martedì 29 gennaio 2019

La novella continua:Circolare del 25 gennaio 2019 Ministero dell'Interno

 Ho quasi perso il conto delle circolari emanate. Una serie infinita....
La "Bocconi" a noi ci fa un baffo.
MASE

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Circolare del 25 gennaio 2019. Disposizioni in materia di codice della strada. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca. Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132
Allegati

La circolare 187.78 KB

Etilometro:Il verbale deve contenere le attestazioni di regolarità (omologazione e calibratura)


 


L' onere della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento della evidenziata attività preventiva strumentale ai fini della legittimità — e, quindi, della piena attendibilità — dell'accertamento non può che competere all'opposta Pubblica Amministrazione

venerdì 25 gennaio 2019

Circolare protocollo 2233 del 24/01/2019 -Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero

Circolare protocollo 2233 del 24/01/2019

Art. 29-bis, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132

– Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero –

Circolare prot. 33292 del 20 dicembre 2018 – Chiarimenti applicativi.
Data di ultima modifica: 25/01/2019
Data di pubblicazione: 25/01/2019
MIT

giovedì 24 gennaio 2019

Autovelox: Omessa verifica di funzionalità e mancanza del cartello di preavviso


In relazione al post di ieri circa l'annullamento del verbale per omessa verifica di funzionalità e mancanza del cartello di preavviso, e sorvolando sulle verifiche di funzionalità (dopo la sentenza della Corte Costituzionale è risaputo che occorre indicare la taratura nel verbale!!!), scorriamo qui di seguito il testo della sentenza (Cassazione, Sez. SECONDA CIVILE, Ordinanza n.1661 del 22/01/2019), nella parte relativa alla mancanza del cartello di preavviso:

Circolare del 9 gennaio 2019. Seguito alla circolare del 18 dicembre 2018 per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni

Circolare del 9 gennaio 2019. Seguito alla circolare del 18 dicembre 2018 per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni
Domanda di accesso al Fondo di cui all’art. 35-quater, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132. Decreto interministeriale del 18 dicembre 2018
Dipartimento o Ufficio di riferimento: Gabinetto del Ministro
La circolare

http://www.interno.gov.it

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Domanda di accesso al Fondo di cui all’art. 35-quater, del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132
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Modello di presentazione della domanda 157.4 KB


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mercoledì 23 gennaio 2019

Nuovo “Stop” della Cassazione ai verbali elevati con autovelox

Si conferma la linea dura della Suprema Corte contro gli enti accertatori che devono provare che l’apparecchio è segnalato con adeguato anticipo. Va provata anche la taratura

martedì 22 gennaio 2019

Modulistica artt. 213-214-215 C.d.S. (adeguata con Circ. Min. Int. 21 gennaio 2019)

Modulistica così come previsto dalla Circolare M.I. prot.nr.300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019

Cari colleghi:

Come ben sapete il 21 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno con propria circolare prot.nr.300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019, ha emanato nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ai sensi degli artt.213 – 214 – 214-bis.

In merito vi riporto in sistema Word la modulistica completa:

· Allegato 2 - Autocertificazione/dichiarazione;
· Allegato 3 - Verbale di sequestro e fermo amministrativo e affidamento in custodia;
· Allegato 4 - Verbale di sequestro e fermo amministrativo e affidamento in custodia e verbale di affidamento in custodia per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro - custode acquirente;
· Allegato 5 - Verbale di sequestro e fermo amministrativo e affidamento in custodia e verbale di affidamento in custodia per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro - custode convenzionato;
· Allegato 6 - Condizioni generali del veicolo che trovate dietro ad ogni verbale;
· Allegato 7 -Avviso per veicolo sottoposto a sequestro amministrativo;
· Allegato 8 - Avviso per veicolo sottoposto a fermo amministrativo;
· Allegato 9 – Verbale di dissequestro e nulla osta alla restituzione del veicolo e rimozione dei sigilli;
· Allegato 10 - Lettera all’Agenzia del Demanio e Prefettura competente per avvio della procedura di alienazione;
· Allegato 11- Verbale di irreperibilità del veicolo confiscato affidato in custodia.

Certo di aver fatto cosa gradita, Vi abbraccio.

Cav. M. Ricca
Sul canale telegram puoi scaricare l'intero  file in formato  word 











Veicoli fuori uso:Sostituito l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 dicembre 2018
Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. (19A00262) (GU Serie Generale n.15 del 18-01-2019)

lunedì 21 gennaio 2019

Circolare prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21/01/2019

Ministero dell'Interno
Articoli 213, 214. 214-bis e 215-bis Codice della Strada
Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis Codice della Strada
Allegati


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Nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente

 
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacché l'art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore» (Cass.n.1845/2018).

La ratio della decisione impugnata, e cioè che la società avrebbe dovuto far valere il difetto di legittimazione passiva tramite la tempestiva opposizione del verbale alla stessa notificato, è in linea con tale principio, conseguendone pertanto il rigetto del ricorso.

Cassazione, Sez. SECONDA CIVILE, Ordinanza n.1214 depositata il 17/01/2019 , udienza del 18/05/2018

Non è possibile contestare la cartella per la società di noleggio, sulla base di eccezioni che andavano invece fatte valere con la tempestiva impugnazione dei verbali



Nella fattispecie la doglianza, che investiva la stessa responsabilità della società che svolge attività di noleggio di veicoli senza conducente ai sensi dell'art. 84 del CdS, consentiva l'impugnazione della cartella esattoriale, occorrendo altresì considerare che aveva a suo tempo comunicato ex art. 196 i nominativi di coloro che avevano noleggiato le vetture e si erano resi responsabili delle infrazioni contestate.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 1238/19; depositata il 17 gennaio)

ANCI: Sicurezza urbana - Pubblicato decreto di accesso al Fondo per il potenziamento delle iniziative dei Comuni

Si pubblica il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alle modalità di accesso al Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni istituito dall’art. 35 quater del D.L. 113/2018. Il decreto prevede una ripartizione di risorse destinate ai comuni capoluogo metropolitano per il triennio 2018-2020 e per gli anni 2019 e 2020 anche ai Comuni litoranei per il progetto c.d. “spiagge sicure” e ai Comuni selezionati in base ai dati ISTAT della popolazione residente per il progetto c.d. “scuole sicure”.
Le domande di accesso al Fondo vanno presentate alla Prefettura territorialmente competente entro i seguenti termini: per le iniziative sul progetto c.d. scuole sicure le domande vanno presentate entro il 31 maggio di ciascun anno (2019 e 2020) mentre per le altre iniziative il termine è il 15 aprile di ciascun anno (2019 e 2020).
Si segnala che la dotazione iniziale prevista per il Fondo pari a 2 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è stata incrementata dall’art. 1 comma 920 della Legge di bilancio per il 2019 con 25 milioni di euro per l’anno 2019, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2022. Secondo le ultime indicazioni del Ministero dell’Interno, tali nuove risorse saranno ripartite con le modalità ed i criteri già stabiliti dal decreto interministeriale. I Comuni che hanno prodotto domanda a valere sulle risorse relative agli anni 2019 e 2020 potranno modificarla o integrarla entro i termini e l’iter istruttorio stabiliti dal decreto interministeriale.

Clicca qui per il decreto interministeriale
Clicca qui per il modello di presentazione della domanda
Clicca qui per la nota informativa


Nota decreto fondo sicurezza urbana.pdf
modello_presentazione_domanda_sicurezza_urbana_18.12.2018_0.pdf

decreto_destinazione_fondo_sicurezza_urbana.pdf

ANCI, news del 18 gennaio 2019

venerdì 18 gennaio 2019

REDDITO DI CITTADINANZA E REGIME PENSIONISTICO “QUOTA 100”

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38

17 Gennaio 2019
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 17 gennaio 2019, alle ore 18.45 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.
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REDDITO DI CITTADINANZA E REGIME PENSIONISTICO “QUOTA 100”

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Il decreto prevede l’introduzione, a partire dal prossimo aprile:
  • del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, vale a dire di misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione;
  • di una ridefinizione dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.
Entrambi gli strumenti costituiscono misure di politica economica volte, oltre che a tutelare le fasce deboli della società, a rilanciare l’occupazione. Di seguito alcune delle principali norme di funzionamento introdotte.

1. Reddito e pensione di cittadinanza

Cosa è
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.
Chi può beneficiarne
I beneficiari del Rdc e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; fermo rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.
Quanto e per quanto tempo
Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici parametri già indicati. Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Il Rdc viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
Il reinserimento lavorativo
Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.
Le sanzioni
Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del Rdc. Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.
Gli incentivi alle imprese 
Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.

2. Quota 100

Il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta “pensione quota 100”.
Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola.
Il decreto prevede, inoltre:
  • la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi;
  • la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018;
  • la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Anche in questo caso, il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
  • il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni;
  • la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell’onere del 50 percento in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione;
  • disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, che prevedono la corresponsione della relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia;
  • l’istituzione del “Fondo bilaterale per il ricambio generazionale”, che prevede la possibilità di andare in pensione tre anni prima di quota 100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.
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giovedì 17 gennaio 2019

Peculato d'uso dell'autovettura dell'amministrazione per il carabiniere


L'utilizzo dell'autovettura di servizio non era sorretto da alcuna finalità istituzionale, circostanza nell'immediatezza e spontaneamente ammessa dal ricorrente al superiore, dopo essere stato scoperto nella redazione dei falsi atti che avrebbero consentito di giustificare l'utilizzo al di fuori del territorio comunale, ove il mezzo era stato notato parcheggiato all'esterno di un condominio privato.
Esclusa l'applicazione della "particolare tenuità" dei fatti contestati

CASSAZIONE, Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.2006 del 16/01/2019, udienza del 28/11/2018

Servizio sostitutivo di mensa – Attribuzione buoni pasto (ticket) – La circolare

A seguito all’incontro di ieri 16 gennaio u.s., si allega nel seguente link, la circolare a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, concernente l’attribuzione dei buoni pasto al personale della Polizia di Stato.

La circolare:
Servizio sostitutivo di mensa – Attribuzione buoni pasto (ticket).Scarica
https://www.uilpolizia.com

Maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle maggiorazioni su alcune sanzioni in materia di lavoro, previste dalla Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

mercoledì 16 gennaio 2019

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

Modificati alcuni articoli del codice penale.  Sotto il profilo delle indagini penali, la legge interviene per estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione e consente sempre l'utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. trojan), nei procedimenti per reati contro la P.A.

LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (18G00170) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2019

Modello di guida patenti brasiliane del 2016

Prot. n° 1258 del 15 gennaio 2019 - Brasile. Aggiornamento dell'Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida firmato il 2 novembre 2016 ed in vigore dal 13.01.2018
Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Gennaio 2019 09:13
MIT

lunedì 14 gennaio 2019

Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 dicembre 2018
Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (19A00197) (GU Serie Generale n.11 del 14-01-2019)

Il tempo di permanenza breve della luce semaforica gialla non basta ad inficiare il verbale ai sensi del 146 C.d.S.


CASSAZIONE, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.567 del 11/01/2019, udienza del 07/11/2018

Proventi derivanti da sanzioni per limiti di velocità


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 1/2019, pubblicata sul sito l’11 gennaio, hanno chiarito che ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la deliberazione n. 323/2018.

L’art. 142 del d.lgs. 285/1992 (“codice della strada”), dopo aver previsto i limiti massimi di velocità e le relative sanzioni nei commi da 1 a 12, stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento (o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381) e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater del medesimo articolo.

Il comma 12-ter, in particolare, prevede che “gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”.

Secondo la norma, dunque, le spese di accertamento devono considerarsi incluse nella metà delle risorse percepite dall’ente da cui dipende l’organo accertatore.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 1 – 19
CORTE DEI CONTI TODAY

sabato 12 gennaio 2019

Mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero.

La mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, ad avviso del ricorrente determinerebbe l'illegittimità delle sanzioni irrogate al ricorrente per violazione dell'art. 7, comma 1.
Con questa motivazione (insieme ad altre), il ricorrente impugna la sentenza del GdP per un verbale C.d.S. elevato a Napoli.
 
L'art. 7, comma 8 codice della strada, prevede che "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta". 

Secondo la Cassazione, tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (..) e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". 

Sez. SECONDA CIVILE, Ordinanza n.308 del 09/01/2019, udienza del 18/05/2018, 

I dirigenti amministrativi non hanno il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per motivi di pubblica incolumità

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17/01/2018) 07-12-2018, n. 54841

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella - Presidente -
Dott. SARACENO Rosa Anna - rel. Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -
Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXX, nato il XXXXXXXXXXX;
avverso la sentenza del 24/10/2016 del TRIBUNALE di AGRIGENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella;
Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste;

Udito il difensore:

L'avvocato MICELI SILVIO SALVATORE del foro di AGRIGENTO in difesa di S.A. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha dichiarato XXXXXXXXX responsabile del reato di cui all'art. 650 c.p., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 677 c.p., commi 1 e 3, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di 200,00 Euro di ammenda.

Il fatto addebitato allo XXXXXXX., nella qualità di amministratore unico della XXXXXXXXXXX., consisteva nell'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale n. 4 del 25.3.2013, con cui, per motivi di sicurezza, gli era stata intimata l'immediata sospensione dei lavori eseguiti senza autorizzazione sulla strada (OMISSIS) e il ripristino delle condizioni di sicurezza, tenuto conto del pericolo che derivava per la pubblica incolumità.

1.1 A giustificazione delle conclusioni raggiunte, il Tribunale osservava che il procedimento era sorto a seguito del sopralluogo eseguito dalla polizia municipale in località XXXXXXXXX del comune di XXXXXXXXXXX; che nell'occasione era stata constatata l'esecuzione di lavori di allargamento della strada vicinale nella parte in cui attraversava l'area boschiva demaniale e che il materiale di risulta era stato riversato sui bordi e nella scarpata; che i lavori erano stati eseguiti senza la preventiva autorizzazione dalla ditta XXXXXX, autorizzata esclusivamente alla realizzazione di un impianto alimentato da energia rinnovabile in un terreno ivi insistente; che l'ufficio tecnico del comune, ritenuto che il materiale ammassato lungo i bordi della strada rappresentava un pericolo concreto ed immediato per la privata e pubblica incolumità, aveva intimato la sospensione dei lavori e la messa in sicurezza dei luoghi, intimazione alla quale lo S. non aveva ottemperato, come constatato nel corso di un successivo sopralluogo eseguito in data 9 luglio 2013.

2. Per la cassazione dell'indicata decisione ha proposto ricorso l'interessato, con il ministero dei difensori avvocati Silvio Miceli e Daniela Posante.

Con un unico articolato motivo deduce erronea applicazione di norme giuridiche, in quanto il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, riserva solo al sindaco la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti in presenza di gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini,e l'art. 107, comma 5, del medesimo decreto esclude che tale potere possa essere delegato ai dirigenti dei vari settori del comune. L'ordinanza era, pertanto, illegittima perchè emessa da organo incompetente, oltre che viziata, sotto il profilo della legalità sostanziale, perchè adottata in carenza di adeguata istruttoria, priva di indicazioni dei lavori da svolgere per la messa in sicurezza dei luoghi, immotivata nella parte in cui aveva assegnato un termine assolutamente esiguo per l'adempimento, avuto riguardo all'estensione dell'area interessata e ai tempi necessari per la richiesta delle necessarie autorizzazioni alle autorità preposte alla tutela dei numerosi vincoli insistenti sull'area interessata dall'intervento.
 
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

1. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui "ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno dì tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia legalmente dato" (Sez. 1, n. 7954 del 03/07/1996, Soave, Rv. 205585; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, Filogamo, Rv. 249430).

2. Attualmente il potere del sindaco, quale ufficiale di governo di adottare "con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la sicurezza urbana" è previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, comma 4, come sostituito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. La specificazione contenuta nella norma che il sindaco agisce quale "ufficiale di governo", spiega perchè nei casi previsti dal comma 5, egli deve coordinarsi con il prefetto, e al contempo evidenzia la ragione per cui lo stesso potere, in assenza di una norma specifica, non possa essere delegato a terzi, e possa essere esercitato solo da "chi lo sostituisce" (comma 8). Va, poi, richiamato, a chiusura di detta regolamentazione, il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, il cui comma 5 prevede che ai dirigenti amministrativi spetta l'adozione di atti di gestione e di provvedimenti amministrativi del proprio settore, tranne quelli previsti in capo al sindaco all'art. 50, comma 3, e all'art. 54 del medesimo decreto.
Ne consegue che i dirigenti amministrativi non hanno il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per motivi di pubblica incolumità, per i quali sussiste un'esclusione oggettiva, essendo i provvedimenti da adottare di pertinenza esclusiva del sindaco.
3. Pertanto, con riferimento al caso di specie, deve affermarsi che l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal dirigente dell'ufficio tecnico del comune di XXXXXXXXXXX è illegittima per incompetenza funzionale.

Ne consegue, in conclusione, che, per effetto della disapplicazione dell'ordinanza in questione ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, deve dichiararsi che il reato contestato al ricorrente non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

Regione Sicilia:Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo

REGIONE SICILIANA -DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 28 dicembre 2018.
Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo.

Circ.Min.Int. prot. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.1.2019 – Allegato 5: Il verbale




Verbale di Fermo Amministrativo e di Affidamento in custodia operato ai sensi dell’art.207 CdS a seguito della violazione dell’art. 93/7-bis CdS o dell’art. 132/5 CdS - Circ.Min.Int. prot. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.1.2019 – Allegato 5

a cura di Mario Ricca

Sul canale telegram il verbale in formato doc

giovedì 10 gennaio 2019

Circolare Mininterno 10 gennaio 2018

Ministero dell'Interno
LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale
(Circ. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019)


https://www.asaps.it

martedì 8 gennaio 2019

Decreto Ministeriale del 07 gennaio 2019 -Deroga Circolazione dei veicoli delle categoria M2 e M3, di classe ambientale euro 0, immatricolati uso speciale autoscuola, fino al 30 giugno 2019

Decreto Ministeriale del 07 gennaio 2019

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 gennaio 2019 consente, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la circolazione dei veicoli delle categoria M2 e M3, di classe ambientale euro 0, immatricolati uso speciale autoscuola, fino al 30 giugno 2019.


Allegati
Decreto autobus euro 0.pdf
Competenza
MIT
Data di pubblicazione: 08/01/2019

lunedì 7 gennaio 2019

La P.S.della Lombardia invita i reparti a non verbalizzare il 214/8 C.d.S.

Veicoli circolanti sottoposti a fermo amministrativo derivante da gravami fiscali.
Applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 214/8 oggetto di recenti modifiche
Nota 78 del 4/01/2019


Targhe e documenti falsi. Circolare Ministero dell'Interno

Circolare Ministero dell'Interno Prot: 300/A/3/0000004165.U/2018 del 05/12/2018 m_it

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 dicembre 2018
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». (18A08457) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018)

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo ai decreti 13 dicembre 2018 del Ministero della salute, recanti: «Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile".» e «Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante: "Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale".». (Decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018). (19A00046) (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2019)





I nuovi concorsi 2019



MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 3 febbraio 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri. (18E13163)

GRADUATORIA Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appuntati, ai Carabinieri scelti e ai Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, per l'ammissione al 23° corso di qualificazione di mille allievi vice brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri. (18E13164)

COMUNE DI BRIENZA CONCORSO (scad. 3 febbraio 2019) Mobilita' esterna per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore, da assegnare al servizio vigilanza, area n. 2. (18E13260)

COMUNE DI LESINA CONCORSO (scad. 3 febbraio 2019) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, presso il servizio di polizia locale. (18E13253)

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE AVVISO Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare all'area polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato. (18E13300)

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2019) Concorso pubblico per la copertura, con contratto di formazione lavoro, di sei posti di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno. (18E13204)

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO RETTIFICA Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E13303)

MINISTERO DELL'INTERNO DIARIO Diario e luogo di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di un numero complessivo di seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. (19E00154)

Prevenzione della corruzione - Direttiva sul Whistleblowing

 In linea, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la Direttiva 19 dicembre 2018, sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. Il documento corrisponde ad adempimento previsto dall' art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. whisteblowing).
Direttiva n. 1 del 19 dicembre 2018
Amministrazione trasparente - Prevenzione della Corruzione

Cambiano le norme sulle notifiche atti giudiziari

 Come era già successo l'anno scorso con la legge di bilancio 2018, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019) introduce, ai comma 813 e 814, alcune modifiche alla legge n. 890/1982 in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.


813. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell’ufficio postale » sono soppresse;
2) al quarto comma, le parole: « dall’ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti:
« dal punto di accettazione dell’operatore postale »;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico »
sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;
c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;d) all’articolo 8, comma 1, le parole:
« lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».
814. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

domenica 6 gennaio 2019

Comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 20 dicembre 2018
Rinnovo della validita' delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa. (18A08480) (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2019)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 20 dicembre 2018 Rinnovo della validita' delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa. (18A08480)
(GU n.4 del 5-1-2019)

IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) della Commissione europea dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione»;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale e' stata prorogata la validita' delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 35 del 12 febbraio 2015 e n. 1 del 2 gennaio 2015; Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2017 con il quale e' stata prorogata al 31 dicembre 2017 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2018 con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 2018 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010; Visto il decreto direttoriale n. 14110 del 26 giugno 2018 con il quale e' stata prorogata al 31 dicembre 2018 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validita' delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' di monitoraggio sull'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa;

Decreta:
Articolo unico

1. La validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e' prorogata al 31 dicembre 2019.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresi', ai fini dell'esercizio dell'attivita' di pesca da terra e hanno validita' sino al 31 dicembre 2019;

3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010. Questo decreto e' immediatamente efficace e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2018 Il direttore generale



D.D.G. 26024 del 20 dicembere 2018 (179.67 KB)

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Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa

Il decreto Mipaaf del 6 dicembre 2010 è finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.
La comunicazione, anche attraverso l'ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa, prevede di fornire alcune informazioni molto semplici, le generalità, il tipo di pesca praticato, le Regioni in cui si pratica questa attività.

L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l'esercizio della pesca.

Il servizio consente, al pescatore di fornire i propri dati e di produrre l'attestato, alle associazioni di operare per conto di tutti i pescatori che ne fanno richiesta.

Di seguito viene spiegata la procedura di registrazione per l'utilizzo del servizio.

Procedura
Effettuare la registrazione fornendo: nome e cognome del pescatore o del referente dell'associazione, email (casella di posta elettronica), password di identificazione e, per i soli referenti delle associazioni, il nome dell'associazione a cui fanno capo.

Per completare la registrazione attendere la mail di conferma che il sistema invierà alla casella di posta elettronica fornita e selezionare il primo link riportato. Qualora il client di posta non lo consenta, selezionare o copiare il secondo link nel browser attendere la risposta e digitare Email e codice di attivazione sempre riportati nella mail ricevuta.

Viene presentata una prima pagina in cui inserire le generalità del pescatore, e una seconda per le informazioni specifiche sul tipo di pesca praticata. A conferma della corretta conclusione delle operazioni sarà possibile stampare l'attestato dell'avvenuta comunicazione.

Qualora il pescatore o l'associazione desiderino ristampare l'attestato, sarà sufficiente riaccedere al sito del Ministero, identificarsi e fornire nuovamente le generalità del pescatore interessato.

Per problemi nell'utilizzo dell'applicazione o nell'inserimento delle informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica: censimentopescasportiva@politicheagricole.it riportando oltre al problema riscontrato: nome, cognome e codice fiscale del soggetto interessato e, se non si riesce ad effettuare l'attivazione, la mail di conferma ricevuta.


FAQ - per ulteriori chiarimenti consultare le risposte alle domande più ricorrenti

Riepilogo generale Comunicazioni acquisite - Data elaborazione del 20/12/2018 (3.57 KB) 
 
 https://www.politicheagricole.it

NCC: La Circolare del Ministero dell'Interno


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato


Prot. n. 300/A/18/19/113/11
Roma, 2 gennaio 2019

OGGETTO: Decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea"

 Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29.12.2018, è stato pubblicato il decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea” che adotta misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.
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Su telegram la circolare in pdf