sabato 12 gennaio 2019

Mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero.

La mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, ad avviso del ricorrente determinerebbe l'illegittimità delle sanzioni irrogate al ricorrente per violazione dell'art. 7, comma 1.
Con questa motivazione (insieme ad altre), il ricorrente impugna la sentenza del GdP per un verbale C.d.S. elevato a Napoli.
 
L'art. 7, comma 8 codice della strada, prevede che "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta". 

Secondo la Cassazione, tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (..) e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". 

Sez. SECONDA CIVILE, Ordinanza n.308 del 09/01/2019, udienza del 18/05/2018,