venerdì 28 marzo 2014

Strisce blu: niente multa per chi sosta oltre l’orario pagato

28 marzo 2014 di Maurizio Lupi
(aggiornato 28 marzo) Chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato viola il codice della strada e merita una sanzione o deve solo saldare la parte mancante della tariffa?


AGGIORNAMENTO 28 MARZO
Regolamentazione della sosta nelle “strisce blu”: ieri si è svolta al Ministero dell’Interno con il ministro Angelino Alfano, il ministro Maurizio Lupi e il presidente dell’Anci Piero Fassino la riunione dedicata al tema. In seguito a tale riunione si precisa che:
  • Nell’incontro sono stati confermati il parere dei ministeri: per chi sosta nelle strisce blu oltre il termine per cui ha pagato non viene elevata contravvenzione per divieto di sosta perché ciò non è previsto dal Codice della strada;
  • La regolamentazione della sosta è materia di competenza comunale, per irrogare penali o sanzioni pecuniarie nei confronti di chi sosta oltre il termine per cui ha pagato il comune deve emanare una specifica delibera. In assenza di tale delibera e quindi finché non verrà approntata non è possibile elevare multe per il caso in questione;
  • Le penalità per il mancato pagamento che i comuni possono prevedere devono essere improntate a criteri di commisurazione e ragionevolezza rispetto alla tariffa richiesta per la sosta. La penalità per il non rispetto di un contratto (tale è il pagamento di una tariffa a fronte dell’erogazione di un servizio) non può essere vessatoria;
  • E’ auspicabile che nella legge delega per il nuovo Codice della Strada in esame al Parlamento vengano indicati i principi  generali a cui i Comuni devono attenersi e in ogni caso stabilito il criterio che le multe non possono essere una ulteriore forma di tassazione indiretta del cittadino.
Quanto ai dissuasori di velocità – comunemente definiti autovelobox – appare evidente che possano essere installati e operativi soltanto dissuasori dotati di effettivi dispositivi di controllo.

AGGIORNAMENTO 26 MARZO
Nel corso della trasmissione Ballarò, il Ministro Lupi ha ribadito: “Le multe sulle righe blu non vanno pagate. Perché anche lo Stato deve rispettare le regole, non solo i cittadini”.
E durante un’audizione al Senato Maurizio Lupi ha aggiunto: “Si tratta di un contratto stipulato tra l’utente e il Comune: mi dispiace per i Comuni, ma a chi paga il biglietto” e sfora con i tempi “può solo essere richiesta la differenza. O si cambiano le regole, e io personalmente non sono d’accordo, oppure è così. Se le multe- conclude polemicamente Lupi- sono diventate una tassazione ulteriore io non sono d’accordo e questo non era lo scopo, mi spiace per quelli che fanno i bilanci su questo”.


AGGIORNAMENTO 21 MARZO
Risposta utile ai vostri ultimi commenti:
Come recuperare i mancati pagamenti? Le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.

COSI’ FUNZIONANO LE ATTUALI REGOLE
Questa, in poche parole, la domanda posta al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi da un’interrogazione parlamentare a cui ha risposto questa mattina il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro facendo chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti Comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell’Interno.
Il ministero dei Trasporti ha ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale”.
Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.

SUL PARERE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Ma, obiettano alcuni Comuni, un parere del ministero dell’Interno del 2003 dice il contrario.  Risponde il Ministero dei Trasporti: “Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso”, pareri condivisi dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.