Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve.



INISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIRETTIVA 16 gennaio 2013  
Circolazione stradale in periodo invernale e  in  caso  di  emergenza
neve. (13A00732) 
(GU n.25 del 30-1-2013)
 
 
 
                                A  tutti  gli  Enti  proprietari   di
                                strade 
 
                                A tutte le Societa' concessionarie di
                                strade e autostrade 
 
                                Alle Prefetture - Uffici territoriali
                                del Governo 
 
                                Ai Commissariati del Governo  per  le
                                province autonome di Trento e Bolzano 
 
                                Alla    Presidenza    della    Giunta
                                regionale della regione Valle d'Aosta 
 
                                e, per conoscenza: 
 
                                Al Ministero dell'interno 
 
                                Al  Dipartimento   della   protezione
                                civile 
 
                                Al  Comando  generale  dell'Arma  dei
                                Carabinieri 
 
                                Al Comando generale della Guardia  di
                                Finanza 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni  nevose
ed i fenomeni di pioggia ghiacciata  (freezing  rain)  possono  avere
durata ed intensita' tali da creare situazioni di  pericolo  per  gli
utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico; 
  Considerato  che  detti  fenomeni  possono,  in  base   alla   loro
intensita', determinare situazioni di ridotte condizioni di  aderenza
degli pneumatici dei veicoli; 
  Considerato che in tali circostanze occorre evitare che  i  veicoli
in difficolta' possano produrre blocchi della  circolazione  rendendo
di  conseguenza   difficoltoso,   se   non   impossibile,   garantire
l'espletamento del servizio di sgombero neve; 
  Considerato che  con  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  e'  stato
modificato l'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada,  che  nell'attuale
formulazione  prevede  che  l'ente  proprietario  della  strada,  con
ordinanza, puo'  "prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti  ovvero
abbiano a  bordo  mezzi  antisdrucciolevoli  o  pneumatici  invernali
idonei alla marcia su neve e su ghiaccio"; 
  Considerato che nelle stagioni invernali  2010/11  e  2011/12  sono
stati attuati da parte degli enti proprietari di strade provvedimenti
in esecuzione dell'articolo 6,  comma  4,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 285/1992, che non sempre sono risultati coordinati  ed
uniformi, di modo che si sono verificate situazioni  di  disagio  per
gli utenti delle strade che si sono trovati a  dover  ottemperare  ad
obblighi diversi a seconda dell'ambito territoriale attraversato; 
  Considerato  che  al  fine  di  garantire  migliori  condizioni  di
sicurezza  della  circolazione  nei  periodi   invernali   si   rende
necessario impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari
delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai  Sindaci  dei
comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalita' di
attuazione dei provvedimenti; 
  Tenuto conto delle esigenze manifestate dal Centro di Coordinamento
nazionale per fronteggiare le  situazioni  di  crisi  in  materia  di
viabilita', di seguito denominato Viabilita'  Italia,  istituito  con
decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, di concerto con il
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 26  del  2  febbraio  2005,  e  modificato  con
decreto del Ministro dell'interno 15 novembre 2011, di  concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011,  quale  struttura  di
coordinamento tecnico-amministrativo con  il  compito  di  promuovere
interventi operativi, anche di carattere preventivo, per far fronte a
crisi derivanti da avversita' atmosferiche  od  altri  eventi,  anche
connessi alle attivita' umane, che interessino la viabilita' stradale
e siano suscettibili di avere riflessi  sul  regolare  andamento  dei
servizi e della mobilita' generale del Paese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011,  a  mezzo  del
quale sono state delegate al  Sottosegretario  di  Stato  le  materie
relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  allegato
al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19  dicembre  2011  e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie
generale,  n.  301  del  28  dicembre   2011,   con   il   quale   al
Sottosegretario di Stato  e'  stato  attribuito  il  titolo  di  Vice
Ministro; 
  Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 285/1992; 
 
                               Emana: 
 
  la seguente direttiva agli enti proprietari e  concessionari  delle
strade, ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni 
  Fuori  dai  centri  abitati,   lungo   le   strade   frequentemente
interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata
(freezing  rain)  nel  periodo  invernale,  gli  enti  proprietari  o
Concessionari di strade possono, ai sensi dell'articolo 6,  comma  4,
lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992,  prescrivere  che  i
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote  e  i  motocicli,
siano muniti di pneumatici invernali ovvero  abbiano  a  bordo  mezzi
antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. 
  Ai fini della necessaria uniformita'  si  dispone  che  il  periodo
interessato dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre  e  il  15
aprile  e  che  il  provvedimento  sia   redatto   utilizzando   come
riferimento  il  modello  in  allegato  A.  Gli  enti  proprietari  o
concessionari  che  avessero  gia'  adottato  provvedimenti  con   un
intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data  del
termine di fine periodo secondo l'indicazione che precede. 
  Per rendere noto l'obbligo si invita ad impiegare segnali  stradali
compositi del tipo di quelli riportati in allegato B. 
  Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote  e  i
motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla
strada e di fenomeni nevosi in atto. 
  Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni  possono  adottare
gli stessi provvedimenti anche  all'interno  dei  centri  abitati  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992. 
  Resta impregiudicata la possibilita' per gli  enti  proprietari  di
strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una  estesa
temporale  diversa  per  strade  o  tratti  di  esse  in   condizioni
particolari  quali  ad   esempio   strade   di   montagna   a   quote
particolarmente alte. 
  Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati  sono  quelli
omologati  secondo  la  Direttiva  92/23/CEE  del   Consiglio   delle
Comunita'  Europee,  e  successive  modifiche,  ovvero   secondo   il
corrispondente regolamento UNECE,  muniti  del  previsto  marchio  di
omologazione. 
  I  mezzi  antisdrucciolevoli  impiegabili   in   alternativa   agli
pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme  concernenti  i
dispositivi  supplementari  di  aderenza  per  gli  pneumatici  degli
autoveicoli di categoria M1, N1,  O1  e  O2.  Sono  altresi'  ammessi
quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie  M,
N e O superiori, cosi' come e' fatto salvo l'impiego dei  dispositivi
gia' in dotazione, purche' rispondenti a quanto previsto dal  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  13  marzo  2002  -
Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su  veicoli
della categoria M1. 
  I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a  bordo  devono  essere
compatibili con gli pneumatici  del  veicolo  su  cui  devono  essere
installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni
di  installazione  fornite  dai  costruttori  del   veicolo   e   del
dispositivo. 
  Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa  l'impiego
dei mezzi antisdrucciolevoli, si  chiarisce  che  i  medesimi  devono
essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. 
  Nel caso di impiego  di  pneumatici  invernali  sui  veicoli  delle
categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote
al fine di conseguire  condizioni  uniformi  di  aderenza  sul  fondo
stradale. 
  Nel caso di impiego  di  pneumatici  chiodati,  limitatamente  alla
marcia  su  ghiaccio,  sui  veicoli  di  categoria  M1,  N1   e   O1,
l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con
la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D  del  22.10.1971,  emanata
dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. 
  Lungo le autostrade e le altre strade a carreggiate  separate,  per
le  necessita'  di  ottimizzazione  delle  attivita'  finalizzate  ad
affrontare situazioni  di  emergenza,  e'  consentita  l'apertura  di
varchi nello spartitraffico. 
  Lungo i tratti piu' esposti al rischio di precipitazioni nevose e/o
interessati  dai  relativi   provvedimenti   di   regolazione   della
circolazione  (es.  fermo  temporaneo  dei   mezzi   pesanti),   dove
risulterebbe critica  l'apertura  tempestiva  di  varchi  nel  numero
necessario, questa potra' essere attuata  anche  in  via  preventiva.
Ovviamente tale apertura dovra' essere limitata al periodo  di  tempo
strettamente necessario. 
  La scelta operata dai  gestori  dovra'  risultare  coerente  con  i
criteri per l'individuazione delle aperture di  lungo  periodo  sulle
barriere  centrali  spartitraffico  funzionali  alla  gestione  delle
operazioni invernali, indicati da Viabilita' Italia. 
  Per ognuno dei varchi cosi individuati sara' predisposta sul posto,
e nei  tratti  in  avvicinamento,  alle  distanze  regolamentari,  la
collocazione di idonea segnaletica temporanea di pericolo. 
  Le  situazioni   di   emergenza   correlate   al   verificarsi   di
precipitazioni  nevose  particolarmente  intense  possono  richiedere
l'adozione di provvedimenti di limitazione e/o di totale interdizione
della circolazione  sulle  strade  che,  fuori  dei  centri  abitati,
ricadono nella competenza dei Prefetti,  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992. 
  Anche in questo caso, fermo restando il potere di  disciplinare  in
modo autonomo e discrezionale le situazioni che hanno  una  rilevanza
soltanto provinciale, nel  caso  in  cui  le  intense  precipitazioni
nevose sono ragionevolmente attese o sono in atto nel  territorio  di
piu' province, e' opportuno che siano definiti provvedimenti uniformi
e coordinati, che possono interessare  anche  territori  limitrofi  a
quelli di stretta competenza. 
  Infatti, operazioni di limitazione o  blocco  totale  del  traffico
veicolare  sono  veramente  efficaci,  anche  nella  misura  in   cui
consentano di evitare che, da  zone  adiacenti  o  prossime,  possano
affluire nell'area interessata flussi veicolari che, una volta  nella
zona, non potrebbero essere piu' fermati o ricoverati  in  condizioni
di sicurezza, con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative
alla circolazione gia' resa critica dalle precipitazioni nevose. 
  In  occasione  del  verificarsi  di  eventi  di  questo   tipo,   i
provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  285/1992,  possono  essere  adottati  dai  Prefetti,
percio',  possono  riguardare  non  solo  le   strade   in   cui   le
precipitazioni sono in atto, ma  anche  quelle  che  vi  affluiscono,
anche se su queste ultime le  precipitazioni  non  sono  segnalate  o
previste.  Una  siffatta   articolazione   dell'ambito   territoriale
interessato da operazioni di regolazione della circolazione impone di
considerare in modo ampio e coordinato i fenomeni previsti, quelli in
atto e la loro ragionevole evoluzione. 
  Tale valutazione puo' essere compiuta attraverso il  contributo  di
Viabilita' Italia, operante presso il Ministero dell'interno. 
  Nel contesto emergenziale  che  le  precipitazioni  nevose  possono
assumere in ragione  della  estensione  e  della  durata,  oltre  che
dell'intensita', Viabilita' Italia,  avvalendosi  pure  dei  Comitati
Operativi per la Viabilita' (COV),  istituiti  dal  medesimo  decreto
interministeriale presso ciascuna Prefettura -  Ufficio  Territoriale
del Governo (UTG), puo'  monitorare  meglio  il  fenomeno  e  la  sua
portata. 
  Per  la  necessaria  uniformita'  dell'azione  di  regolazione  del
traffico, le ordinanze  che  dispongono  limitazioni  o  chiusure  di
strade o autostrade, saranno adottate dai Prefetti, in  coordinamento
tra di loro. 
  Si richiama  l'attenzione  anche  sulla  necessita'  di  provvedere
all'adozione dei provvedimenti di revoca delle  richiamate  ordinanze
con la necessaria tempestivita', ed in modo coordinato rispetto  alle
aree limitrofe, soprattutto  quando  riguardano  autostrade  o  altre
arterie stradali interessate da importanti volumi di traffico. 
  I provvedimenti in situazioni di emergenza  di  cui  sopra,  quando
riguardano  i  centri  abitati,  appartengono  alla  competenza   dei
Sindaci, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 285/1992. 
  Sebbene le esigenze di regolazione del traffico  in  ambito  urbano
rispondano a logiche piu' complesse ed  articolate,  appare  comunque
auspicabile che i Sindaci, nell'adozione dei predetti  provvedimenti,
tengano in opportuna  considerazione  i  provvedimenti  adottati  dai
Prefetti  e  le  indicazioni  fornite  da   Viabilita'   Italia,   o,
localmente, dal COV presso la Prefettura - UTG. Cio'  allo  scopo  di
evitare  situazioni  di  disarmonica  regolazione  del  traffico  che
possono avere effetti negativi sulla circolazione, soprattutto  sulle
arterie di grande comunicazione che attraversano i centri abitati. 
  Dei provvedimenti emessi per fronteggiare le emergenze  sara'  data
ampia e tempestiva diffusione attraverso  i  mezzi  di  comunicazione
disponibili a livello nazionale e locale e attraverso  il  Centro  di
Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS). 
  Gli enti proprietari e concessionari delle strade, i Prefetti ed  i
Sindaci dei Comuni, cui la presente direttiva  e'  indirizzata,  sono
invitati a darne puntuale attuazione per le strade che ricadono sotto
la loro competenza. 
  La presente direttiva sara'  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 16 gennaio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 135 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 gennaio 2013  
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni  e  di  verifica
delle capacita'  e  dei  comportamenti  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E,  CE,  D1E  e
DE. (13A00773) 
(GU n.25 del 30-1-2013)
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del
1992; 
  Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), e m),
del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che
le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,  abilitano  alla
guida rispettivamente di: autoveicoli diversi da quelli di  categoria
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a  3500  kg,  ma
non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il  trasporto  di
non piu' di otto passeggeri,  oltre  al  conducente,  ai  quali  puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima  autorizzata  non
sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una  motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio  o  semirimorchio  la
cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg,  ovvero  di  una
motrice della categoria B e di un rimorchio o  semirimorchio  la  cui
massa massima autorizzata e' superiore a  3500  kg,  sempre  che,  in
entrambi i casi, la  massa  massima  autorizzata  del  complesso  non
superi 12000 kg; autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D la
cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500  kg,  progettati  e
costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri,  oltre  al
conducente, ai quali puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di  veicoli
composti di  una  motrice  rientrante  nella  categoria  C  e  di  un
rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg; 
  Viste altresi' le lettere n), o), p) e q), del predetto  art.  116,
comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che
le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE,  abilitano  alla
guida rispettivamente di: autoveicoli progettati e costruiti  per  il
trasporto di non piu' di  sedici  passeggeri,  oltre  al  conducente,
aventi una lunghezza massima di otto  metri,  ai  quali  puo'  essere
agganciato un rimorchio la cui  massa  massima  autorizzata  non  sia
superiore a 750 kg; complessi di  veicoli  composti  da  una  motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa  massima
autorizzata e' superiore a 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti
per il trasporto di piu' di otto persone,  oltre  al  conducente,  ai
quali puo' essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa  massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti
di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la  cui
massa massima autorizzata superi 750 kg; 
  Visto il comma 4 del piu' volte citato  articolo  116  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i  mutilati  e  minorati
fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono  conseguire  la
patente speciale, tra l'altro, delle categorie C1, C, D1 e  D,  anche
se alla guida di un veicoli  trainanti  un  rimorchio  la  cui  massa
massima autorizzata non supera 750 kg; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione europea; 
  Visto l'art. 125, comma 1, lettere a) e b), del piu'  volte  citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabiliscono che la  patente
di categoria C1, C, D1 o  D,  puo'  essere  rilasciata  unicamente  a
conducenti gia' in possesso di patente  di  categoria  B,  e  che  la
patente di categoria C1E,  CE,  D1E  o  DE,  puo'  essere  rilasciata
unicamente a conducenti gia' in  possesso  di  patente  di  categoria
rispettivamente C1, C, D1 o D; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 59  del  2011,
che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di  verifica
delle capacita' e dei comportamenti,  utili  al  conseguimento  delle
patenti  di  guida,  si  conformano  ai  requisiti  minimi   di   cui
all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto il predetto allegato II del decreto  legislativo  n.  59  del
2011, ed in particolare il paragrafo I,  lettera  A,  n.  1,  secondo
capoverso, che prevede che il candidato, che debba sostenere  l'esame
relativo ad una determinata  categoria,  puo'  essere  esonerato  dal
ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2,
3 e 4, se ha superato la prova teorica per una categoria diversa; 
  Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo  stesso  decreto
sono applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie C1,
C, D1 e D, anche speciali, nonche' delle categorie C1E, CE, D1E e DE; 
  Ritenuto infine necessario  dettare  disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria  C,  D,  anche  speciale,  CE  e   DE,   dei   procedimenti
amministrativi  avviati  prima  della  data  di  applicazione   delle
disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere  da  h)  a
q), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti
  di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patente di guida della categoria C1, anche speciale, verte: 
    a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo  I,  lettera
A, punti da 4.1.1 a 4.1.8 del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla  motrice  di
rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura. 
  2. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patente di guida della  categoria  C,  anche  speciale,  verte  sugli
argomenti di cui al comma 1, nonche' su quelli  di  cui  all'allegato
II, paragrafo I, lettera A, punti  da  4.2.1  a  4.2.8,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011. 
  3. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patente di guida della categoria D1, anche speciale, verte: 
    a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo  I,  lettera
A, punti da 4.1.1 a 4.1.7 e punto 4.1.9, del decreto  legislativo  n.
59 del 2011; 
    b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice  dei
rimorchi e relativi sistemi di frenatura. 
  4. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patenti di guida della  categoria  D,  anche  speciale,  verte  sugli
argomenti di cui al comma 1, nonche' su quelli  di  cui  all'allegato
II, paragrafo I, lettera A, punti  da  4.2.1  a  4.2.7,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011. 
  5. Qualora in candidato al conseguimento della patente di categoria
C, anche speciale, sia gia' in possesso della  patente  di  categoria
C1, anche speciale, la  prova  di  verifica  delle  cognizioni  verte
esclusivamente sugli argomenti di cui all'allegato II,  paragrafo  I,
lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.8, del decreto legislativo n. 59  del
2011.  Qualora  in  candidato  al  conseguimento  della  patente   di
categoria D, anche speciale, sia gia' in possesso  della  patente  di
categoria D1, anche speciale, la prova di verifica  delle  cognizioni
verte  esclusivamente  sugli  argomenti  di  cui   all'allegato   II,
paragrafo  I,  lettera  A,  punti  da  4.2.1  a  4.2.7,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011. 
  6. Le prove di cui ai commi da 1  a  5  si  svolgono,  con  sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta  di  quaranta  affermazioni,  formulate  in   conformita'   ai
contenuti di cui ai  commi  da  1  a  4.  Per  ogni  affermazione  il
candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che  consideri
la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha
durata di trenta minuti  e  si  intende  superata  se  il  numero  di
risposte errate e' non superiore a quattro. 
  7. L'idoneita' alla prova  di  verifica  delle  cognizioni  per  il
conseguimento della patente di categoria C1, C,  D1  o  D,  e'  utile
quale prova di verifica delle cognizioni ai  fini  del  conseguimento
rispettivamente della patente di categoria C1E, CE, D1E o DE. 
                               Art. 2 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1  e  C,  anche
speciali, si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura, effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.6, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione delle  manovre  di  cui  ai  punti  8.2.2  e  8.2.3
dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del  2011.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1  a
8.3.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente,  le  prove  di
cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. 
  3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo  e'
presente una  persona  in  qualita'  di  istruttore,  alla  quale  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  122,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 285 del 1992,  nonche'  l'esaminatore  di  cui
all'articolo 121, comma 3, dello stesso decreto legislativo. 
                               Art. 3 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1E e CE. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle  categorie  C1E  e  CE  si
articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura, effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.7, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.1, 8.2.2 e  8.2.3
di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59  del
2011. Tali manovre sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1  a
8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. 
                               Art. 4 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1 e D. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1  e  D,  anche
speciali, si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura, effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti  da  8.1.1  a  8.1.5  e  punto  8.1.8,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.2 e 8.2.4 di  cui
all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59  del  2011.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1  a
8.3.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. 
                               Art. 5 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1E e DE. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle  categorie  D1E  e  DE  si
articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.5 e punti 8.1.7 ed 8.1.8, del decreto
legislativo n. 59 del 2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.1, 8.2.2 ed 8.2.4
di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59  del
2011. Tali manovre sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1  a
8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3. 
                               Art. 6 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino  alla  completa  predisposizione  dei  questionari  d'esame
informatizzati, di cui all'articolo 1, comma 6: 
    a) la prova di verifica delle cognizioni di cui ai commi da 1 a 5
dello stesso articolo si svolge con metodo orale; 
    b) il titolare di patente  di  categoria  C1  o  C,  che  intende
conseguire rispettivamente una patente di categoria C1E o CE sostiene
una prova integrativa di  verifica  delle  cognizioni  relativa  agli
argomenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b); 
    c) il titolare di patente  di  categoria  D1  o  D,  che  intende
conseguire rispettivamente una patente di categoria D1E o DE sostiene
una prova integrativa di  verifica  delle  cognizioni  relativa  agli
argomenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). 
  2. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  115,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, con riferimento a disposizioni specifiche in materia di
carta di qualificazione del conducente: 
    a)  l'idoneita'  alla  prova  di   verifica   delle   cognizioni,
conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di  una
patente di categoria C, anche speciale, o CE, e'  utile  ad  accedere
alla prova di verifica delle capacita' e  dei  comportamenti  per  il
conseguimento rispettivamente di una patente di categoria  C1,  anche
speciale, o C1E, dal  19  gennaio  2013.  Da  quest'ultima  data,  la
predetta idoneita' e'  altresi'  utile  ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, o  CE,
qualora il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta; 
    b)  l'idoneita'  alla  prova  di   verifica   delle   cognizioni,
conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di  una
patente di categoria D, anche speciale, o DE, e'  utile  ad  accedere
alla prova di verifica delle capacita' e  dei  comportamenti  per  il
conseguimento di una patente rispettivamente di categoria  D1,  anche
speciale, o D1E, dal  19  gennaio  2013.  Da  quest'ultima  data,  la
predetta idoneita' e'  altresi'  utile  ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, o  DE,
qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta; 
    c) la prenotazione ad  una  seduta  di  esame  per  la  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una
patente di categoria C, anche speciale, o  CE,  effettuata  entro  la
data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta
di esame per la prova di verifica  delle  cognizioni  rispettivamente
per il  conseguimento  di  una  patente  e  di  categoria  C1,  anche
speciale, o CE,  dal  19  gennaio  2013.  Da  quest'ultima  data,  la
predetta prenotazione e' altresi' utile ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una
patente di categoria C, anche speciale, o CE,  qualora  il  candidato
almeno ventunne ne faccia richiesta; 
    d) la prenotazione ad  una  seduta  di  esame  per  la  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una
patente di categoria D, anche speciale, o  DE,  effettuata  entro  la
data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta
di  esame  per  la  prova  di  verifica  delle  cognizioni   per   il
conseguimento rispettivamente di una patente di categoria  D1,  anche
speciale, o DE,  dal  19  gennaio  2013.  Da  quest'ultima  data,  la
predetta prenotazione e' altresi' utile ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una
patente di categoria D, anche speciale, o DE,  qualora  il  candidato
almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta; 
    e) la prenotazione ad  una  seduta  di  esame  per  la  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento  di
una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro la
data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta
di esame per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti
per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria  C1,
anche speciale, ovvero C1E, dal 19 gennaio 2013. da tale ultima data,
la predetta prenotazione e' altresi' utile ad accedere alla prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, ovvero
CE, qualora il candidato almeno ventunne ne faccia richiesta; 
    f) la prenotazione ad  una  seduta  di  esame  per  la  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento  di
una patente di categoria D, anche speciale, o DE, effettuata entro la
data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta
di esame per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti
per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria  D1,
anche speciale, o D1E, dal 19 gennaio 2013. Da tale ultima  data,  la
predetta prenotazione e' altresi' utile ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, ovvero
DE, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta. 
                               Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 19 gennaio 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 120 

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 gennaio 2013  
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni  e  di  verifica
delle capacita'  e  dei  comportamenti  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria A1, A2 e A. (13A00772) 
(GU n.25 del 30-1-2013)
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del
1992; 
  Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere b), c) e  d)  del
predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che  le
patenti di guida delle categorie A1, A2 ed  A  abilitano  alla  guida
rispettivamente di motocicli di cilindrata massima  di  125  cm³,  di
potenza massima di 11 kw e con un rapporto peso/potenza non superiore
a 0,1 kw/kg; di motocicli di potenza non superiore a  35  kw  con  un
rapporto peso/potenza non superiore a  0,2  kw/kg  e  che  non  siano
derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio  della  potenza
massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore  a
50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima  per
costruzione superiore a 45  km/h,  nonche'  di  tricicli  di  potenza
superiore a 15 kw; 
  Visto altresi' il comma 4 del predetto  articolo  116  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i  mutilati  e  minorati
fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono  conseguire  la
patente speciale, tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione europea; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59  del
2011, che prevede che le prove di controllo  delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al  conseguimento
delle patenti di guida, si conformano  ai  requisiti  minimi  di  cui
all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto altresi' il comma 3 del  predetto  articolo  23  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011, che prevede  che  la  prova  di  verifica
delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  l'accesso  graduale  di
titolare di patente di  categoria  A1  alle  categorie  A2  o  A,  e'
disciplinata con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui  all'allegato  VI
dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo  stesso  decreto
sono applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 settembre 2003,  n.  40T,  recante  «Disposizioni  comunitarie  in
materia  di  patenti  di  guida   e   recepimento   della   direttiva
2000/56/CE», ed in particolare l'art. 6, comma  2,  che  prevede  che
l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25  kw  o
con rapporto potenza/peso  (riferito  alla  tara)  superiore  a  0,16
kw/kg,  (o  motocicli  con  sidecar  con  un  rapporto   potenza/peso
superiore a  0,16  kw/kg),  e'  subordinata  al  conseguimento  della
patente di categoria A  da  almeno  due  anni,  fattispecie  definita
patente di categoria A per accesso graduale,  fatta  salva  l'ipotesi
che il candidato, di eta' non inferiore a 21 anni, abbia superato una
prova specifica di controllo delle capacita' e dei comportamenti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire, anche con accesso graduale, le patenti
di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali; 
  Ritenuto infine necessario  dettare  disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria A1, A2 e A, anche speciale, dei procedimenti amministrativi
avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al
predetto art. 116, comma 3, lettere b), c) e d), come modificato  dal
decreto legislativo n. 59 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento 
         delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie A1, A2 e A,  anche  speciali,  verte
sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti
2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' sui seguenti: 
    a) norme sulla circolazione in autostrada  e  strade  extraurbane
principali; trasporto di persone; carico dei  veicoli;  pannelli  sui
veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; 
    b)  responsabilita'   civile,   penale,   amministrativa;   forme
assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; 
    c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la  sicurezza;
manutenzione ed uso; stabilita' e tenuta di strada del veicolo; 
    d) sistema sanzionatorio; 
    e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura  del
rimorchio; conoscenza del  comportamento  del  rimorchio  durante  la
circolazione; limiti di velocita' del complesso. 
  2.  La  prova  di  cui  al  comma  1   si   svolge,   con   sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta  di  quaranta  affermazioni,  formulate  in   conformita'   ai
contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato  deve
barrare la lettera «V» o «F», a seconda  che  consideri  la  predetta
affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha  durata  di
trenta minuti e si intende superata se il numero di  risposte  errate
e' non superiore a quattro. 
                               Art. 2 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie  A1,  A2  ed  A,
anche speciali, si articola in sei fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura effettuando le operazioni di cui al citato allegato  II,
lettera B, punti 6.1.1 e 6.1.2, del decreto  legislativo  n.  59  del
2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 di  cui
all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59  del  2011,
nonche' di quelle previste dall'allegato A del presente  decreto,  in
conformita' al punto 6.2.3 del predetto allegato II, lettera B; 
    c) esecuzione della manovra prevista dall'allegato B del presente
decreto, in conformita'  al  punto  6.2.4  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, del decreto legislativo n. 59 del  2011,  con  riferimento
alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 30 km/h; 
    d) esecuzione della manovra prevista dall'allegato C del presente
decreto, in conformita'  al  punto  6.2.4  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, del decreto legislativo n. 59 del  2011,  con  riferimento
alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 50 km/h; 
    e) esecuzione delle prove di frenata previste dall'allegato D del
presente decreto, in conformita' al punto 6.2.5 di  cui  all'allegato
II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    f) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 6.3.1  a
6.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f) solo se ha superato, rispettivamente, le
prove di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1. 
  3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono  su  motociclo  conforme,
per ciascuna delle predette categorie di patenti, ai requisiti minimi
prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59
del 2011, munito di cavalletto centrale. Le prove di cui al comma  1,
lettere a), b), c), d) ed e), si svolgono in aree chiuse,  attrezzate
in conformita' a quanto indicato negli allegati A, B, C e D. 
  4. Durante le prove di cui al comma 1, il candidato deve  indossare
un  casco   protettivo   integrale   omologato,   nonche'   ulteriore
abbigliamento protettivo di altro tipo, prescritto  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono  altresi'  dettate  ulteriori  disposizioni  atte  a   garantire
l'effettuazione delle prove di cui al comma 1, lettere da b)  ad  e),
in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti  di
velocita' prescritti. 
                               Art. 3 
 
 
                         Accesso progressivo 
 
  1. Il titolare della  patente  di  guida  di  categoria  A1,  anche
speciale, che intende conseguire la patente di guida di categoria  A2
o A, anche speciale, sostiene la prova di verifica delle capacita'  e
dei comportamenti di cui all'articolo 2, comma  1.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al titolare
di patente di guida di categoria  A2,  anche  speciale,  che  intende
conseguire la patente di categoria A, anche speciale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I titolari di patente di guida della  categoria  A  per  accesso
graduale, anche  speciale,  conseguita  dal  19  gennaio  2011,  sono
abilitati alla guida di motocicli di potenza non superiore a 25 kw  o
con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) non superiore  a  0,16
kw/kg, nei due anni successivi  alla  data  del  conseguimento.  Alla
scadenza del biennio, gli stessi sono abilitati alla guida di veicoli
di cui all'art. 116, comma 3, lettera d), del decreto legislativo  n.
285 del  1992,  senza  dover  sostenere  la  prova  su  motociclo  di
corrispondente categoria. 
  2. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all'art.
1, comma 1, lettera e), dei questionari  d'esame  informatizzati,  la
prova di verifica  delle  cognizioni  per  il  conseguimento  di  una
patente di guida di categoria A1, A2 o A, anche speciale,  non  verte
sui contenuti di cui alla stessa lettera e). In tal caso, il titolare
di una delle predette patenti, con esclusione di quelle speciali, che
vuole conseguire una patente di categoria BE, sostiene un esame orale
integrativo vertente sui medesimi contenuti. 
  3. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni,  conseguita
entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente  di
categoria A1, anche speciale, e' utile  ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
della predetta patente, dal 19 gennaio 2013. 
  4. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni,  conseguita
entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente  di
categoria A, anche speciale, e'  utile  ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
della patente di categoria A2, anche speciale, dal 19  gennaio  2013.
Da quest'ultima data, la predetta  idoneita'  e'  altresi'  utile  ad
accedere alla prova di verifica delle capacita' e  dei  comportamenti
per il conseguimento di una patente di categoria A,  anche  speciale,
qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta. 
  5. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di  verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria A1,
anche speciale, effettuata entro la data  del  18  gennaio  2013,  e'
valida quale prenotazione ad una seduta di  esame  per  la  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento  della  corrispondente
categoria di patente dal 19 gennaio  2013.  La  prenotazione  ad  una
seduta di esame per la prova di  verifica  delle  cognizioni  per  il
conseguimento  di  una  patente  di  categoria  A,  anche   speciale,
effettuata entro la  data  del  18  gennaio  2013,  e'  valida  quale
prenotazione ad una seduta di esame per la prova  di  verifica  delle
cognizioni per il conseguimento della patente di categoria A2, dal 19
gennaio 2013.  Da  quest'ultima  data,  la  predetta prenotazione  e'
altresi' utile ad accedere alla prova di  verifica  delle  cognizioni
per il conseguimento della patente di categoria  A,  anche  speciale,
qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta. 
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 19 gennaio 2013. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 119 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 19 dicembre 2012  
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni  e  di  verifica
delle capacita'  e  dei  comportamenti  per  il  conseguimento  della
patente di categoria B1, B e BE. (13A00676) 
(GU n.25 del 30-1-2013)
 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida", di seguito definito decreto legislativo n. 285 del
1992; 
  Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere e), f) e  g)  del
predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che  le
patenti di guida delle categorie B1, B  e  BE  abilitano  alla  guida
rispettivamente di quadricicli diversi da quelli leggeri, di cui alla
lettera a), n. 3), dello stesso art. 116,  di  autoveicoli  di  massa
massima autorizzata non superiore a 3500 Kg, progettati  e  costruiti
per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al  conducente,  e
di complessi di veicoli composti di una motrice della categoria  B  e
di un rimorchio o semirimorchio aventi massa massima autorizzata  non
superiore a 3500 Kg; 
  Visto altresi' il  comma  4  del  predetto  art.  116  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i  mutilati  e  minorati
fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono  conseguire  la
patente speciale, tra l'altro, delle categorie B1 e B, anche se  alla
guida di veicoli di tale ultima categoria trainanti rimorchio, la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59  del
2011, che prevede che le prove di controllo  delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al  conseguimento
delle  patenti  di  guida,  si   conformano   ai   requisiti   minimi
dell'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto altresi'  il  comma  2  del  predetto  art.  23  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di  capacita'  e
di comportamento su veicolo specifico di cui all'art. 116,  comma  3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto  legislativo  n.  285
del  1992,  e'  disciplinata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, conformemente  all'allegato  V  dello
stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo  stesso  decreto
sono applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie  B1
e B, anche speciale, e BE; 
  Ritenuto infine necessario  dettare  disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria B, anche speciale, o BE,  dei  procedimenti  amministrativi
avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al
predetto art. 116, comma 3, lettere f)  e  g),  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 59 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti
                   di guida delle categorie B1 e B 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciali, verte  sugli
argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3
del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' sui seguenti: 
    a) norme sulla circolazione in autostrada  e  strade  extraurbane
principali; trasporto di persone; carico dei  veicoli;  pannelli  sui
veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; 
    b)  responsabilita'   civile,   penale,   amministrativa;   forme
assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; 
    c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la  sicurezza;
manutenzione ed uso; stabilita' e tenuta di strada del veicolo; 
    d) sistema sanzionatorio; 
    e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura  del
rimorchio; conoscenza del  comportamento  del  rimorchio  durante  la
circolazione; limiti di velocita' del complesso. 
  2.  La  prova  di  cui  al  comma  1   si   svolge,   con   sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta  di  quaranta  affermazioni,  formulate  in   conformita'   ai
contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato  deve
barrare la lettera "V" o "F", a seconda  che  consideri  la  predetta
affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha  durata  di
trenta minuti e si intende superata se il numero di  risposte  errate
e' non superiore a quattro. 
                               Art. 2 
 
 
Esercitazioni di guida per il conseguimento della  patente  di  guida
                         della categoria B1 
 
  1.  Per  le  modalita'  delle  esercitazioni  di  guida  utili   al
conseguimento di una patente di  categoria  B1,  anche  speciale,  in
particolare si applicano: 
    a) le disposizioni di cui all'art.  122,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su  quadricicli
diversi  da  quelli  leggeri,  omologati  per  il  trasporto  di   un
passeggero a fianco del conducente; 
    b) le disposizioni di cui all'art.  122,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su  quadricicli
diversi da quelli leggeri  non  omologati  per  il  trasporto  di  un
passeggero a fianco del conducente. 
                               Art. 3 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento della patente di guida della categoria B1 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento della  patente  di  guida  della  categoria  B1,  anche
speciale, si  effettua  su  quadricicli  di  categoria  L7e,  di  cui
all'art. 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285  del
1992, dotati di retromarcia. Si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura, effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59  del
2011. Qualora il veicolo non sia dotato  di  carrozzeria  chiusa,  in
luogo della regolazione delle cinture di sicurezza  e  dell'eventuale
poggiatesta, di cui al punto 7.1.2, il candidato esegue  l'operazione
di cui al punto 6.1.1 dello stesso allegato II, lettera B; 
    b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato 1; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1  a
7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b) e c), solo se ha superato rispettivamente le prove di  cui
alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. 
  3. Le prove di cui al comma 1, lettere a) e b), si svolgono in aree
chiuse attrezzate in conformita' a quanto indicato  nell'allegato  1;
nello svolgimento della prova di cui al comma 1, lettera c),  qualora
il veicolo e' omologato per il trasporto di un  passeggero  a  fianco
del conducente, sullo stesso e' presente una persona in  qualita'  di
istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
                               Art. 4 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento della patente di guida della categoria B 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento  della  patente  di  guida  della  categoria  B,  anche
speciale, si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione di almeno due delle manovre, di cui  una  a  marcia
indietro, previste dall'allegato II, lettera  B,  punti  da  7.2.1  a
7.2.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1  a
7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2. 
  3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo  e'
presente una  persona  in  qualita'  di  istruttore,  alla  quale  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, nonche' l'esaminatore  di  cui  all'art.
121, comma 3, dello stesso decreto legislativo. 
  4.  Il  titolare  di  una  patente  di  categoria  B,  che  intende
conseguire l'abilitazione di guida di  cui  all'art.  116,  comma  3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto  legislativo  n.  285
del 1992, sostiene una  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato V  del
decreto legislativo n. 59  del  2011,  su  un  complesso  di  veicoli
composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio, la cui  massa
massima autorizzata supera 750 Kg. La massa massima  autorizzata  del
complesso, superiore a 3500 Kg, e' tale da non superare i 4250 Kg. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 3. 
  5. Il candidato al conseguimento di una  patente  di  categoria  B,
contestualmente all'estensione di abilitazione di  cui  al  comma  4,
sostiene un prova di verifica delle capacita' e dei  comportamenti  i
cui contenuti si conformano alle prescrizioni dei commi 1, 2, 3 e 4. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai conducenti
titolari di  una  patente  di  guida  di  categoria  B  speciale.  Le
disposizioni di cui al comma 5  non  si  applicano  ai  candidati  al
conseguimento di una patente di guida di categoria B speciale. 
                               Art. 5 
 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
       conseguimento della patente di guida della categoria BE 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento della patente di guida della categoria BE, si  articola
in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato  II,  lettera  B,
punti 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3 del decreto legislativo n. 59 del 2011. Le
manovre di cui ai punti 7.3.1 e 7.3.2 sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1  a
7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui  all'art.  3,  comma  2,  ed
all'art. 4, comma 3. 
                               Art. 6 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all'art.
1, comma 1, lettera e), dei questionari  d'esame  informatizzati,  il
candidato al conseguimento della patente di categoria BE sostiene  un
esame orale integrativo vertente sui medesimi contenuti. 
  2. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni,  conseguita
entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente  di
categoria B, anche speciale, o BE, e' utile ad accedere alla prova di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013. 
  3. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di  verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria  B,
anche speciale, o BE, effettuata entro la data del 18  gennaio  2013,
e' valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la  prova  di
verifica  delle  cognizioni  per  il  conseguimento  delle   predette
categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013.  La  prenotazione  ad  una
seduta di esame per la  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento di una  patente  di  categoria  B,
anche speciale, o BE, effettuata entro la data del 18  gennaio  2013,
e' valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013. 
                               Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 19 gennaio 2013. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2012 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 53 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Ma chi lo dice che l'utilizzo del "check box" è legittimo?

Nello speciale "Patenti e Multe"  di giorno 28 u.s.,  a cura del "Sole 24 ore", viene riportata una notizia che a mio avviso è fuorviante per chi legge:"i check box?Utilizzo legittimo.

Ma chi l'ha mai detto che il loro utilizzo è legittimo?NESSUNO.
Nemmeno il Ministero dei Trasporti, intervenuto più volte nella questione, ha mai detto che è il manufatto è legittimo, ma è solo entrato nel merito dei controlli sulla velocità con il loro impiego, ribadendo anche ai più sordi che:"In conclusione, e in conformità alle argomentazioni sopra riportate, l'impiego dei dispositivi citati in oggetto non può essere autorizzato. 

 DELLA SERIE:NON C'E' PERGGIOR SORDO CHE NON VUOL SENTIRE!!!!

Non si tratta quindi di apparecchiature per il controllo della velocita ma meri contenitori o simulacri (aggiungerei abusivi come lo sarebbe, alla stessa stregua, qualsiasi altro manufatto di legno, metallo o altro), così come definiti da parere 10258 del 4 febbraio 2008).

Non a caso: "a metà settembre 2012 il prefetto Camillo Andreana ha inviato una lettera a tutti i primi cittadini di alcuni piccoli Comuni del bergamasco, richiamando il parere governativo (Prot. 4295 del 24/07/2012), avvertendoli che l’uso di fondi per l’acquisto di materiale non approvato dallo Stato può essere considerato un vero e proprio danno erariale. Scrive il prefetto: «Le signorie loro valutino la possibile sussistenza di profili di danno erariale laddove vi sia l'acquisto di dispositivi non previsti dalle vigenti normative»" Per cui può essere un danno alle casse comunali acquistare gli Speed Check come semplice deterrente pur sapendo che il ministero non approva quell'utilizzo".(v. interpellanza di Graziano Cappannelli (Idv) al sindaco di Gubbio).

Mario Serio
Riproduzione Riservata

Precedenti post su questo Blog:

L'IMMAGINE SOPRA  è TRATTA DALL'ARTICOLO IN QUESTIONE





Termine per impugnare una delibera comunale

"Il termine decadenziale per l’impugnativa di una deliberazione comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell’atto, o da quella dell’effettiva piena conoscenza, soltanto per i soggetti direttamente contemplati nell’atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati, mentre per i terzi il termine decadenziale dell’impugnativa decorre dalla data di pubblicazione all’albo pretorio"

Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
In attesa di registrazione della Corte dei Conti
25 gennaio 2013

Tratto da:Ministero Funzione Pubblica

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Alle   pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2,
del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N.

OGGETTO:  legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
  1. 1. Premessa.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.". La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Con l'intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

Per quanto riguarda i soggetti istituzionali titolari di competenze nel settore, si segnala in particolare che l'art. 1, comma 2, della legge ha individuato nella Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T. l'Autorità nazionale anticorruzione, cui sono stati affidati le funzioni e i compiti elencati nel medesimo comma nelle lettere da a) a g) e accordati poteri ispettivi secondo quanto previsto nel successivo comma 3. La recente legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha poi rafforzato l'Autorità prevedendo che alla Commissione è preposto un presidente, nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. La stessa legge ha poi previsto la possibilità per la Commissione di avvalersi della Guardia di finanza e dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di svolgere indagini e accertamenti.
Il comma 4 del predetto art. 1 attribuisce un rilevante ruolo in materia anche al Dipartimento della funzione pubblica. I compiti e le funzioni spettanti al Dipartimento sono specificati nelle lett. da a) ad e) del medesimo comma e sono svolti secondo linee  di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge principalmente un  ruolo propositivo e di coordinamento dell'"attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale" e predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A., che viene trasmesso ed approvato dalla C.I.V.I.T..

In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

  • il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
  • il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
  • la C.I.V.I.T., che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. In questa sede si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

Questa Convenzione prevede che ciascuno Stato debba elaborare e applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure (art. 5). La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (art. 6).


Grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d'États Contre la Corruptione) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze nelle politiche nazionali.

Si segnala che a breve sarà pubblicato il rapporto dell'OECD sulla situazione dell'Italia in materia di prevenzione della corruzione (Reinforcing Public Sector Integrity and Restoring Trust for Sustainable Economic Growth). In questo contesto, è stata particolarmente apprezzata l'avvenuta approvazione della legge ed è stata evidenziata la cruciale importanza della sua implementazione amministrativa.

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione. Ulteriori indicazioni sulle novità normative saranno fornite con successive circolari.

Si rende noto che è stato appena adottato il decreto di costituzione del Comitato interministeriale (d.P.C.m. 16 gennaio 2013), il quale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Come visto, questo Comitato ha il compito di elaborare gli indirizzi che serviranno anche per l'elaborazione del P.N.A..

Il Piano, che sarà predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto all'approvazione della C.I.V.I.T. sulla base delle linee guida del Comitato, conterrà anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni, la cui adozione è prevista dall'art. 1, comma 8, della legge. Tale disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. l'art. 34 bis, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221).


Nelle more della definizione dei predetti documenti da elaborare a livello nazionale (linee guida, P.N.A.), si ritiene importante segnalare la necessità da parte delle amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione, soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne l'applicazione.

Per quanto riguarda il campo di azione della legge e delle iniziative di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, la legge non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della legge, il quale precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti locali e per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)". Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative.


  1. 2. Il responsabile della prevenzione della corruzione.
L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, "di norma", nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative.

La designazione dei responsabili della prevenzione deve essere comunicata alla  C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati.
2.1. I termini e la competenza per la designazione, i requisiti, la durata e il trattamento dell'incarico.

La legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente.

Il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo politico e, quindi, per i Ministeri deve essere adottato dal Ministro, per gli altri enti è invece di spettanza dell'organo con competenza di indirizzo e controllo.

La scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo dell'amministrazione che effettua la nomina. Nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello.

In proposito, considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico. Pertanto, l'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari ex art. 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 andrebbe operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione. E' in ogni caso da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione.

Inoltre, sempre tenendo presente la predetta necessità, che presuppone la disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti, sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza.

Da quanto detto, considerati i vincoli legali esistenti in materia di dotazioni organiche (art. 2, in particolare comma 10 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) l'incarico di responsabile della prevenzione pare naturalmente configurarsi come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale. Resta fermo che l'amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti dei predetti vincoli relativi alle dotazioni organiche, potrebbe anche decidere di dedicare un apposito ufficio allo svolgimento della funzione.

Come detto, la norma non pone una prescrizione inderogabile circa i destinatari e le modalità della nomina e, pertanto, nell'ambito di ciascuna amministrazione potrà/dovrà essere compiuta una valutazione in proposito sulla base delle specificità organizzative, anche alla luce degli strumenti per la gestione in comune delle attività offerti dalla vigente normativa (art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241). Nel compiere la valutazione occorre comunque tener presente che - come si vedrà di seguito - la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e, pertanto, pare da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo.

Come visto, la norma prevede che la designazione sia compiuta dall'autorità politica; non è previsto che alla nomina debba seguire una modifica o un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e del contratto. Tale modifica potrà essere valutata nell'ambito di ciascuna amministrazione a seconda della situazione concreta e degli accordi tra le parti.

La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile ex lege n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti.

In presenza di più aspiranti all'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione acquisisce le disponibilità e le valuta.

Al fine di consentire nel miglior modo l'esercizio della funzione, nell'affidamento della responsabilità, per quanto possibile, è opportuno seguire un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti.

La legge non individua la durata dell'incarico; considerato il suo predetto carattere aggiuntivo, la durata della designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede.

I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato.

Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la quale prevede che il responsabile "è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.". La ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.".

L'amministrazione deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina.
2.2. La possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione.

Le legge prevede la nomina di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, tenendo conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio della funzione.

Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un responsabile nell'ambito della stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe una frammentazione della funzione ed una diluizione della responsabilità e non sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo.

2.3. Le risorse a disposizione del responsabile.

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Qualora nell'amministrazione si manifestasse la necessità o si ravvisasse l'opportunità di nominare un dirigente titolare di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe comunque necessario che mediante la direttiva annuale sull'azione amministrativa o altro atto idoneo venissero individuate le risorse che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'incarico.


2.4. Le funzioni ed i compiti del responsabile della prevenzione, la responsabilità.

La legge ha riposto notevole fiducia nella figura del responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di "far girare il meccanismo" della prevenzione nell'ambito dell'amministrazione.

Infatti, le norme prevedono che il responsabile debba:

  • elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
  • definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
  • verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
  • proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
  • verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
  • individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, il comma 8 dell'art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che "La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.". La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi.

Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. a) e b) del predetto comma. La disposizione in particolare stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a)  di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b)  di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.".

Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13, "La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi."

Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 che sussiste "in caso di ripetute violazioni del piano", nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare "per omesso controllo".



2.5. Il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell'amministrazione.
Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:

  • l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
  • le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.

Per quanto riguarda l'attuazione della trasparenza, l'art. 1, comma 9, lett. f), della legge stabilisce che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.". Questa previsione presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza, che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009. Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento.

Ciò detto, il collegamento tra le attività non può non riversarsi anche sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle. Come noto, la C.I.V.I.T. ha demandato a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della trasparenza (delibera n. 105 del 2010, par. 4.1.4.). In particolare, si tratta del dirigente "che sia il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità ." (cit.).

E' necessario quindi che si stabilisca un raccordo in termini organizzativi tra i due responsabili, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione e - in presenza dei requisiti - la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente, ove ciò sia ritenuto più efficiente.

Peraltro, per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza è necessario segnalare che nella seduta del 22 gennaio 2013 del Consiglio dei ministri è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che contiene anche norme in materia di raccordo tra il piano di prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e le figure dei due responsabili. In tale decreto, in particolare, si prevede che il programma triennale rappresenta una sezione del piano per la prevenzione e che, di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico soggetto.
Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinchè sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. In proposito, si rammenta anche che la legge configura un illecito disciplinare per i dipendenti che violano le prescrizioni contenute nel piano; infatti, l'art. 1, comma 14, della legge prevede che "la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.".

E' opportuno inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che con recenti modifiche normative è stato innovato il testo dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, come noto, disciplina le funzioni dei dirigenti di livello dirigenziale generale. In particolare, con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell'ambito del comma 1 dell'articolo, attribuendo a tali dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Gli attuali commi 1-bis), 1-ter) e 1-quater) prevedono che i dirigenti di ufficio dirigenziale generale "l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. l-ter) forniscono  le  informazioni  richieste dal soggetto competente per l'individuazione  delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti  penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.".
Con le nuove norme è stata quindi affiancata l'attività del responsabile della prevenzione con l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.
Dall'esame del quadro normativo risulta pertanto che lo sviluppo e  l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione.

Considerata la natura ed il livello dell'attività svolta, il responsabile della prevenzione riferisce al Ministro ovvero all'autorità di indirizzo politico-amministrativo.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinchè possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994).

Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

3. Notizie dal Dipartimento.

Si fa presente che per le notizie e la documentazione relative alla materia della prevenzione della corruzione è consultabile un'apposita sezione del sito del Dipartimento ("anticorruzione"). In questa sezione verranno fornite anche informazioni circa la costituzione ed i lavori del Comitato interministeriale e lo sviluppo dei lavori per l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione.


il ministro per
la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Filippo Patroni Griffi

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