martedì 18 dicembre 2018

DECORRENZA DEL TERMINE PERENTORIO PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La Corte di Cassazione, con sentenza n.32156 del 12 dicembre 2018 si è pronunciata in ordine al termine per la conclusione del procedimento disciplinare, affermando il principio secondo il quale questo decorre dal momento in cui si hanno tutti gli elementi per procedere alla contestazione.

Nella fattispecie, la Corte d'Appello, rigetta il reclamo proposto dal ricorrente vertente in particolare sulla tardività dell'azione disciplinare. Il ricorrente lamenta la tardività della contestazione rispetto al momento di conoscenza dei fatti.

La Corte osserva che ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare.

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.32156, 12 DICEMBRE 2018

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