lunedì 31 dicembre 2012

Regione Siciliana:Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.


Approvata dall'ARS nei giorni di SABATO 29 - DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 la Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Mario Serio
Sotto il resoconto stenografico
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«Articolo 3.
Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio
dei lavori socialmente utili.
1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime
transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013 ed in essere alla data del 30
novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad
assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991,
n.10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di
proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all’articolo 14, commi 24-
bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 30 aprile 2013
e, comunque, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo unico per
il precariato di cui al combinato disposto dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed
integrazioni, iscritto nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 di cui all’esercizio
provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il
__________.
2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a
disporre, fino al 30 aprile 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto
impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001,
n. 17. Al relativo onere, quantificato nel limite massimo di 12.104 migliaia di euro fino al 30 aprile
2013, si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo unico
per il precariato di cui al combinato disposto dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche
ed integrazioni, iscritto nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 di cui all’esercizio
provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il
__________.
3. E’ autorizzata sino al 30 aprile 2013 la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro. Il relativo onere
trova riscontro nell’esercizio provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata
dall’Assemblea regionale siciliana il _____________ relativo al bilancio di previsione della Regione
per l’anno 2013 – U.P.B. 4.2.1.5.2 capitolo 215704 – Accantonamento 1001».
Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l’articolo 3.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E’ approvato)