mercoledì 30 agosto 2017

La Commissione Trasporti della Camera approva la proposta di modifica al C.d.S.

A breve dovrebbero essere regolarizzate (il condizionale è d'obbligo), alcune "criticità" del codice della strada che il sottoscritto aveva recentemente denunciato su questo blog:" Mancata copertura assicurativa:CAOS NORMATIVO" e sul portale professionale di poliziamunicipale.it

Tra tutte le novità, infatti, emergono anche la modifica delle modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria.

UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE E UN RITORNO AL PASSATO...

In particolare, dovrebbe essere abrogato il riferimento all’articolo 80, che disciplina l’obbligo di revisione dei veicoli, e all’articolo 193,concernente l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile, dal comma 1-bis, lettera g-bis), dell’articolo 201 del codice, le modalità di accertamento della copertura assicurativa, con un ritorno all'invito di cui all'art. 180 comma 8^, l' aggiornamento del contenuto dell’articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012 e tanto altro ancora.

Queste sono alcune delle anticipazioni (che questo blog fornisce in esclusiva), ma come si suol dire in questi casi:

"Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco!!!"

Alla prossima 
Mario Serio
Riproduzione Riservata


lunedì 28 agosto 2017

Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi...

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 1 agosto 2017 
Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e  urgente  21  luglio
2011 e successive  modificazioni,  in  materia  di  disciplina  delle
manifestazioni popolari, pubbliche o  private,  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati. (17A06024) 
(GU n.200 del 28-8-2017)
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  recante
disposizioni in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il  6  febbraio  2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009  recante  «Disciplina
di manifestazioni popolari pubbliche o private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
settembre 2009, n. 207; 
  Vista l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2011  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
settembre 2011, n. 210; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e
modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211; 
  Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica
dell'ordinanza  4  settembre  2013,  recante  «Proroga   e   modifica
dell'ordinanza 21  luglio  2011,  recante  ordinanza  contingibile  e
urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009,
concernente la disciplina  di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o
private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  3  agosto  2015,  recante  «Proroga
dell'ordinanza  21   luglio   2011,   come   modificata   da   ultimo
dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
settembre 2015, n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016,  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
settembre 2016, n. 209; 
  Tenuto conto di  quanto  rilevato  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali con  nota  del  14  giugno  2016,  n.
48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese  nelle
manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei
percorsi aventi caratteristiche  tecniche  analoghe  a  quelle  degli
impianti  autorizzati  dal   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali per le corse al galoppo; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali  e
ambientali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
31 gennaio 2013 concernente il «Trasferimento delle funzioni e  delle
risorse  dell'ex  ASSI  al  Ministero  per  le   politiche   agricole
alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2013, n. 75; 
  Considerato che la commissione di esperti veterinari  riunitasi  in
data 12 giugno 2017 presso il Ministero della salute con  il  compito
di  valutare  le  caratteristiche  morfometriche  degli   equidi   da
impiegare nelle manifestazioni popolari pubbliche o private, ha,  tra
l'altro, fornito indicazioni per la definizione del concetto di corsa
di velocita'; 
  Tenuto  conto  del  manuale  operativo  del  Centro  di   Referenza
nazionale  per  il  benessere  animale  istituito  presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna
per il corretto svolgimento delle manifestazioni popolari in cui sono
impiegati gli equidi; 
  Considerata la necessita'  di  censire  a  livello  nazionale  tali
manifestazioni al  fine  di  effettuare  la  valutazione  dei  rischi
relativi alla salute e l'integrita' fisica degli animali impiegati; 
  Considerato  che  talune  Regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  Accordo  6
febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica  degli  animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
normativa  organica  in  materia,  regolamentare  il  settore   delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati equidi; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 21  luglio  2011  e
                      successive modificazioni 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della  salute  21  luglio
2011,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente   «Ambito   di
applicazione»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Sono escluse dal campo
di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi
che  si  svolgono  negli  impianti  e  nei   percorsi   ufficialmente
autorizzati dal Ministero per  le  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di  riferimento  e
le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti  di
promozione sportiva che includono nei propri  statuti  le  discipline
cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza  e
che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari,  misure
di sicurezza almeno equivalenti a  quelle  stabilite  dalla  presente
ordinanza.». 
  2. All'art. 2, dell'ordinanza del Ministro della salute  21  luglio
2011,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «Nelle  manifestazioni
che prevedono corse di velocita', intese come corse al galoppo in cui
la vittoria viene  attribuita  solo  in  base  alla  velocita'  degli
equidi, e' altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue
inglese; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «5. La ASL competente
per   territorio   garantisce,   durante   lo    svolgimento    della
manifestazione  e  delle  prove,  la  presenza  di   un   veterinario
ufficiale, il quale deve inviare,  entro  sette  giorni  dal  termine
della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di  un
modello definito dalla Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari all'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della
Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna  -  Centro  di  referenza  per  il
benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di  ogni  anno  invia
alla  Direzione  generale  della  sanita'  animale  e   dei   farmaci
veterinari del Ministero della salute  una  relazione  contenente  la
valutazione dei dati raccolti.». 
  3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 21
luglio 2011, e  successive  modificazioni,  le  parole:  «dagli  enti
tecnici ASSI o FISE» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE». 
  4. All'allegato A  dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute  21
luglio 2011, e successive modificazioni, la lettera e) e' soppressa. 
                               Art. 2 
 
Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute  21  luglio  2011  e
                      successive modificazioni 
 
  1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011,  come  modificata  da
ultimo dall'ordinanza 3  agosto  2016  e  con  le  modifiche  di  cui
all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno  della
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 1° agosto 2017 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrata alla Corte dei conti il 10 agosto 2017 
Ufficio controllo sugli atti del MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1817 

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani

 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 luglio 2017 
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente  6  agosto  2013,  come
modificata  dall'ordinanza  3  agosto  2015,  concernente  la  tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (17A06023) 
(GU n.200 del 28-8-2017)
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da
compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata
dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica
ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali di affezione  e  prevenzione  del  randagismo»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52; 
  Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i
proprietari dei cani»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 25 gennaio 2010, n. 19; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  6  agosto   2013,
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione  dei
cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6
settembre 2013, n. 209; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2014, recante
«Proroga  dell'ordinanza  contingibile  e  urgente  6  agosto   2013,
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione  dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
8 settembre 2014, n. 208; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015,  recante
«Proroga, con  modifica,  dell'ordinanza  contingibile  e  urgente  6
agosto  2013  concernente   la   tutela   dell'incolumita'   pubblica
dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 9 settembre 2015, n. 209; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 luglio 2016, recante
«Proroga  dell'ordinanza  contingibile  e  urgente  6   agosto   2013
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione  dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
7 settembre 2016, n. 209; 
  Considerato che permane  la  necessita'  di  adottare  disposizioni
cautelari volte alla tutela  dell'incolumita'  pubblica,  anche  alla
luce dei frequenti episodi di aggressione da parte di  cani  e  degli
incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non  corretta
gestione degli animali da parte dei proprietari; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
normativa organica in materia, rafforzare il sistema  di  prevenzione
del rischio  di  aggressione  da  parte  dei  cani  basato  non  solo
sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e  detentori
di cani, ma anche sulla formazione degli  stessi  per  migliorare  la
loro capacita' di gestione degli animali; 
  Considerata la necessita' di diffondere  in  maniera  capillare  su
tutto il territorio nazionale la cultura  del  possesso  responsabile
degli animali mediante percorsi  formativi  su  base  volontaria,  ai
sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'efficacia  dell'ordinanza  6  agosto  2013,  come  modificata
dall'ordinanza 3 agosto 2015, e' prorogata di ulteriori dodici mesi a
decorrere dal giorno della  pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 luglio 2017 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 2017 
Ufficio controllo sugli atti del MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  min.
lavoro, foglio n. 1799 

sabato 26 agosto 2017

Cyberbullismo: Modello per la segnalazione /reclamo (L. 71/2017)


Modello n.6732688 del 23 agosto 2017,  per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo (30 k)

Garante per la Protezione dei Dati Personali



Modello per la segnalazione/reclamo
in materia di cyberbullismo
(ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)



Al Garante per la protezione dei dati personali
Inviare all’indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it




Il/La sottoscritto/a ______________________________([1]), nato/a a ___________________________,  
il _______________, residente a __________________, via/p.za _____________________________,
tel. _____________, e-mail/PEC ___________________ [inserire recapiti ai quale si può essere contattati e selezionare, di seguito, l’opzione pertinente],

        minore ultraquattordicenne,

ovvero

        in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore ____________________, nato a   _______________ il _________________.

SEGNALA

1.    di essere stato/a vittima ovvero che il minore sul quale esercita la potestà genitoriale è stato vittima di cyberbullismo [eliminare la locuzione che non interessa]. In particolare, i comportamenti posti in essere, realizzati per via telematica e di seguito sinteticamente descritti, consistono in [selezionare la/e fattispecie rilevanti]
        pressione
        aggressione
        molestia
        ricatto
        ingiuria
        denigrazione
        diffamazione
        furto d’identità
        alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati

ovvero

      diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto il minore ovvero uno o più componenti della famiglia del minore [rimuovere l’informazione non rilevante] allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.


2.    che la diffusione di contenuti lesivi dell’interessato/a è avvenuta [selezionare la casella pertinente]:

        sul sito internet  _____________ all’indirizzo web [necessario indicare URL] _____________________

        social media  [necessario inserire individuazione univoca] ___________________________________

        altro [necessario specificare] __________________________________________________________


3.    Allega i seguenti documenti (ad es. immagini, video, screenshot, etc.):

1)    _________________________________________________________
2)    _________________________________________________________
3)    _________________________________________________________


4.    Inserire una sintetica descrizione dei fatti:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tanto premesso, [selezionare l’opzione pertinente]

        considerato che il gestore del sito internet o del social media al quale è stata presentata l’istanza allegata per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet non ha comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, né vi ha provveduto entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta [allegare la pertinente documentazione];

        considerato che non è stato in grado di presentare un’istanza per l’oscuramento, la  rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet al gestore del sito internet o del social media non essendo possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media,


RICHIEDE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

di disporre, ai sensi degli articoli 2, comma 2, l. n. 71/2017 nonché 143 e 144, d.lgs. n. 196/2003, il blocco/divieto della diffusione dei dati personali sopra descritti.



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di [selezionare la casella pertinente]:

        aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti presso ___________________;

        non aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti.



Luogo, data

Nome e cognome






Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell’ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il loro conferimento è obbligatorio ed in assenza degli stessi la segnalazione/reclamo potrebbe non poter essere istruita. I dati personali potrebbero formare oggetto di comunicazione ai soggetti coinvolti nella trattamento dei dati personali oggetto di segnalazione/reclamo (con particolare riferimento a gestori di siti internet e social media), all’Autorità giudiziaria o alle Forze di polizia ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codic


[1] Avvertenza: la segnalazione o il reclamo può essere presentata direttamente anche da minori d’età ultraquattordicenni ovvero da chi esercita la potestà genitoriale. Pertanto si prega il segnalante/reclamante di fornire le pertinenti informazioni.

Bollo auto, cartelle entro cinque anni

Il bollo auto si prescrive dopo tre anni: tramonta la possibilità che le Regioni possano avvalersi del termine di prescrizione decennale, avallata pochi anni fa da una parte della giurisprudenza. Ieri infatti la Cassazione ha depositato la sentenza 20425/2017, con cui ha stabilito che vale anche per la tassa automobilistica la pronuncia delle Sezioni unite (sentenza 23397/2017) che aveva già escluso la prescrizione decennale per le cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.

Puoi leggere l'articolo completo di Maurizio Caprino (Sole 24 Ore) qui

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venerdì 25 agosto 2017

Direttiva Minniti:Spetterà alla polizia municipale rilevare gli incidenti stradali...

Spetterà alla polizia municipale rilevare gli incidenti stradali in ambito urbano garantendo servizi ad hoc nell'intero arco delle ventiquattro ore. Partendo dalle città maggiori e con una progressiva estensione a tutti i comuni, previo un accordo quadro con l'Anci.
 
Lo ha chiarito il Ministro dell'interno con l'allegato al decreto sul riordino delle forze di polizia adottato il 15 agosto 2017. La direttiva sulla razionalizzazione dei presidi di polizia interessa marginalmente la polizia locale, relativamente al tema della sicurezza stradale e dei piani coordinati di controllo del territorio. La questione più rilevante riguarda senz'altro la possibilità di assicurare il servizio di infortunistica stradale nell'arco dell'intera giornata, su tutto il territorio urbano. 
 Attualmente la polizia municipale rileva già la maggioranza dei sinistri, in tutta Italia. Ma effettivamente sono pochi i comandi che dispongono di un servizio serale e notturno continuativo. La richiesta del Viminale è puntuale e riprende tutte le precedenti indicazioni centrali. Per potenziare il servizio di controllo del territorio da parte degli organi di polizia dello stato “appare infatti necessario che, in una logica di leale collaborazione istituzionale, i corpi e i servizi di polizia locale dei comuni assumano un ruolo preminente nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana lungo l'intero arco delle ventiquattro ore”. Il ministero però ammette che la diversificazione delle organizzazioni di polizia municipale e soprattutto la diversa dotazione organica impedisce una immediata attivazione di questa indicazione. Per questo motivo a parere del Viminale andrà avviato un percorso con l'Anci per stipulare un accordo quadro finalizzato a coinvolgere, in una prima fase, le città metropolitane e i capoluoghi di provincia, dove i vigili sono meglio organizzati e più numerosi. 
Successivamente spetterà ai singoli comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica e dunque alle prefetture promuovere la progressiva estensione del modello anche agli altri comuni di minori dimensioni, opportunamente organizzati per assicurare il rilievo degli incidenti stradali sul territorio urbano giorno e notte, durante tutto l'arco dell'anno. Una bella sfida, specialmente per quei territori che non hanno ancora mosso un dito nell'ottica della riorganizzazione dei servizi associati. Circa la realizzazione dei piani coordinati di controllo del territorio la direttiva richiama incidentalmente il contributo delle polizie locali, specificando che i vigili urbani dovranno partecipare al controllo del territorio sulla base delle indicazioni del capo della polizia e dei prefetti. Dunque ora la palla passa all'Anci che dovrà fare fronte in qualche modo alle richieste ministeriali. Ma anche alle pressanti indicazioni dei sindaci che chiedono maggior impegno e risorse per il controllo del territorio e per la polizia locale.
 
Stefano Manzelli 

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