con conducente.
*****

Dopo proteste e contro-proteste in piazza arriva con un decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella notte di sabato 22 u.s. (« disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea»), la nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente. Il testo del decreto ricalca in gran parte quello inizialmente incluso nel maxiemendamento alla manovra, poi stralciato per problemi di coperture.

 IL TESTO:


Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli , ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.
Il decreto introduce una nuova regolamentazione del servizio di noleggio con conducente.

D.L. ____ dicembre 2018, n. _____ Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, come modificata dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni che sospende l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire, nell’imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2018 stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 40 del 2010, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e di consentire l’adozione degli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ____ dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
Art. 1
(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)
1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)      all’articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici»;
b)      all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.»;
c)      all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
1)                            targa del veicolo;
2)                            nome del conducente;
3)                            data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
4)                            orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5)                            dati del fruitore del servizio.
Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
d)      all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.».
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l’attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.
8. Con successivo provvedimento di natura regolamentare è disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al precedente comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La disposizione introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente attraverso alcune modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, già modificata dall’articolo 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.
In particolare, il comma 1, reca delle modifiche puntuali agli articoli 3 e 7 della citata Legge n. 21 del 1994, stabilendo:
–                     che il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;
–                     che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. La disposizione prevede poi che il vettore possa disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019;
–                     che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione del decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa;
–                     che l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
–           che è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.
I commi successivi della disposizione stabiliscono che:
–  il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019. (comma 2);
– che presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono quindi individuate le specifiche tecniche per l’attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi (comma 3);
– che le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (comma 4);
– che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, venga abrogato (comma 5);
– che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non sia consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante (comma 6);
– che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, venga abrogato.
– che con successivo provvedimento di natura regolamentare sia disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.
– che fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata descritta al comma 1, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, possa avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso sia svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta, regolarmente registrato e con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto. L’originale o copia conforme del contratto dovrà essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e essere esibito in caso di controlli.
RELAZIONE TECNICA
La norma, nella parte in cui modifica la legge 15 gennaio 1992, n. 21, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La sola disposizione di cui al comma 3, prevede l’istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente.
Gli oneri connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del centro di elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono quantificati in 1 milione di euro per l’anno 2019, e agli stessi si fa fronte mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

SISTRI DAL 1^ GENNAIO 2019

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
All’articolo 6 si dispone – a decorrere dal 1° gennaio 2019 - la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI), di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e, conseguentemente, dell’obbligo di versamento del contributo annuale.


Al fine di superare le attuali criticità, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà definire un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Si tratterebbe, pertanto, di un regime provvisorio destinato a durare sino all'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel frattempo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI effettueranno gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (registro di carico e scarico, formulario di trasporto dei rifiuti e modello unico di dichiarazione ambientale) secondo il sistema tradizionale "cartaceo" potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'articolo 194-bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 258 del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, dove si prevede l’applicazione delle sanzioni nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

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Prodotti congelati o surgelati non indicati nel menu':Condannato per frode

La detenzione nella cucina di un ristorante di prodotti congelati o surgelati, senza che nel menu sia indicata tale caratteristica, integra il reato di tentata frode in commercio, poiché si tratta di una condotta idonea a consegnare al cliente un prodotto diverso, per qualità, da quello dichiarato.

Frode commerciale
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 56105/18; depositata il 13 dicembre 
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da P.F. nato a Genova il ....... avverso la sentenza del 15/01/2018 della Corte di Appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso 

RITENUTO IN FATTO 
1. Con sentenza del 15 gennaio 2018 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 21 giugno 2012 del Tribunale di Genova, ha concesso i doppi benefici di legge a F.P., quale titolare del ristorante "V. al M. " in Genova, già condannato in primo grado alla pena di euro 600 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., stante la detenzione per la vendita di prodotto ittico congelato senza che di detta condizione fosse stato edotto il consumatore nel menu.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due congiunti motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha sostenuto che non poteva dirsi concretizzata quella univocità in concreto degli atti idonei a configurare il tentativo di frode in commercio, atteso oltretutto che la questione si era posta solamente per due piatti, ossia la sfogliata di polpo e gambero rosso e la crudità di scampi di Sicilia e gamberi. In specie, col secondo motivo, e tenuto conto della normativa europea di riferimento, il ricorrente ha osservato che gli alimenti in questione dovevano essere posti in vendita esclusivamente come congelati per espressa disposizione di legge, sì che non doveva neppure esserci comunicazione, atteso che la vendita di crudità fresca senza congelamento non era consentita dalla legge.
Non vi era pertanto univocità tesa alla vendita di merce diversa da quella dichiarata, mentre comunque era ormai intervenuta la prescrizione del reato.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In relazione all'impugnazione siccome azionata, è appena il caso di ricordare, attesa anche la struttura del provvedimento, che integra il reato tentato di frode in commercio la mera disponibilità, nella cucina di un ristorante, di alimenti surgelati, seppure non indicati come tali nel menu, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore (Sez. 3, n. 39082 del 17/05/2017, Acampora, Rv. 270836; Sez. 3, n. 30173 del 17/01/2017, Zhu, Rv. 270146). Infatti la detenzione di alimenti congelati o surgelati all'interno di un ristorante, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale caratteristica, integra il reato di tentativo di frode in commercio, trattandosi di condotta univocamente idonea a consegnare ai clienti un prodotto diverso, per qualità, da quello dichiarato (Sez. 3, n. 5474 del 05/12/2013, dep. 2014, Prete, Rv. 259149).
Al riguardo, infatti, è ormai costante l'insegnamento, che si condivide, in forza del quale può infatti concretizzare la fattispecie di reato anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l'esercizio dì ristorazione ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori, di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) integra reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, perché la stessa proposta di vendita non veritiera, insita nella lista vivande, costituisce un atto diretto in Corte di Cassazione - copia non ufficiale modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. (così, in motivazione, Sez. 3, n. 899 del 20/11/2015, dep. 2016, Bordonaro, Rv. 265811, cfr. ivi anche per gli ulteriori richiami).
Ciò posto, solamente in sede di legittimità è stata espressamente invocata quella che sarebbe la disciplina comunitaria di trattamento dei prodotti ittici.
L'appello infatti aveva avuto ad oggetto questioni ormai ampiamente superate dalla richiamata giurisprudenza, ossia la configurabilità del tentativo, connaturato all'avvio della concreta trattativa con l'acquirente oppure collegato alla mera omessa indicazione della qualità del pesce nel menu.
D'altronde, ed anche a prescindere dalla tardività della questione formalmente proposta solo in questa sede in relazione alla previsione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., mai risulta venuto meno l'obbligo di indicazione (cfr. ad es. Circolare Mipaaf del 12 dicembre 2014, meramente ricognitiva sul punto) dell'eventuale natura del prodotto negli esercizi di ristorazione, qualora lo stesso subisca lo scongelamento per l'immediata preparazione delle pietanze in immediato favore della clientela.
Vero è, appunto, che non vi è stata alcuna contestazione circa lo stato di conservazione del prodotto ovvero il rispetto delle procedure relative, bensì solamente in relazione alla mancata ottemperanza agli oneri informativi.
5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre quindi all'inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00. 

P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 25/10/2018. 
 

lunedì 24 dicembre 2018

Festività natalizie 2018. Utilizzo prodotti pirotecnici. Circolare Mininterno

Circolare del 22 dicembre 2018.
Allegati
La circolare 118.04 KB
Gabinetto del ministro




MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
N. 11015/110(1)
Uff. II - Ord. e Sic. Pub. Roma, 22 dicembre 2018

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
e,p.c.:
AL DIPATIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
AL DIPATIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE




OGGETTO: Festività natalizie 2018. Utilizzo prodotti pirotecnici

Come ogni anno, con l'approssimarsi del1e festività natalizie, s'intensifica l'accensione di prodotti pirotecnici da parte dei cittadini. Si tratta di una pratica ancora molto diffusa sul territorio, soggetta a un sistema di regole estremamente rigoroso sia in relazione alla commercializzazione dei prodotti che al oro impiego.
Si verifica, però - come comprovato dalle evidenze statistiche che ogni anno rilevano un numero altissimo di incidenti - che tale forma di divertimento continua a svolgersi, troppo spesso, con modalità non appropriate, senza l'osservanza de1le necessarie cautele e delle precauzioni indicate sulle confezioni dei prodotti o suggerite dagli stessi commercianti, con conseguenze spesso gravi per l'incolumità degli utilizzatori e di coloro chegli sono vicini.

Oltre ai gravi danni fisici derivanti da un uso improprio, è nelle caratteristiche del prodotto che l'accensione dei fuochi determina disturbo, se non turbamento alla quiete e alla tranquillità dei cittadini, soprattutto allorquando essa riguardi articoli esplodenti ad alta rumorosità, i cosiddetti "botti". Sono a tutti note, peraltro, le alterazioni che tali prodotti producono sul comportamento degli animali, non solo di quelli domestici, con possibili riflessi sul loro stato di salute.

Di qui la necessità che le SS.LL. interessino i Sindaci affinché svolgano, a livello locale, attraverso i più efficaci mezzi di comunicazione, ogni ritenuta opera di sensibilizzazione per un uso consapevole degli articoli pirotecnici. In particolare, i cittadini potranno essere invitati a non utilizzare o a limitare al massimo l'utilizzo dei "botti", privilegiando viceversa l'impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli, ad esempio, che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti.

Nella stessa occasione, appare opportuno rivolgere ai "consumatori" di tali articoli un forte appello a un uso responsabile degli stessi, che presupponga l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire rischi per la propria e l'altrui incolumità.

I cittadini dovranno essere invitati conseguentemente ad evitare di utilizzare i "botti" nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, nei pressi di ospedali, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale.

Massima attenzione dovrà essere rivolta alla presenza di bambini o di altri soggetti deboli, che dovranno essere tenuti sempre a debita distanza da chi fa uso dei fuochi e in condizioni di sicurezza.

Si tratta di raccomandazioni ispirate al buon senso, volte oltretutto ad evitare che il peso della gestione del fenomeno e delle sue conseguenze ricada esclusivamente sulle tradizionali componenti del Sistema di sicurezza del Paese (Forze di polizia, Vigili del fuoco, Sistema sanitario, Polizia locale) – alle quali peraltro va tutto il nostro apprezzamento – già impegnate, proprio in occasione delle festività natalizie, nello svolgimento di servizi straordinari, particolarmente delicati e gravosi.
Si fa vivo affidamento sulle SS.LL. e sulla consueta disponibilità dei Sindaci affinché sia posta in essere ogni utile iniziativa di sensibilizzazione dei cittadini finalizzata a rendere "più sicure" le prossime festività natalizie.

IL CAPO DI GABINETTO
F.to Piantedosi
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In materia di esplosivi e prodotti pirotecnici

2018.05.29 Circolare 557/PAS/U/007575/XV.C.(68)
  Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Direttive
   
2017.07.13 Circolare 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)
  Disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore.
   
2017.02.01 SCP Guidelines on Explosives Precursors
  Guidelines by the European Commission and the Standing Committee on Precursors relating to Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors.
   
2016.10.14 Circolare 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77)BIS
  Pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Interno 16 Agosto 2016 recante "modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza".
2016.08.16 Decreto 16 agosto 2016
  Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza. Circolari e documenti in materia di armi (G.U. n. 231 del 3 ottobre 2016)
   
2016.07.13 Circolare 557/PAS/U/011435/XV.H.MASS(77)
  Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile" (G.U. n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario n.16).
   
2016.07.05 Circolare 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM
  Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.
   
2015.08.19 Circolare 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77)BIS
  Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015.
   
2015.08.14 Circolare 557/PAS/U/012155/XV.H.MASS(77)BIS
  Cartucce esplosive utilizzate per la frantumazione delle rocce. Chiarimenti.
   
2015.05.28 Circolare 557/PAS/U/008211/XV.H.MASS(53)5
  Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Ulteriori indicazioni di procedure operative e sulla gestione delle scorte.
   
2015.04.17 Legge 17 aprile 2015 n. 43
  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
   
2015.04.01 Circolare 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5
  Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Indicazioni operative e gestione delle scorte.
   
2014.12.12 Circolare 557/PAS/U/020596/XV.H.MASS(56)
  Decreto del Ministro dell'Interno 19 novembre 2014, concernente la composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti (G.U. n. 286 del 10.12.2014).
   
2011.09.06 Circolare 557/PAS/U/016042/XV.H.MASS(77)BIS
  Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: "Modificazioni agli allegati A - B e C al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell'art. 18 comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973".
Chiarimenti in merito alle modalità di vendita e detenzione dei prodotti "ex declassificati".

venerdì 21 dicembre 2018

mercoledì 19 dicembre 2018

Esami CAP

Mercoledì 19 Dicembre 2018 14:09
  Prot. 32893 del 18 dicembre 2018 - Esami di teoria per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo KB. - Elenco quiz
MIT

Sicurezza urbana:Domanda di accesso al Fondo

Circolare del 18 dicembre 2018. Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni

Domanda di accesso al Fondo di cui all’art. 35-quater, del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132
Allegati

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 Modello di presentazione della domanda 157.4 KB

Per chi ha  telegram puo' trovarle anche li (.pdf)

Decreto Sicurezza:La Circolare del Viminale

Circolare del 18 dicembre 2018 - Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 18 Dicembre 2018
La circolare del Gabinetto del ministro 18 dicembre 2018 3.42 MB


Su telegram anche le FAQ (.pdf) del Ministero su  Immigrazione e sicurezza pubblica

In vigore da oggi il nuovo art. 193 C.d.S. modificato dalla L. 136/18

LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00162) (GU Serie Generale n.293 del 18-12-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2018 
Sotto la parte relativa alla modifica del 193 (evidenziato in giallo)
Su telegram il pdf 




martedì 18 dicembre 2018

DECORRENZA DEL TERMINE PERENTORIO PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La Corte di Cassazione, con sentenza n.32156 del 12 dicembre 2018 si è pronunciata in ordine al termine per la conclusione del procedimento disciplinare, affermando il principio secondo il quale questo decorre dal momento in cui si hanno tutti gli elementi per procedere alla contestazione.

Nella fattispecie, la Corte d'Appello, rigetta il reclamo proposto dal ricorrente vertente in particolare sulla tardività dell'azione disciplinare. Il ricorrente lamenta la tardività della contestazione rispetto al momento di conoscenza dei fatti.

La Corte osserva che ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare.

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.32156, 12 DICEMBRE 2018

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lunedì 17 dicembre 2018

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2019

Nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si rende noto che in data 12 dicembre 2018 è stato registrato alla Corte dei Conti, Reg.1, Foglio 2939, il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2018, n. 525, Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2019. Si rammenta che l'efficacia del presente decreto decorre dal 1° gennaio 2019

Allegati

DM 525 del 4 dicembre 2018 - calendario limitazioni circolazione veicoli pesanti anno 2019.pdf

MIT

sabato 15 dicembre 2018

Cumulo di riti nel processo in materia di gara pubblica – Affidabilità del concorrente con risoluzioni contrattuali

Tar Catania, sez. I, 10 dicembre 2018, n. 2335 - Pres. Savasta, Est. Sidoti

Processo amministrativo – Rito appalti - Cumulo di rito ordinario appalti e di rito super accelerato – Applicabilità del rito ordinario.

Contratti della Pubblica amministrazione – Bando – Vincolatività anche per la stazione appaltante – Chiarimenti “neutri” – Possibilità.

Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Risoluzione contrattuale – Omessa esclusione – Motivazione specifica – Necessità.

In casi di cumulo di rito ordinario appalti e di rito super accelerato trova applicazione il rito ordinario (1).

Se la Stazione appaltante non può discostarsi dalle regole da essa stessa fissate e alle quali si è autovincolata e nemmeno può interpretare le suddette regole in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale, tuttavia, può intervenire nei casi in cui il chiarimento rivesta caratteri di “neutralità” rispetto ai contenuti del bando ed alla partecipazione alla gara e costituisca una sorta di interpretazione autentica con cui la stessa Stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intellegibile, precisando o meglio delucidando le previsioni della lex specialis (2).

La stazione appaltante che ammette il concorrente in relazione al quale ci sono state risoluzioni contrattuali e penali deve motivare in ordine alla valutazione compiuta sulla moralità professionale della società (3).



(1) Il Tar ha dato atto che allorché vengono introdotte nel giudizio domande soggette asseritamente al rito super-speciale e domande sottoposte all’ordinario rito appalti, è possibile, per ragioni di economia processuale ed anche al fine di evitare decisioni contrastanti, che i relativi motivi di doglianza siano esaminati nell’ambito di un unico e simultaneo giudizio da svolgersi secondo le forme e i termini del rito ordinario, che, in base ai principi processuali di carattere generale desumibili anche dall’art. 32, comma 1, c.p.a., deve trovare sempre prevalente applicazione, essendo quello che assicura maggiori garanzie di difesa (Cons. St., sez. V, 23 marzo 2018, n.1854); a suffragio di tale opzione (in senso conforme Tar Bari sez. I, 7 dicembre 2016, n.1367; id., sez. III, 14 aprile 2017, n.394; Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, n.1216), occorre considerare che se la ratio legis del nuovo rito “superaccelerato” è quella di consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente anche all’esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione (Cons. St., parere n.855/2016 sul codice degli appalti) - da qui l’imposizione di censurare l’altrui partecipazione anche senza averne “interesse” - tale ratio viene meno allorquando, come nel caso di specie, sia sopraggiunta l’aggiudicazione (nel caso a pochi giorni dall’ammissione delle offerte), venendo pertanto meno i presupposti logici dell’operatività del rito superaccelerato e l’eccezionale irrilevanza dell’interesse ai fini dell’azione.

(2) Ha chiarito il Tar che in tali casi i chiarimenti operano a beneficio di tutti e — laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis e resi pubblici — non comportano, se giustificati da un'oggettiva incertezza della legge di gara, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l'autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione (Tar Napoli, sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5292).

(3) Ha affermato il Tar che fermo restando che i fatti dichiarati di cui si discute (relativi a precedenti risoluzioni contrattuali e penali, alcune delle quali non contestate) non possono comportare un’esclusione con carattere automatico (importando, invece, ai fini di un’eventuale esclusione, specie in caso di contestazioni, un obbligo di motivazione rafforzata per l’amministrazione) e tenuto conto che l’amministrazione non può certo essere tenuta a motivare analiticamente le ragioni per cui non ritenga i singoli fatti dichiarati rilevanti e gravi (o meno) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti l’assoluta mancanza di qualsiasi riferimento nel verbale di ammissione alla compiuta valutazione degli stessi e ad una sia pure sintetica motivazione della loro non rilevanza o comunque del percorso logico che ha consentito alla commissione di concludere per l’ammissione, sia pure a fronte di “10 tra esclusioni e/o risoluzioni contrattuali e/o penali per inadempimento”, nel caso in esame non consentono all’operatore economico che abbia interesse ad impugnare la ammissione e a questo Tribunale di accertare se la doverosa valutazione vi sia stata e se la stessa sia affetta da macroscopica illogicità, impedendone uno scrutinio in sede di giudizio.
 
 https://www.giustizia-amministrativa.it

AIRE - Elenco unico aggiornato al 31 dicembre 2018

I Comuni non ancora transitati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), devono inviare all'Aire centrale di questo Ministero - entro il 31 dicembre 2018 - i dati aggiornati dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nella propria anagrafe, mentre i dati dei comuni transitati in ANPR sono già in possesso di questa Amministrazione
Circolare n. 16/18

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

D.L. 4 ottobre 2018, n.113 (G.U. n.231 del 4/10/2018). Art.13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica).
Allegati
Circolare n.15/2018 252.43 KB

Sicurezza stradale, dal MIT altri 4,1 mln per pedoni e ciclisti

13 dicembre 2018 – Via libera dalla Conferenza unificata allo sblocco di 4,1 milioni di euro da destinare al cofinanziamento di interventi per la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture o di adeguamento di piste ciclabili e percorsi pedonali.

La Conferenza Unificata ha infatti raggiunto l’intesa sullo schema di decreto del Ministro Danilo Toninelli che ripartisce esattamente 4,117 milioni di euro tra Regioni e Province autonome per lo sviluppo e la messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali. Per ripartire nella misura ottimale le somme sono stati considerati i dati relativi all’incidentalità stradale per pedoni e ciclisti degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017).

Le somme così stanziate si andranno ad aggiungere al cofinanziamento di almeno il 50% da parte degli Enti Locali, come previsto per i programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

“Un ottimo risultato quello ottenuto oggi – ha dichiarato il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Michele Dell’Orco al termine della Conferenza Unificata - Con queste risorse si rifinanzia un programma di interventi per cui sono già stati ripartiti 12,34 milioni di euro a favore delle piste ciclabili e della sicurezza dei ciclisti, grazie a un emendamento a mia firma che presentai e venne approvato addirittura nel 2013, agli esordi della nostra esperienza parlamentare”. 
MIT

venerdì 14 dicembre 2018

Affitti brevi, si devono comunicare i dati entro 24 ore al Questore



Premesso che l’art.109 TULPS  prevede:

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Ora l’art.19-bis della Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. 281 del 3.12.2018) entrata in vigore il 4.12.2018., Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 prescrive, aggiungendo all’art.109 TULPS, che:
“L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni ”.
In sostanza, la legge di cui sopra entrata in vigore il 4.12.2018, ha esteso l’obbligo di comunicare alla Questura competente per territorio i dati delle persone alloggiate.
Prima dell’entrata in vigore della citata legge, già i gestori, di esercizi di alberghi o strutture ricettive, nonché proprietari di case compreso appartamenti per vacanze e gli affittacamere, comunicavano alle Questure i dati delle persone alloggiate,ora, con la legge in vigore, anche per chi affitta o subaffitta immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni, deve comunicare i dati delle persone alloggiate.
Naturalmente, questo riguarda anche chi affitta o subaffitta una stanza di casa, per una sola notte, è quindi tenuto a comunicare online i dati dell’inquilino.
Proprio perché inferiori a 30 giorni, le locazioni brevi non devono per forza registrarsi all’agenzia delle Entrate.  
Per chi non ottempera a quanto previsto di cui sopra sarà perseguito con sanzione     prevista dall'articolo 17 del Tulps: arresto   fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.

Infine, suggerisco che quando vi trovate di fronte all’azione penale di cui sopra, compilare i seguenti atti:
·         Elezione domicilio e nomina del difensore;
·         Annotazione di servizio;
·         CNR alla Procura competente per territorio;