lunedì 28 agosto 2017

Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi...

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 1 agosto 2017 
Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e  urgente  21  luglio
2011 e successive  modificazioni,  in  materia  di  disciplina  delle
manifestazioni popolari, pubbliche o  private,  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati. (17A06024) 
(GU n.200 del 28-8-2017)
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  recante
disposizioni in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il  6  febbraio  2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009  recante  «Disciplina
di manifestazioni popolari pubbliche o private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
settembre 2009, n. 207; 
  Vista l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2011  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
settembre 2011, n. 210; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e
modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211; 
  Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica
dell'ordinanza  4  settembre  2013,  recante  «Proroga   e   modifica
dell'ordinanza 21  luglio  2011,  recante  ordinanza  contingibile  e
urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009,
concernente la disciplina  di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o
private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  3  agosto  2015,  recante  «Proroga
dell'ordinanza  21   luglio   2011,   come   modificata   da   ultimo
dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
settembre 2015, n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016,  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
settembre 2016, n. 209; 
  Tenuto conto di  quanto  rilevato  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali con  nota  del  14  giugno  2016,  n.
48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese  nelle
manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei
percorsi aventi caratteristiche  tecniche  analoghe  a  quelle  degli
impianti  autorizzati  dal   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali per le corse al galoppo; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali  e
ambientali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
31 gennaio 2013 concernente il «Trasferimento delle funzioni e  delle
risorse  dell'ex  ASSI  al  Ministero  per  le   politiche   agricole
alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2013, n. 75; 
  Considerato che la commissione di esperti veterinari  riunitasi  in
data 12 giugno 2017 presso il Ministero della salute con  il  compito
di  valutare  le  caratteristiche  morfometriche  degli   equidi   da
impiegare nelle manifestazioni popolari pubbliche o private, ha,  tra
l'altro, fornito indicazioni per la definizione del concetto di corsa
di velocita'; 
  Tenuto  conto  del  manuale  operativo  del  Centro  di   Referenza
nazionale  per  il  benessere  animale  istituito  presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna
per il corretto svolgimento delle manifestazioni popolari in cui sono
impiegati gli equidi; 
  Considerata la necessita'  di  censire  a  livello  nazionale  tali
manifestazioni al  fine  di  effettuare  la  valutazione  dei  rischi
relativi alla salute e l'integrita' fisica degli animali impiegati; 
  Considerato  che  talune  Regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  Accordo  6
febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica  degli  animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
normativa  organica  in  materia,  regolamentare  il  settore   delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati equidi; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 21  luglio  2011  e
                      successive modificazioni 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della  salute  21  luglio
2011,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente   «Ambito   di
applicazione»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Sono escluse dal campo
di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi
che  si  svolgono  negli  impianti  e  nei   percorsi   ufficialmente
autorizzati dal Ministero per  le  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di  riferimento  e
le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti  di
promozione sportiva che includono nei propri  statuti  le  discipline
cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza  e
che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari,  misure
di sicurezza almeno equivalenti a  quelle  stabilite  dalla  presente
ordinanza.». 
  2. All'art. 2, dell'ordinanza del Ministro della salute  21  luglio
2011,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «Nelle  manifestazioni
che prevedono corse di velocita', intese come corse al galoppo in cui
la vittoria viene  attribuita  solo  in  base  alla  velocita'  degli
equidi, e' altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue
inglese; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «5. La ASL competente
per   territorio   garantisce,   durante   lo    svolgimento    della
manifestazione  e  delle  prove,  la  presenza  di   un   veterinario
ufficiale, il quale deve inviare,  entro  sette  giorni  dal  termine
della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di  un
modello definito dalla Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari all'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della
Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna  -  Centro  di  referenza  per  il
benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di  ogni  anno  invia
alla  Direzione  generale  della  sanita'  animale  e   dei   farmaci
veterinari del Ministero della salute  una  relazione  contenente  la
valutazione dei dati raccolti.». 
  3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 21
luglio 2011, e  successive  modificazioni,  le  parole:  «dagli  enti
tecnici ASSI o FISE» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE». 
  4. All'allegato A  dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute  21
luglio 2011, e successive modificazioni, la lettera e) e' soppressa. 
                               Art. 2 
 
Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute  21  luglio  2011  e
                      successive modificazioni 
 
  1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011,  come  modificata  da
ultimo dall'ordinanza 3  agosto  2016  e  con  le  modifiche  di  cui
all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno  della
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 1° agosto 2017 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrata alla Corte dei conti il 10 agosto 2017 
Ufficio controllo sugli atti del MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1817