IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante
disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina
di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
settembre 2009, n. 207;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
settembre 2011, n. 210;
Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21
luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211;
Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica
dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica
dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e
urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009,
concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o
private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga
dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo
dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
settembre 2015, n. 208;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016, recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
settembre 2016, n. 209;
Tenuto conto di quanto rilevato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali con nota del 14 giugno 2016, n.
48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese nelle
manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei
percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli
impianti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le corse al galoppo;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali e
ambientali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
31 gennaio 2013 concernente il «Trasferimento delle funzioni e delle
risorse dell'ex ASSI al Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2013, n. 75;
Considerato che la commissione di esperti veterinari riunitasi in
data 12 giugno 2017 presso il Ministero della salute con il compito
di valutare le caratteristiche morfometriche degli equidi da
impiegare nelle manifestazioni popolari pubbliche o private, ha, tra
l'altro, fornito indicazioni per la definizione del concetto di corsa
di velocita';
Tenuto conto del manuale operativo del Centro di Referenza
nazionale per il benessere animale istituito presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
per il corretto svolgimento delle manifestazioni popolari in cui sono
impiegati gli equidi;
Considerata la necessita' di censire a livello nazionale tali
manifestazioni al fine di effettuare la valutazione dei rischi
relativi alla salute e l'integrita' fisica degli animali impiegati;
Considerato che talune Regioni non hanno ancora dato piena
attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6
febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, regolamentare il settore delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi;
Ordina:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e
successive modificazioni
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio
2011, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Ambito di
applicazione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Sono escluse dal campo
di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi
che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente
autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e
forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e
le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di
promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline
cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e
che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure
di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente
ordinanza.».
2. All'art. 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio
2011, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nelle manifestazioni
che prevedono corse di velocita', intese come corse al galoppo in cui
la vittoria viene attribuita solo in base alla velocita' degli
equidi, e' altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue
inglese;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «5. La ASL competente
per territorio garantisce, durante lo svolgimento della
manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario
ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine
della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un
modello definito dalla Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il
benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia
alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci
veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la
valutazione dei dati raccolti.».
3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 21
luglio 2011, e successive modificazioni, le parole: «dagli enti
tecnici ASSI o FISE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE».
4. All'allegato A dell'ordinanza del Ministro della salute 21
luglio 2011, e successive modificazioni, la lettera e) e' soppressa.
Art. 2
Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e
successive modificazioni
1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da
ultimo dall'ordinanza 3 agosto 2016 e con le modifiche di cui
all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° agosto 2017
Il Ministro: Lorenzin
Registrata alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1817