martedì 25 marzo 2014

Sistemi ruote - regolamento per la proroga dei termini per l'adozione obbligatoria

Divieto di superamento dell’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente importo dell’anno 2010

Le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per durata inferiore alla giornata lavorativa, opportunamente certificate, possono considerarsi assenze per malattia (malattia ad ore)?

Pubblico impiego, assenze per prestazioni diagnostiche: sì alle visite in «permesso». I chiarimenti della Funzione pubblica

Contraffare marchio CE è reato.Cassazione Penale 13060/2014

Contraffare marchio CE è reato.Cassazione Penale 13060/2014

organizzazione del lavoro per turni

Ausiliari al traffico e indennità art. 37 CCNL spetta o non spetta?

Orario di lavoro plurisettimanale:parere ARAN

Orario di lavoro plurisettimanale:parere ARAN

lunedì 24 marzo 2014

Check box e sanzioni sulle strisce blu oltre l'orario consentito

Oggi mi sono soffermato su alcuni commenti della gente  e mi sono reso conto che non ci stiamo facendo una gran bella figura sia noi della P.M.  che il Ministero.
Mi riferisco sia alle polemiche per "check box" sia alla sanzioni sulle strisce blu oltre l'orario.
Il mio suggerimento,  per noi della P.M., è quello di abbassare i toni, e invito nel contempo il Ministero a mettere due righe per iscritto. E' così difficile?
La maggior parte della gente che sta dall'altra parte della barricata (e non dimentichiamo che ci siamo pure noi),  non glie ne frega nulla delle beghe tra la P.M. e il Ministero e trova che questa polemica,  alla quale si aggiungono comunicati "fuori luogo" da parte di fantomatiche associazioni, siano solo un accanimento dei Comuni per fare cassa.

Art. 13 L.R. 17/90:Circ. 3 del 2014 - Modifica ed integrazione della Circolare n. 17 del 6 dicembre 2013

19-MAR-2014 - Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi della polizia municipale - Art. 15 comma 4 lett. d) della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e s.m.i.
Circ. 3 del 2014 - Modifica ed integrazione della Circolare n. 17 del 6 dicembre 2013

Allegato: Circ. 3 del 2014  (nuova finestra)

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domenica 23 marzo 2014

Le articolazioni dei turni possono avere una cadenza mensile (un mese di mattina e un mese di pomeriggio)?

Un collega mi ha appena chiesto un parere relativo alla turnazione.
Ritenendo che sia un argomento che possa interessare pure altri riporto direttamente qui il parere dell'ARAN relativo.

11/10/2011 Le articolazioni dei turni possono avere una cadenza mensile (un mese di mattina e un mese di pomeriggio)? 


Riteniamo che la disciplina dell'art. 22, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 non possa presentare dubbi interpretativi circa la nozione di turno e le condizioni richieste per il pagamento della relativa indennità.
La predetta clausola contrattuale dispone, infatti, che i compensi per indennità di turno possono essere corrisposti a condizione che le prestazioni lavorative svolte in turnazione siano distribuite nell'arco del mese in modo da realizzare una equilibrata ed avvicendata distribuzione di turni antimeridiani, pomeridiani e, se previsti, notturni.
Non vi è dubbio, pertanto, che il CCNL prende in considerazione solo una articolazione nell'ambito dello stesso mese ed a questa articolazione collega il legittimo pagamento della indennità.
Eventuali articolazioni dell'orario di lavoro, con variazioni mensili (un mese di turno interamente antimeridiano e un mese di turno interamente pomeridiano), non possono essere ricondotti alla disciplina dell'art. 22 e non legittimano, di conseguenza, la corresponsione dei compensi specificati nel comma 5 dello stesso articolo; le stesse articolazioni potrebbero essere considerate come una particolare disciplina dell'orario ordinario.
Per evitare situazioni di possibile conflitto, suggeriamo di procedere rapidamente, ove possibile, ad una nuova articolazione delle turnazioni, in modo da ricondurre le scelte organizzative nell'ambito delle previsioni contrattuali.

sabato 22 marzo 2014

Multe sulle strisce blu, è scontro tra Anci, Codacons e ministero

Il ministro Lupi: "Non c'è nulla di cui discutere, l'interpretazione è chiara. I Comuni facciano il loro dovere e non complichino la vita ai cittadini"
13:14 - E' scontro tra il ministero e i Comuni sulla sosta all'interno delle strisce blu oltre l'orario per il quale si è pagato il ticket di parcheggio. Dopo il parere del ministero, che aveva bocciato le multe, l'Associazione dei Comuni ha reagito sostenendo che le contravvenzioni sono legittime. Il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, però, insiste: "Non c'è nulla di cui discutere, l'interpretazione è chiara". 
Leggi l'articolo completo qui

Speed check: cos' è questo coso?

Dissuasori di velocità, finti autovelox, bussolotti, armadietti, casseruole, simulacri, e persino spaventa passeri. 
Non si sa più come definirli questi contenitori di plastica utilizzati da molte amministrazioni comunali, per la “sicurezza stradale” (cosi’ dicono).

Io, perciò, da qui in avanti lo definirò il “coso”, se non altro per motivi onomatopeici o pratici (come nel film di Troisi “Non ci resta che piangere”: Ugo al posto di Massimiliano).

Una vera battaglia, a volte, il loro possibile impiego, malgrado fosse noto a tutti, fin dall’inizio, che l’impiego dei dispositivi sopra citati non poteva essere autorizzato dagli organi preposti.
E stranamente a richiederli non sono solo gli amministratori ma anche molti "addetti ai lavori"(forse  sarebbe opportuno comprendere le ragioni di tale insistenza).

E per quale motivo non potevano essere autorizzati dagli organi preposti se è pleonastico che questi contenitori sono così efficaci per la sicurezza stradale?

Semplice:Perchè non fanno parte della segnaletica stradale e delle norme regolamentari, e magari, non sono così efficaci, per la sicurezza stradale, come si vuol far credere (le uniche volte che seriamente rischiato di fare un incidente stradale è stato per causa del coso e per le brusche frenate di coloro che mi precedevano).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(organo preposto solo a convenienza, altrimenti s'invoca l'art. 11, comma 3, del C.d.S.), dal canto suo, oltre a non concederne mai l’autorizzazione o approvazione, per i motivi ben noti a tutti, in uno dei primi pareri resi, ha tirato in ballo anche altre motivazioni a supporto della causa, che vanno dal possibile pericolo per la circolazione, per causa delle brusche frenate, ad un possibile danno erariale, rammentando, inoltre, che l'art. 45 c. 9 prevede sanzioni a carico di chi fabbrica o vende dispositivi non approvati.
Lo stesso ebbe a dire anche “che il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade", ma non è bastato a convincere gli irriducibili dei cosi che il loro impiego non era del tutto legittimo.

Ed allora perché si è continuato a richiedere altri pareri al Ministero?Forse si sperava che quest’ultimo commettesse un mezzo passo falso o lasciasse una finestra semi-aperta?

E’ bastato, infatti, che in uno dei tantissimi pareri resi, il Ministero dicesse che:
“Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale (a tal proposito, immaginatevi i vigili abbarbicati su quel muretto di cui alla foto sopra), in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano”.

O anche
“Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, all'interno delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità”.
per auto-convincersi che il Ministero abbia autorizzato i c.d. cosi o che, semplicemente, abbia dato il suo beneplacito, cosa che non è,  assolutamente.

Addirittura (come sostiene ancora qualcuno), i cosi sono leciti perché nessuna disposizione normativa al momento ne vieta l'installazione.

A questo punto, la logica ed il buon senso dovrebbero prendere il sopravvento:
Si dovrebbe usare la regola generale secondo la quale, in materia stradale, si possono utilizzare tutte quelle apparecchiature e simili già previste dalla norme e non il contrario,sennò si rischia di ragionare come tutti quei mafiosi che sostenevano che il reato di mafia o associazione mafiosa non esisteva e non potevano essere perseguiti.
Possibile che non si riesca a capire questa sottile quanto macroscopica differenza?

Nel C.d.S., tutti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, tutti i segnali stradali, tutti i dispositivi, tutte le apparecchiature e quant'altro sono approvati (per forme, dimensioni, omologazioni ecc), perchè qualcuno rietiene che il coso possa essere esonerato da tutto questo?

Dunque, piuttosto che meravigliarci che il Ministero annunci lo STOP dei cosi (vedi sotto), per bloccare la proliferazione incontrollata in tutto il territorio della penisola, non sarebbe il caso che qualcuno si chiedesse come mai sono stati spesi così tanti soldi per i cosi (fino a dieci volte di più in alcuni casi), rivelatisi peraltro inutili.

Quante sono state le Amministrazioni che hanno fatto indagini di mercato per verificarne il costo reale del coso o quanti studi di settore sono stati effettuati per verificarne l’efficacia e la legittimità del coso prima della sua messa in opera?


Mario Serio
Riproduzione Riservata


N.B. Per chi volesse approfondire su questo blog basta collegarsi a questa etichetta

Sotto il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


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Finti autovelox – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadisce il suo no

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto al presidente dell’Anci Piero Fassino ribadendo il suo parere negativo sui “dissuasori di velocità”, il cui uso si sta diffondendo in numerosi Comuni. Alla lettera, firmata dal Capo di Gabinetto del Ministero, vengono allegati i pareri già espressi in passato dagli uffici del Ministero competenti in materia (si tratta di nove risposte alle richieste di comuni, forze di polizia locale e associazioni di consumatori, dal 2010 al 2014). I cosiddetti “finti autovelox” sono “Dispositivi costituiti da contenitori vuoti in materiale prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione che vengono posti a margine della strada con il dichiarato intento di condizionare la velocità dei veicoli”. Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica previste dal vigente Codice della Strada” e pertanto “Non sono suscettibili né di omologazione né di approvazione o autorizzazione”. Dal Ministero si aggiunge che i finti autovelox possono anche costituire un pericolo: “La loro eventuale dislocazione a bordo strada dovrebbe considerare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo fisso, ancorché posti al di fuori della carreggiata”.Il Capo di Gabinetto del Ministro Lupi invita quindi il sindaco di Torino, in qualità di Presidente dell’Anci, a “dare ampia diffusione” alla lettera “Affinché le varie amministrazioni possano tenere conto delle considerazioni appena svolte nelle loro valutazioni che, peraltro, non dovranno prescindere da una valutazione complessiva della congruità della spesa, sia in termini specifici che sotto il profilo dei benefici conseguibili ai fini della sicurezza stradale”.

Roma, 19 marzo 2014
http://www.mit.gov.it


venerdì 21 marzo 2014

Strisce blu: niente multa per chi sosta oltre l’orario pagato 2.0

21 marzo 2014 di Maurizio Lupi


(aggiornato 21 marzo)   Chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato viola il codice della strada e merita una sanzione o deve solo saldare la parte mancante della tariffa?


AGGIORNAMENTO 21 MARZO
Risposta utile ai vostri ultimi commenti:
Come recuperare i mancati pagamenti? Le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.

Questa, in poche parole, la domanda posta al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi da un’interrogazione parlamentare a cui ha risposto questa mattina il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro facendo chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti Comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell’Interno.
Il ministero dei Trasporti ha ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale”.
Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.

SUL PARERE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Ma, obiettano alcuni Comuni, un parere del ministero dell’Interno del 2003 dice il contrario.  Risponde il Ministero dei Trasporti: “Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso”, pareri condivisi dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

www.mauriziolupi.it

Strisce blu: niente multa per chi sosta oltre l’orario pagato

20 marzo 2014 di Maurizio Lupi 
Chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato viola il codice della strada e merita una sanzione o deve solo saldare la parte mancante della tariffa?
Questa, in poche parole, la domanda posta al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi da un’interrogazione parlamentare a cui ha risposto questa mattina il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro facendo chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti Comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell’Interno.
Il ministero dei Trasporti ha ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale”.
Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.

SUL PARERE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Ma, obiettano alcuni Comuni, un parere del ministero dell’Interno del 2003 dice il contrario.  Risponde il Ministero dei Trasporti: “Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso”, pareri condivisi dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Come recuperare i mancati pagamenti?
Le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.

giovedì 20 marzo 2014

"Finti autovelox usati dai comuni: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui sono a capo ha ribadito il suo parere negativo. Non sono in regola e possono anche costituire un pericolo".

O prima o poi i nodi dovevano venire al pettine....(e siamo solo all'inizio), e dopo che anche "Le Iene" si sono occupati, recentemente,  dei finti autovelox, si cominciano a mettere i puntini sulle i e si cominciano a prendere le distanze  dallo "speed check".

E' di queste ultime ore la notizia che:"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver scritto al presidente dell’Anci Fassino ribadendo il suo parere negativo sui “dissuasori di velocità”, il cui uso si sta diffondendo in numerosi Comuni".

Chissà ora cosa avranno da dire ancora tutti quegli pseudo-esperti  della materia  (con i quali ho  anche dibattuto pubblicamente), che si erano sbilanciati a favore del loro utilizzo...Tutte le loro "certezze", basate sul nulla assoluto, peraltro,cominciano a vacillare......

Evito di fare nomi per ovvi motivi, ma basta fare una piccola ricerca su internet per averne contezza.

A titolo esemplificatico ecco cosa scriveva poco tempo fa una sedicente società:
E' proprio il caso di dire, che ogni tanto, qualche sassolino dalle scarpe bisogna toglierlo.......

Mario Serio
Riproduzione Riservata

Sotto l'articolo apparso sul sito del Ministro Maurizio Lupi
Qui la puntata del 13 Marzo 2014 andata in onda su "LE IENE"
Precedenti posts del sottoscritto: 

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Finti autovelox usati dai comuni: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui sono a capo ha ribadito il suo parere negativo. Non sono in regola e possono anche costituire un pericolo.



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver scritto al presidente dell’Anci Fassino ribadendo il suo parere negativo sui “dissuasori di velocità”, il cui uso si sta diffondendo in numerosi Comuni.
Allegati alla lettera anche i pareri negativi già espressi in passato dagli uffici del Ministero competenti in materia (si tratta di 9 risposte alle richieste di comuni, forze di polizia locale e associazioni di consumatori, dal 2010 al 2014).
I cosiddetti “finti autovelox” sono “Dispositivi costituiti da contenitori vuoti in materiale prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione che vengono posti a margine della strada con il dichiarato intento di condizionare la velocità dei veicoli”.
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica previste dal vigente Codice della Strada” e pertanto “Non sono suscettibili né di omologazione né di approvazione o autorizzazione”.
Dal Ministero si aggiunge che i finti autovelox possono anche costituire un pericolo: “La loro eventuale dislocazione a bordo strada dovrebbe considerare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo fisso, ancorché posti al di fuori della carreggiata”.

Il Capo di Gabinetto del Ministro Lupi invita quindi il sindaco di Torino, in qualità di Presidente dell’Anci, a “dare ampia diffusione” alla lettera “Affinché le varie amministrazioni possano tenere conto delle considerazioni appena svolte nelle loro valutazioni che, peraltro, non dovranno prescindere da una valutazione complessiva della congruità della spesa, sia in termini specifici che sotto il profilo dei benefici conseguibili ai fini della sicurezza stradale”.

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AGGIORNAMENTO DEL 23 MARZO 2014

mercoledì 19 marzo 2014

Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attivita' delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30
Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attivita' delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole. (14G00044) (GU Serie Generale n.63 del 17-3-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014

martedì 18 marzo 2014

Autovelox:carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 7 febbraio – 14 marzo 2014, n. 5997
Presidente Piccialli – Relatore Carrato

Fatto e diritto

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 4 novembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: “Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 204 bis c.d.s. 1992, il sig. R.L.G. formulava opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Pordenone, avverso un verbale di accertamento elevatogli in data 30 marzo 2010 dalla Polstrada di Frosinone, con cui gli era stata contestata la violazione prevista dall'art. 142, comma 9, dello stesso c.d.s., sostenendo l'illegittimità dell'atto impugnato per assunta violazione delle disposizioni dettate dall'art. 2 del D.M. Trasporti del 15 agosto 2007 in ordine alla modalità di accertamento della contestata infrazione amministrativa.
Nella costituzione dell'opposto Prefetto, l'adito Giudice di pace, con sentenza n. 301 del 2011, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'impugnato verbale di accertamento. A seguito di formulazione di appello da parte del suddetto Prefetto al quale resisteva l'appellato, II Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 628 del 2012 (depositata il 4 luglio 2012), accoglieva il gravame e, pertanto, riformava la sentenza impugnata, confermando la legittimità del verbale opposto e condannando l'appellato alla rifusione delle spese giudiziali.
Il R.L. ha impugnato per cassazione (con ricorso notificato il 13 febbraio 2013 e depositato il 4 marzo 2013) la suddetta sentenza di secondo grado, sulla base di un unico complesso motivo. L'intimato Prefetto non ha svolto attività difensiva in questa fase di legittimità.
Con l'unico motivo dedotto il ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 2000 c.d.s. 1992, nonché degli artt. 1 lett. a) e 2 del D.M. Trasporti 15 agosto 2007, deducendo l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, nel ravvisare la correttezza delle modalità di accertamento della riscontrata violazione di cui all'art. 142, comma 9, cit. c.d.s., era stato ritenuto che fosse onere del trasgressore sopperire alla carenza del contenuto (della copia) del verbale di contestazione, anche con riferimento alla natura fissa o mobile del segnale di preavviso della postazione di controllo, chiedendo chiarimenti ai verbalizzanti, nell'immediatezza della contestazione, così rimanendo salvaguardato il suo diritto di difesa (rilevandosi come, peraltro, il contravventore avrebbe potuto portarsi al chilometraggio significativo per verificare il posizionamento del predetto segnale).
Ritiene il relatore che il motivo così come formulato - rispondente ai requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. - possa qualificarsi manifestamente fondato, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., con riferimento all'ipotesi enucleata nell'art. 375 n. 5) c.p.c..
Occorre, in via pregiudiziale, chiarire che - malgrado la domanda originaria riguardasse un'opposizione proposta direttamente avverso un verbale di accertamento per violazione di una norma del c.d.s. 1992 elevato dalla Polizia stradale e, dunque, la legittimazione passiva spettasse al Ministero dell'Interno e non al Prefetto territorialmente competente (cfr., ad es., Cass. n. 9401 del 2009), invece risultato evocato effettivamente nel giudizio in questione - deve trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. S.U., n. 3117 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 12557 del 2013), in base al quale, ove sia stata erroneamente chiamata in giudizio la Prefettura, la carente legittimazione passiva di quest'ultima è sanata dall'impugnazione svolta dall'Avvocatura dello Stato, sempre che questa non abbia sollevato eccezioni o uno specifico motivo di impugnazione (come verificatosi nella fattispecie).
Ciò posto, con la censura in questione, il ricorrente ha inteso denunciare la violazione dell'art. 200 c.d.s. 1992, con riferimento all'obbligo di necessaria completezza del verbale di accertamento, sul presupposto che, nella fattispecie, sarebbe stato indispensabile che gli agenti verbalizzanti della Polstrada avessero indicato, ai fini della validità stessa dell'intero procedimento amministrativo, tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento, ivi compreso quello relativo alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità, dato questo che - per stessa ammissione trasparente dalla sentenza qui impugnata - non risultava essere stato riportato nella copia notificata al trasgressore. Orbene, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass. n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168 del 2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l'apposizione "in loco" di cartelli indicanti la presenza di "autovelox", dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell'atto di accertamento.
La cogenza di tale previsione - come dedotto anche dal ricorrente - è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito - per effetto dell'art. 3 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv., con modif., nella L. 2 ottobre 2007, n. 160 - il nuovo comma 6 bis nel testo dell'art. 142 c.d.s., alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s.". Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l'individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei trsporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il primo di tali decreti attuativi - adeguatamente richiamato anche dal ricorrente - è stato adottato il 15 agosto 2007, prevedendosi, in particolare, all'art. 2 (primo comma) che "i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante", aggiungendosi, nello stesso articolo, che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km".
Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox "devono essere installati con adeguato anticipo...", senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione).
In altri termini la "ratio" della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile - come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità - nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.
Orbene, alla stregua di tali elementi, si evince che, proprio in dipendenza della evidenziata natura di requisito di legittimità - con riferimento all'attività di accertamento - del riferito obbligo in capo agli agenti verbalizzanti, sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200 c.d.s. 1992, tale indispensabile modalità dell'accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l'assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.
Non essendo stata assolto idoneamente questo compito da parte della P.A. (gravando sulla stessa, peraltro, l'onere di provare la contestata circostanza circa la natura e la tipologia dell'autovelox utilizzato, siccome non risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione: cfr. Cass. n. 680 del 2011, ord.), ne consegue che l'attività di verbalizzazione delle operazioni riguardanti l'accertamento eseguito non avrebbe potuto considerarsi, nella fattispecie, legittima, donde l'invalidità dell'impugnato verbale.
Alla stregua delle esposte argomentazioni si ritiene, in definitiva, che emergano le condizioni, in relazione al disposto dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. (con riferimento all'ipotesi prevista all'art. 375 n. 5) c.p.c.), per poter pervenire al possibile accoglimento del proposto ricorso per sua manifesta fondatezza”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il correlato rinvio della causa al Tribunale di Pordenone (in composizione monocratica), in persona di altro giudicante, che, oltre a conformarsi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Pordenone (in composizione monocratica), in persona di altro giudicante.

Necessità dell'autorizzazione della Soprintendenza "per l'occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo, mobili o rimuovibili finalizzati al pubblico esercizio e commercio in piazze, vie e altri spazi aperti urbani appartenenti a soggetti pubblici e realizzati oltre settanta anni


Conservazione patrimonio culturale.Occupazione di suolo pubblico- Tutela del patrimouio culturale ai sensi dell'art. 12, comma 1, con riferimento all'art. l0, comma 4, lettera g) D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Vendere frutta esposta per strada è reato, se a contatto con gas di scarico


viaVendere frutta esposta per strada è reato, se a contatto con gas di scarico – Il Sole 24 ORE.

lunedì 17 marzo 2014

Indennità di P.S. ad autista

RAL_ Orientamenti Applicativi



SOLO ALLA CERCHIA

E’ possibile remunerare piani di lavoro-progetti obiettivo e/o lavoro straordinario attingendo a risorse non provenienti dal “fondo delle risorse decentrate”?

E’ possibile remunerare piani di lavoro-progetti obiettivo e/o lavoro straordinario attingendo a risorse non provenienti dal “fondo delle risorse decentrate”?

privato solo alla cerchia

E’ possibile applicare la riduzione dell’orario a 35 ore al personale della Polizia Locale inserito in una organizzazione del lavoro per turni e che percepisce la relativa indennità?

Riduzione dell’orario a 35 ore al personale della Polizia Locale inserito in una organizzazione del lavoro per turni e che percepisce la relativa indennità.Parere ARAN del 10 febbraio 2014

Pagina privata aperta solo alla cerchia

Conversioni patenti di guida

Circolare Prot. 5802 del 12/03/2014
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 5802 del 12/03/2014 - conversioni patenti di guida - personale diplomatico in servizio sul territorio italiano - integrazione alla Circolare prot.n. 4677/23.18.08 del 27/02/2014
testo 5802: conversioni patenti di guida - personale diplomatico in servizio sul territorio italiano
Con riferimento alla circolare prot. n. 4677/23.18.08 del 27 febbraio 2014, si fa presente che la frase indicata tra parentesi “(e familiari)” nell’ultimo capoverso, è sostituita da “ (e familiari, ove ricorra il caso)”

documenti da scaricare Circolare 5802 del 12/03/2014 - Conversioni patenti di guida - personale diplomatico in servizio sul territorio italiano - integrazione alla Circolare prot.n. 4677/23.18.08 del 27/02/2014 
Tratto da Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Stati Uniti: circolazione con patente di guida italiana

Circolare Prot. 5803 del 12/03/2014
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 5803 del 12/03/2014: Stati Uniti: circolazione con patente di guida italiana - Patenti internazionali di guida conformi alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre1949
testo 5803: Stati Uniti: circolazione con patente di guida italiana
Con Circolare prot. n. 23670/23.18.02 del 09.03.2009 sono state fornite istruzioni relative al rilascio della patente di guida internazionale per i titolari di patente italiana che intendono recarsi negli Stati Uniti. Recentemente, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, questa Direzione ha chiesto ulteriori aggiornamenti e chiarimenti in merito all’argomento, ricevendo la conferma del fatto che il riconoscimento dei documenti di guida è demandato alla legislazione dei singoli Stati, pertanto non è uniforme in tutto il territorio degli USA. Il predetto Ministero ha anche fornito (con nota MAE00491942014 del 03.03.2014) uno schema che riassume le norme vigenti, in ogni Stato degli Stati Uniti, nella materia di cui trattasi. In detto schema, che si trasmette in allegato alla presente, si può rilevare che la patente italiana deve essere prevalentemente accompagnata dalla patente di guida internazionale. Inoltre nello stesso sono specificate varie casistiche. Ad esempio, si fa osservare che, in alcuni Stati, il riconoscimento è limitato a specifici periodi di tempo (30 giorni, 90 giorni, sei mesi ed in qualche caso un anno) in altri Stati invece è anche connesso al tipo di visto, che deve essere di breve durata. Valutata la molteplicità delle disposizioni vigenti negli Stati Uniti e considerato che comunque gli stessi hanno aderito alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale firmata a Ginevra il 19 settembre1949, si ritiene che codesti Uffici della Motorizzazione possano continuare a rilasciare, a coloro che dichiarino di volersi recare negli Stati Uniti, la patente internazionale di guida conforme alla citata Convenzione di Ginevra. Gli interessati dovranno però essere avvisati di prendere direttamente visione dello schema allegato alla presente circolare, al fine di valutare se vi siano particolari prescrizioni o limitazioni indicate per lo specifico Stato degli USA in cui intendono recarsi. La presente circolare e relativo allegato, sono consultabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione www.mit.gov.it .
Si ritiene consigliabile che la patente italiana sia sempre accompagnata dalla patente internazionale di guida, anche se il titolare intende recarsi in uno Stato degli USA per il quale tale documento non appare esplicitamente indicato nello schema allegato alla presente. Ciò nel rispetto della Convenzione internazionale sopra citata e di quanto indicato nel sito del Ministero degli Affari Esteri -Viaggiare sicuri- dove , per gli Stati Uniti, alla voce “Viabilità – patenti” è specificata l’opportunità di richiedere la patente internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1949
La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.


documenti da scaricare
Circolare n. 5803 del 12/03/2014: Stati Uniti: circolazione con patente di guida italiana - Patenti internazionali di guida conformi alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre1949 » Acrobat 4.0 o successivo - (77.1K bytes) 
Tratto da Ministero Infrastrutture e Trasporti

venerdì 14 marzo 2014

Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che dispone delle verifiche interne non commette reato di omessa denuncia

Qualora l'esito di tale verifica si sostanzierà nell'emergere di una notizia di reato, la mancata denuncia integrerà il delitto di cui all'art. 361 del c.p.
Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 13 marzo 2014 n. 12021

Autovelox. Anche la Cassazione stoppa le multe elevate con l'autovelox se l'amministrazione non prova la presenza di cartelli o dispositivi che segnalano con adeguato anticipo la presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità.

14/03/2014 Un’altra importante decisione circa l’illegittimità delle multe elevate con l’autovelox quando mancano i cartelli stradali o i dispositivi luminosi che avvertono l’automobilista della presenza del sistema elettrico di rilevamento, in quanto la preventiva segnalazione in «loco» dei sistemi elettronici costituisce un obbligo specifico per gli organi di polizia stradale anche a tutela della sicurezza degli utenti della strada. È la legge ha stabilire che i dispositivi e segnali luminosi debbano essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento da parte dell’utente.
Questa volta - evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, - non si tratta di una sentenza di un giudice di Pace, ma è la Corte di cassazione a puntualizzarlo con l’ordinanza 5997 pubblicata il 14 marzo 2014, con la quale ha accolto il ricorso di un automobilista avverso la decisione del Tribunale di Pordenone che al contrario aveva accolto l’appello proposto dal Prefetto ed aveva ritenuto legittimo l’iter della pubblica amministrazione ribaltando la decisione del giudice di Pace cui lo stesso si era rivolto per chiedere l’annullamento di una multa elevata per eccesso di velocità..
I giudici di legittimità hanno invece ritenuto corrette le doglianze del ricorrente in merito all’illegittimità del verbale per violazione delle disposizioni in ordine alla modalità della contestata infrazione amministrativa. In particolare, l’automobilista denunciava la circostanza che gli agenti verbalizzanti non hanno indicato, per la validità dell’intero procedimento amministrativo, tutte le circostanze idonee a evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento (compresa la tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità).
In tal senso i giudici della sesta sezione civile hanno evidenziato testualmente che «la pubblica amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox” dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa ratio, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento».
Ma v’è di più: le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Cds (i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, aggiungendosi, nello stesso articolo, che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km).
Insomma «la preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa».
Quindi, «non essendo stato assolto tale compito da parte della pubblica amministrazione … ne consegue che l’attività di verbalizzazione delle operazioni riguardanti l’accertamento eseguito non avrebbe potuto considerarsi nella fattispecie, legittima, donde l’invalidità dell’impugnato verbale».

Tratto da:sportellodeidiritti.org

Nuovo codice della strada - Articolo 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 6 febbraio 2014
Nuovo codice della strada - Articolo 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2014. (14A02090) (GU Serie Generale n.61 del 14-3-2014)

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone.

Libertà di parola e di critica riconosciuta al Blogger



Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 12 marzo 2014 n. 11895 

Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 12 marzo 2014, n. 11895

Ritenuto in fatto
1. Con decreto del 6 aprile 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Udine disponeva il sequestro preventivo del sito internet http://www.ilperbenista.it, gestito da B.M., indagato per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, ai danni di B.M. e B.F. L’indagato era accusato di aver pubblicato sul sito suddetto messaggi e commenti che, con il pretesto di una critica politica, scivolavano sul terreno della gratuità volgarità e dell’attacco personale, ad esempio definendo la B. una “zoccola di Tondo” e parlando di una radiazione dall’albo professionale o di una sospensione biennale del B., a fronte di un provvedimento interdittivo di durata molto inferiore.
2. Il Tribunale per il riesame di Udine, con ordinanza del 14 maggio 2013, confermava il provvedimento di sequestro, osservando che il sito è stato lo strumento attraverso il quale i messaggi diffamatori sono stati diffusi e che ben potrebbe, anche in futuro, essere utilizzato al medesimo scopo, sicché riteneva il vincolo imposto “pienamente adeguato e congruo”.
3. Con ricorso sottoscritto personalmente, l’indagato censura il provvedimento del Tribunale del riesame, deducendo tre motivi.
3.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606, lettera B e C, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Il ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, tale motivazione non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; sotto questo profilo egli deduce omesso esame degli elementi dedotti in sede di riesame, volti ad escludere la sussistenza dell’elemento oggettivo ed soggettivo del reato.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606, lettera B e C, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari: egli rileva che il Tribunale si limita a richiamare una generica ed astratta possibilità di reiterazione del reato.
3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606, lettera B e C, in relazione agli articoli 125 e 321 cod. proc. pen., 21 della Costituzione, 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in considerazione della eccessività della misura cautelare, rispetto alla violazione contestata. A giudizio del ricorrente, l’oscuramento dell’intero sito è una misura di eccezionale gravità, che si estende ben oltre l’effettiva necessità, potendosi il provvedimento cautelare limitare ai singoli post che si assumono diffamatori; facendo un parallelismo con il mezzo della stampa, il ricorrente paragona la misura preventiva adottata al sequestro delle rotative di un giornale, dei computer della redazione, dei locali della testata, in luogo del sequestro della copia del giornale che contenga l’articolo diffamatorio.
Il ricorrente deduce altresì vizio motivazionale, poiché il provvedimento impugnato non affronta le deduzioni difensive con le quali si prospettava la cancellazione dei soli post attinenti l’argomento che coinvolgevano i querelanti e si escludeva il pericolo di reiterazione del reato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Il ricorrente deduce che il Tribunale non si è fatto carico di rispondere ai rilievi sulla insussistenza del reato di diffamazione, contestato al B., quale moderatore del blog e quale autore di alcuni commenti alle notizie, finalizzati ad avviare ed alimentare le discussioni; nella memoria depositata in sede di riesame si era osservato che non esiste alcuna norma che imponga al gestore di un blog di controllare o cancellare i post asseritamente diffamatori, dovendosi ritenere responsabili del reato esclusivamente i singoli autori; né si poteva affermare un concorso morale dell’indagato per il solo fatto di aver partecipato alla discussione, sia pure con messaggi non diffamatori. Il blog “il perbenista”, secondo quanto si legge nella memoria, è noto per l’attenzione alle storture ed agli eccessi del sistema politico ed economico locale e nazionale e per la critica, spesso serrata e stringente, con toni anche forti, agli abusi che in tale ambito vengono commessi.
1.2 Anche con riferimento all’esigenza cautelare, si segnalava il difetto di motivazione, oltre che l’insussistenza del pericolo di reiterazione del reato di diffamazione, considerato il tempo trascorso dall’inserimento dei messaggi (due anni), il gran numero di notizie analoghe nel web, riguardanti i querelanti, il posto assunto nel sito dalle parole incriminate (per la visualizzazione dei contenuti in ordine cronologico, che rende sostanzialmente inaccessibili quei post agli utenti) e l’assenza di una richiesta tempestiva di cancellazione.
1.3 Si sottoponeva infine all’attenzione del Tribunale del riesame l’evidente eccessività del provvedimento di sequestro preventivo, in un’ottica di bilanciamento con il diritto di manifestazione dei pensiero non connesso al reato contestato, poiché l’oscuramento dell’intero sito, e non dei soli commenti ritenuti diffamatori, sfinisce per sfociare palesemente in una indiscriminata censura ed in un inammissibile compressione dei diritti che attraverso tale strumento vengono legittimamente esercitati.
2. Orbene, a prescindere dal fatto che andava anzitutto puntualizzata l’ipotesi accusatoria, si rileva che il Tribunale non si è fatto effettivamente carico di rispondere ai rilievi della difesa, che contestava la sussistenza sia del fumus che del periculum in mora.
Come afferma il ricorrente, è effettivamente vero che i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità – che questo Collegio ritiene di dover condividere – sono nel senso che nella verifica dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 cod. proc. pen., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il “fumus commissi delicti”, deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 3, n. 26197 dei 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508), pur non occorrendo la sussistenza d’indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato. La circostanza che restano preclusi per il giudice del riesame delle cautele reali sia l’accertamento sul merito dell’azione penale, sia il previo sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa – non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria – non può esimere il Tribunale dall’indicazione sia pure sommaria delle ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria.
Diversamente, infatti, il controllo giurisdizionale della base fattuale nel singolo caso concreto si appaleserebbe meramente cartolare e formale.
Ed è certamente vizio di violazione di legge quello connesso alla questione dell’esistenza di elementi idonei a sostenere la prospettazione accusatoria, come presupposto ineludibile per l’emanazione del sequestro preventivo (Sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Cecchi Gori, Rv. 241632).
Ciò significa, ovviamente, che non è sufficiente, ai fini dell’individuazione del fumus commissi delicti, la mera “postulazione” da parte del pubblico ministero dell’esistenza del reato, perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta ai suo esame e l’esistenza di un vincolo chiaro ed univoco tra la cosa ed il reato per cui si procede.
3. Tale compito non risulta essere stato svolto ed è del tutto carente l’approfondimento proprio di questo ultimo aspetto, come del tutto astratta ed ipotetica è l’affermazione della sussistenza del periculum in mora.
3.1 Come è noto il periculum in mora, che ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. legittima il sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità; inoltre è necessario che il bene oggetto della misura abbia un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l’individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico (Sez. 5, n. 35394 del 19/09/2011, Ministero Della Giustizia, Rv. 250930).
4. Con riferimento alla possibilità di sequestro preventivo di un sito web, questa Corte ha più volte affermato la piena compatibilità della misura cautelare con il bene immateriale (Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007, Pantano, Rv. 237485; Sez. 3, n. 39354 del 27/09/2007, Bassora, Rv. 237819; Sez. 3, n. 33945 del 04/07/2006, Bracchi Tkachenok, Rv. 234772; più recentemente, Sez. 5, n. 46504 del 19/09/2011, Bogetti, non massimata), non potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua “fisicità”, ovvero una dimensione materiale e concreta.
4.1 Inoltre si è escluso che il sito internet goda delle stesse tutele assicurate dalla legge al mezzo della stampa, rispetto allo strumento cautelare del sequestro, consentito dall’art. 1 del R.D. 561 dei 1946 (salvo i casi eccezionali delle pubblicazioni o stampati osceni od offensivi della pubblica decenza ovvero di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili, ossia l’ipotesi della stampa clandestina), solo nella forma del sequestro probatorio “di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale” (Sez. 5, n. 30611 del 12/06/2008, Battei, Rv. 240436; Sez. 5, n. 7319 del 07/12/2007 – dep. 15/02/2008, Longhini, Rv. 239103; Sez. 5, n. 15961 del 24/01/2006, Ferrari, Rv. 234116).
5. Va però considerata la particolarità del caso in cui il sito sottoposto a sequestro contenga un blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero “diario in rete”), termine con il quale si definisce quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologica, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. In caso di sequestro di un blog, l’inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all’accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi.
5.1 Va a tal proposito considerato quanto già affermato da questa Sezione (Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, in motivazione), rispetto ai casi in cui la misura cautelare reale cada su di un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione (oggetto di quella decisione era un sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet, contenente espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro); in casi del genere, infatti, il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l’esercizio dell’attività d’informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell’art. 21 della Costituzione, ma anche – in ambito sovranazionale – nell’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (si veda, tra le ultime decisioni della Corte EDU, Wegrzynowski and Smolczewski v. Poland, Quarta Sezione, sentenza del 16 luglio 2013).
5.2 Un giusto contemperamento di opposti interessi di rilievo primario impone allora che l’imposizione dei vincolo sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità dei fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola (Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, in motivazione).
6. Nel caso di specie il sito internet è stato oggetto di sequestro solo perché adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte dell’indagato, ma di terze persone), ma non vi è alcun elemento da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sè, e quindi l’attualità e concretezza del periculum in mora. Anzi, lo sviluppo di un blog sul dominio internet rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell’utilizzo del bene, per cui non si ravvisa alcun elemento da cui poter inferire che vi sia un tale rischio, né potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del Tribunale del riesame.
7. Per tutte le considerazioni che precedono va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, conseguentemente, va ordinata la cessazione di efficacia della misura.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio.