mercoledì 30 gennaio 2013

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 gennaio 2013  
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni  e  di  verifica
delle capacita'  e  dei  comportamenti  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria A1, A2 e A. (13A00772) 
(GU n.25 del 30-1-2013)
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del
1992; 
  Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere b), c) e  d)  del
predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che  le
patenti di guida delle categorie A1, A2 ed  A  abilitano  alla  guida
rispettivamente di motocicli di cilindrata massima  di  125  cm³,  di
potenza massima di 11 kw e con un rapporto peso/potenza non superiore
a 0,1 kw/kg; di motocicli di potenza non superiore a  35  kw  con  un
rapporto peso/potenza non superiore a  0,2  kw/kg  e  che  non  siano
derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio  della  potenza
massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore  a
50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima  per
costruzione superiore a 45  km/h,  nonche'  di  tricicli  di  potenza
superiore a 15 kw; 
  Visto altresi' il comma 4 del predetto  articolo  116  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i  mutilati  e  minorati
fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono  conseguire  la
patente speciale, tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione europea; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59  del
2011, che prevede che le prove di controllo  delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al  conseguimento
delle patenti di guida, si conformano  ai  requisiti  minimi  di  cui
all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto altresi' il comma 3 del  predetto  articolo  23  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011, che prevede  che  la  prova  di  verifica
delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  l'accesso  graduale  di
titolare di patente di  categoria  A1  alle  categorie  A2  o  A,  e'
disciplinata con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui  all'allegato  VI
dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo  stesso  decreto
sono applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 settembre 2003,  n.  40T,  recante  «Disposizioni  comunitarie  in
materia  di  patenti  di  guida   e   recepimento   della   direttiva
2000/56/CE», ed in particolare l'art. 6, comma  2,  che  prevede  che
l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25  kw  o
con rapporto potenza/peso  (riferito  alla  tara)  superiore  a  0,16
kw/kg,  (o  motocicli  con  sidecar  con  un  rapporto   potenza/peso
superiore a  0,16  kw/kg),  e'  subordinata  al  conseguimento  della
patente di categoria A  da  almeno  due  anni,  fattispecie  definita
patente di categoria A per accesso graduale,  fatta  salva  l'ipotesi
che il candidato, di eta' non inferiore a 21 anni, abbia superato una
prova specifica di controllo delle capacita' e dei comportamenti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire, anche con accesso graduale, le patenti
di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali; 
  Ritenuto infine necessario  dettare  disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria A1, A2 e A, anche speciale, dei procedimenti amministrativi
avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al
predetto art. 116, comma 3, lettere b), c) e d), come modificato  dal
decreto legislativo n. 59 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento 
         delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie A1, A2 e A,  anche  speciali,  verte
sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti
2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' sui seguenti: 
    a) norme sulla circolazione in autostrada  e  strade  extraurbane
principali; trasporto di persone; carico dei  veicoli;  pannelli  sui
veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; 
    b)  responsabilita'   civile,   penale,   amministrativa;   forme
assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; 
    c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la  sicurezza;
manutenzione ed uso; stabilita' e tenuta di strada del veicolo; 
    d) sistema sanzionatorio; 
    e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura  del
rimorchio; conoscenza del  comportamento  del  rimorchio  durante  la
circolazione; limiti di velocita' del complesso. 
  2.  La  prova  di  cui  al  comma  1   si   svolge,   con   sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta  di  quaranta  affermazioni,  formulate  in   conformita'   ai
contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato  deve
barrare la lettera «V» o «F», a seconda  che  consideri  la  predetta
affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha  durata  di
trenta minuti e si intende superata se il numero di  risposte  errate
e' non superiore a quattro. 
                               Art. 2 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie  A1,  A2  ed  A,
anche speciali, si articola in sei fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura effettuando le operazioni di cui al citato allegato  II,
lettera B, punti 6.1.1 e 6.1.2, del decreto  legislativo  n.  59  del
2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 di  cui
all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59  del  2011,
nonche' di quelle previste dall'allegato A del presente  decreto,  in
conformita' al punto 6.2.3 del predetto allegato II, lettera B; 
    c) esecuzione della manovra prevista dall'allegato B del presente
decreto, in conformita'  al  punto  6.2.4  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, del decreto legislativo n. 59 del  2011,  con  riferimento
alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 30 km/h; 
    d) esecuzione della manovra prevista dall'allegato C del presente
decreto, in conformita'  al  punto  6.2.4  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, del decreto legislativo n. 59 del  2011,  con  riferimento
alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 50 km/h; 
    e) esecuzione delle prove di frenata previste dall'allegato D del
presente decreto, in conformita' al punto 6.2.5 di  cui  all'allegato
II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    f) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 6.3.1  a
6.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f) solo se ha superato, rispettivamente, le
prove di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1. 
  3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono  su  motociclo  conforme,
per ciascuna delle predette categorie di patenti, ai requisiti minimi
prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59
del 2011, munito di cavalletto centrale. Le prove di cui al comma  1,
lettere a), b), c), d) ed e), si svolgono in aree chiuse,  attrezzate
in conformita' a quanto indicato negli allegati A, B, C e D. 
  4. Durante le prove di cui al comma 1, il candidato deve  indossare
un  casco   protettivo   integrale   omologato,   nonche'   ulteriore
abbigliamento protettivo di altro tipo, prescritto  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono  altresi'  dettate  ulteriori  disposizioni  atte  a   garantire
l'effettuazione delle prove di cui al comma 1, lettere da b)  ad  e),
in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti  di
velocita' prescritti. 
                               Art. 3 
 
 
                         Accesso progressivo 
 
  1. Il titolare della  patente  di  guida  di  categoria  A1,  anche
speciale, che intende conseguire la patente di guida di categoria  A2
o A, anche speciale, sostiene la prova di verifica delle capacita'  e
dei comportamenti di cui all'articolo 2, comma  1.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al titolare
di patente di guida di categoria  A2,  anche  speciale,  che  intende
conseguire la patente di categoria A, anche speciale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I titolari di patente di guida della  categoria  A  per  accesso
graduale, anche  speciale,  conseguita  dal  19  gennaio  2011,  sono
abilitati alla guida di motocicli di potenza non superiore a 25 kw  o
con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) non superiore  a  0,16
kw/kg, nei due anni successivi  alla  data  del  conseguimento.  Alla
scadenza del biennio, gli stessi sono abilitati alla guida di veicoli
di cui all'art. 116, comma 3, lettera d), del decreto legislativo  n.
285 del  1992,  senza  dover  sostenere  la  prova  su  motociclo  di
corrispondente categoria. 
  2. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all'art.
1, comma 1, lettera e), dei questionari  d'esame  informatizzati,  la
prova di verifica  delle  cognizioni  per  il  conseguimento  di  una
patente di guida di categoria A1, A2 o A, anche speciale,  non  verte
sui contenuti di cui alla stessa lettera e). In tal caso, il titolare
di una delle predette patenti, con esclusione di quelle speciali, che
vuole conseguire una patente di categoria BE, sostiene un esame orale
integrativo vertente sui medesimi contenuti. 
  3. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni,  conseguita
entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente  di
categoria A1, anche speciale, e' utile  ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
della predetta patente, dal 19 gennaio 2013. 
  4. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni,  conseguita
entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente  di
categoria A, anche speciale, e'  utile  ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
della patente di categoria A2, anche speciale, dal 19  gennaio  2013.
Da quest'ultima data, la predetta  idoneita'  e'  altresi'  utile  ad
accedere alla prova di verifica delle capacita' e  dei  comportamenti
per il conseguimento di una patente di categoria A,  anche  speciale,
qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta. 
  5. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di  verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria A1,
anche speciale, effettuata entro la data  del  18  gennaio  2013,  e'
valida quale prenotazione ad una seduta di  esame  per  la  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento  della  corrispondente
categoria di patente dal 19 gennaio  2013.  La  prenotazione  ad  una
seduta di esame per la prova di  verifica  delle  cognizioni  per  il
conseguimento  di  una  patente  di  categoria  A,  anche   speciale,
effettuata entro la  data  del  18  gennaio  2013,  e'  valida  quale
prenotazione ad una seduta di esame per la prova  di  verifica  delle
cognizioni per il conseguimento della patente di categoria A2, dal 19
gennaio 2013.  Da  quest'ultima  data,  la  predetta prenotazione  e'
altresi' utile ad accedere alla prova di  verifica  delle  cognizioni
per il conseguimento della patente di categoria  A,  anche  speciale,
qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta. 
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 19 gennaio 2013. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 119 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico