rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
lunedì 31 dicembre 2012
Proposta di modifica della direttiva 2009/40/UE, in materia di controlli tecnici periodici sui veicoli a motore
Comunicato Prot. N. 35222 del 31/12/2012
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Nota n. 35222 del 31 dicembre 2012: proposta di modifica
della direttiva 2009/40/UE, in materia di controlli tecnici periodici
sui veicoli a motore
testo N. 35222: Proposta di modifica della direttiva 2009/40/UE, in
materia di controlli tecnici periodici sui veicoli a motore
Si ritiene opportuno informare codeste Associazioni -
particolarmente rappresentative degli utenti dei veicoli a due ruote e
da sempre sensibili ai profili di sicurezza stradale che la circolazione
degli stessi implica – che, nel Consiglio dei Ministri dei trasporti
della UE tenutosi a Bruxelles il 20 dicembre 2012, tra altri importanti
dossier, è stato discussa la proposta di modifica della direttiva
2009/40/UE, in materia di controlli tecnici periodici sui veicoli a
motore. Il Vice Ministro Ciaccia ha confermato la posizione dell’Italia,
tesa a estendere a tutti i Paesi della UE la revisione dei motocicli:
misura che l’Italia, con normativa nazionale, ha fatto già propria fin
dal 2002. Si è inteso così sensibilizzare tutti i Paesi UE in merito
all’obiettivo di un miglioramento della sicurezza della circolazione
stradale, da realizzarsi anche attraverso una sempre alta soglia del
livello di attenzione sull’efficienza dei veicoli in circolazione. Tanto
al fine di raggiungere, con efficacia, l’obiettivo - posto dalla
Comunicazione della Commissione UE per la sicurezza stradale Orizzonte
2020 - di un’ulteriore riduzione della mortalità: obiettivo
quantificabile nella salvaguardia di oltre 1200 vite ogni anno, anche
prevenendo più di 35000 incidenti dovuti a difetti tecnici dei veicoli.
In tale ottica, estendendo l’obbligo della revisione dei motocicli anche
agli altri Paesi UE, l’Italia interviene ad “esportare” un principio,
già nazionale, di particolare tutela dei giovani, che sono i principali
utilizzatori delle due ruote.
Certi che tale iniziativa sia condivisa da codeste Associazioni, si confida nella collaborazione delle stesse per la migliore sensibilizzazione dell’utenza sull’argomento.
Certi che tale iniziativa sia condivisa da codeste Associazioni, si confida nella collaborazione delle stesse per la migliore sensibilizzazione dell’utenza sull’argomento.
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013.
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2013. (12A13503) (GU n. 302 del 29-12-2012- Suppl. Ordinario n.213)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, recante norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale;
Visto l'art. 6, comma 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70,
secondo cui, in attesa dell'emanazione del DPR di cui all'art. 1,
comma 1 della medesima legge, il modello unico di dichiarazione e'
adottato con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi,
dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella
A allegata alla medesima legge;
Visto l'art. 1, comma 2 della medesima legge n.70 del 1994, che
prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il comma 3 del medesimo l'art. 1 della legge n.70 del 1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone,
con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione;
Visto, altresi', l'art. 2 della predetta legge n. 70 del 1994, che
prevede che il modello unico di dichiarazione e' presentato alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse
amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonche'
all'Unioncamere;
Viste le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche ed, in particolare, l'art. 3 di detto decreto, che prevede
la predisposizione, di norma, degli atti amministrativi tramite
sistemi informativi automatizzati, nonche' la determinazione delle
cautele necessarie per la validita' delle connesse operazioni di
immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti e
l'individuazione delle relative responsabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
recante il Testo unico delle disposizioni in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, di attuazione della
direttiva 1999/93/Ce per la firma elettronica;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori
uso;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che reca
«Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, della direttiva 2002/96/Ce e
della direttiva 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche' allo smaltimento dei rifiuti» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che reca
«Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2005, n. 222;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l'art. 189;
Considerato che le modifiche all'art. 189 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010 n. 205, entreranno in vigore con la piena operativita' del
Sistema di controllo della Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) ai
sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo
richiamato;
Visto infatti l'art. 52, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
ha previsto che «Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli
21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori
verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della
Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie
anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 (126) e successive
modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita' del
Sistema SISTRI, gia' fissato dall'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'art. 6,
comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e
con l'art. 13, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e
comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento
informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'art.
188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni
caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed
all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria,
vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto
legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.»;
Visti in particolare i commi 3, 4 e 5 del citato art. 189, relativi
l'obbligo di comunicazione delle quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalita'
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Visto l'art. 220 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, che
prevede altresi' l'obbligo di comunicazione in capo al CONAI, con le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati
relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per
tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun
materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti
di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato
nazionale;
Considerato che alcune sezioni del modello unico di dichiarazione
ambientale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 aprile 2010, sono state abrogate dall'art. 264-bis del
decreto legislativo n.152 del 2006, introdotto dal comma 1 dell'art.
37 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 283 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2011,
con il quale e' stato adottato il vigente modello unico di
dichiarazione ambientale, abrogato con il presente decreto;
Considerata la necessita' di adottare un modello di dichiarazione
ambientale (MUD) che consenta di acquisire i dati relativi ai rifiuti
da tutte le categorie di operatori indicate dal citato art. 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
Acquisiti gli avvisi favorevoli del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno;
Decreta:
Art. 1
1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, e' sostituito dal
modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sara' utilizzato per le
dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25
gennaio 1970, n.70 e cioe' entro il 30 aprile di ogni anno, con
riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in
operativita' del Sistema di controllo della Tracciabilita' dei
Rifiuti (SISTRI).
Art. 2 1. L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Roma, 20 dicembre 2012 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il sottosegretario di Stato Catricala'
Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6 Parte di provvedimento in formato grafico
31.12.2012 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 17:12:11 | ||||
Regione Siciliana:Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Approvata dall'ARS nei giorni di SABATO 29 - DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 la Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Mario Serio
Sotto il resoconto stenografico
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«Articolo 3.
Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio
dei lavori socialmente utili.
1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime
transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013 ed in essere alla data del 30
novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad
assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991,
n.10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di
proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all’articolo 14, commi 24-
bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 30 aprile 2013
e, comunque, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo unico per
il precariato di cui al combinato disposto dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed
integrazioni, iscritto nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 di cui all’esercizio
provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il
__________.
2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a
disporre, fino al 30 aprile 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto
impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001,
n. 17. Al relativo onere, quantificato nel limite massimo di 12.104 migliaia di euro fino al 30 aprile
2013, si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo unico
per il precariato di cui al combinato disposto dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche
ed integrazioni, iscritto nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 di cui all’esercizio
provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il
__________.
3. E’ autorizzata sino al 30 aprile 2013 la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro. Il relativo onere
trova riscontro nell’esercizio provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata
dall’Assemblea regionale siciliana il _____________ relativo al bilancio di previsione della Regione
per l’anno 2013 – U.P.B. 4.2.1.5.2 capitolo 215704 – Accantonamento 1001».
Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l’articolo 3.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E’ approvato)
domenica 30 dicembre 2012
Legge di stabilità 2013:Procedure di reclutamento mediante concorso pubblico nelle amministrazioni pubbliche
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 (GU n.
302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n.212)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
(12G0252)
......401.
All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3,
sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del
fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di
assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per
le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con
riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a
favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per
titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio,
l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di
coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni
di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis
e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo
comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative
del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte
le amministrazioni pubbliche ».Mario Serio
Legge di stabilità 2013:Contratti a tempo determinato prorogati fino e non oltre il 31 luglio 2013
Contratti
a tempo determinato.
Fermi i vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente, nonché le Previsioni di cui all’articolo
36 del D.lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1,comma2, dello stesso D.lgs. possono prorogare i contratti
di lavoro subordinato a Tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano
il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5,comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001,n.368,
o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto,
fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni
sindacali rappresentative del settore interessato.
LEGGE 24 dicembre 2012 ,
n. 228 (GU n. 302 del 29-12-2012
- Suppl. Ordinario n.212)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013). (12G0252)
......400. Nelle more dell’attuazione dell’articolo
1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all’articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai
Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31
luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative
del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma
4-bis, del decreto legislativo n. 368 del
2001.
Sono fatti salvi gli eventuali
accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti
ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.
|
Mario Serio
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