Conseguimento e rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale. Certificazione sanitaria.

Circolare protocollo 19948 del 21/07/2020

Descrizione breve
Conseguimento e rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale. Certificazione sanitaria.

Allegati
Circolare_protocollo_19948_del_21-07-2020.pdf

CompetenzaMIT

Linee guida per la ripresa delle gare individuali e di gruppo

Approvate con Delibera Presidenziale n. 59 del 13.07.2020 saranno in vigore nelle Regioni che hanno aperto a gare di gruppo o di prossimità.

Il Consiglio federale del 9 luglio 2020 ha deciso di inviare le linee guida all’esame delle Regioni che hanno aperto a gare di gruppo e sport di contatto. Il 13 luglio il presidente Di Rocco ha firmato la delibera che prevede l'entrata in vigore del protocollo di attuazione della Federazione Ciclistica italiana, di cui alle Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.05.2020 ed al DPCM dell’11 giugno 2020, per la ripresa delle competizioni sportive individuali e di gruppo per tutte le categorie dilettantistiche di ogni specialità, redatto dalla Commissione per la Tutela della Salute della FCI.
Varate anche le linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche, redatte dal Gruppo di lavoro intersettoriale federale in stretta applicazione del suddetto Protocollo di attuazione FCI, allo scopo di fornire indicazioni operative alle Società Sportive, con i relativi allegati.
Protocolli e linee guida entrano in vigore in quelle Regioni nelle quali è autorizzata la ripartenza delle gare.
Nella premessa delle "Linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche" è specificato come l’attuale situazione relativa al contagio COVID-19 in Italia ha consentito al Governo alcune importanti aperture relativamente all’attività sportiva (vedi art.1 commi e/g e art.9 comma 2 del DPCM dell’11 giugno).
Tali aperture hanno determinato la stesura di un nuovo «protocollo di attuazione della Federazione Ciclistica Italiana» nel quale, tra l’altro, viene superato il distanziamento sociale previsto tra i ciclisti in attività. Tutto questo si traduce nella possibilità di svolgere manifestazioni anche di gruppo, fermo restando comunque le procedure rivolte alla prevenzione o riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19.
La documentazione prodotta dalla Federazione si compone dei seguenti documenti:
1 Protocollo di attuazione della FCI per la ripresa delle competizioni sportive individuali e di gruppo per tutte le categorie agonistiche di ogni specialità
2 All. 4 accertamenti FMSI
3 Modello di autodichiarazione dell'atleta
4 Linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche
5 Protocollo e istruzioni operative per manifestazioni di ciclismo
6 Modulo di autodichiarazione generico
7 Screening del sito di gara 13/7/2020

 https://www.federciclismo.it

File Allegati

Permesso di guida provvisorio

Prot. n° 13452 del 9 luglio 2020 - Dematerializzazione dell'attestazione sanitaria del possesso dell'idoneità psicofisica per il rilascio della patente di guida
Circolare_protocollo_18789_del_08-07-2020 .pdf
Permesso di guida provvisorio (on line) ai sensi dell'art.59 della Legge 29 Luglio 2010, n°120
MIT



Modificati gli art. 25 e 58 C.d.S.

Il Decreto legge16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazione), pubblicato il 16 luglio c.m. e in vigore dal 17,  ha modificato gli artt. 25 e 158 del Codice della strada:

Ipotesi di contratto Dirigenti e Segretari

Sottoscritta a distanza, l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, Dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi del SSN e Segretari comunali e provinciali.

Abuso d’ufficio per pubblici ufficiali, le novità nel testo del Decreto Semplificazioni 2020.

Il decreto Semplificazioni apporta modifiche incisive alla fattispecie di reato di abuso d’ufficio in cui incorrono pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico ufficio. Si tratta di un intervento volto a scongiurare la c.d. "sindrome della firma" che deriva dai timori nei funzionari pubblici di firmare provvedimenti e atti (ad es. provvedimenti autorizzativi, assegnazioni, nulla osta) nel timore di incorrere nelle sanzioni previste per il reato di abuso d'ufficio e vedersi comminare una responsabilità erariale.

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (definita: “madre di tutte le riforme”)

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096) (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020 
 

Cinture di sicurezza: esenzione - personale di polizia - solo durante servizi emergenza

Non si ripeterà mai abbastanza che le cinture di sicurezza vanno sempre indossate, non solo da chi siede davanti ma anche dai passeggeri sui sedili posteriori, e non soltanto per la propria incolumità ma anche perché il loro mancato utilizzo può essere motivo di una sensibile riduzione del risarcimento in caso di sinistro. Un rischio a cui non si sottraggono neanche gli uomini in divisa.

Dl Semplificazione, i disabili potranno circolare in tutte le Ztl d'Italia con un unico permesso.

Le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso: ne basterà uno "per accedere alle Ztl in tutta Italia". 
Previsti, inoltre,  interventi per favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti informatici

CORONAVIRUS: DECRETO "RILANCIO" - CONVERSIONE IN LEGGE

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le carte d’identità e le patenti scadute durante il lockdown resteranno valide fino alla fine dell’anno.


Arriva così la proroga alla scadenza della carta d’identità al 31 dicembre 2020, che manda letteralmente a "cagare" il Regolamento dell’Unione Europea 698/2020, che ha uniformato in tutta l’UE la proroga delle scadenze a 7 mesi dei documenti relative alle abilitazioni alla guida (patenti, revisioni, CQC Carta di Qualificazione del Conducente e altri documenti – che ciascun Paese aveva adottato durante l’emergenza Covid-19, e di conseguenza, la Circolare 300/A/3977/20/115/28 emanata dal Ministero dell'Interno il 5 giugno 2020.

Istruzioni per la corretta sanificazione degli etilometri.

Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di  contagio da SARS-CoV-2. Istruzioni per la corretta sanificazione degli etilometri.
(Prot. 300/A/5015/20/115/28 del 13 luglio 2020)
ASAPS

Dl Rilancio è legge e come uno tsunami cambia le regole sul commercio su aree pubbliche

Il dl Rilancio è stato approvato definitivamente e diventa legge (si attende solo la pubblicazione in gazzetta) Il Senato ha confermato ieri la fiducia al Governo sul provvedimento con 159 voti a favore e 121 contrari. 
Con la legge di conversione, lo STATO, finalmente, sblocca (forse) le norme sul commercio su aree pubbliche, rimaste sotto sale per circa due anni.... , METTENDO LA PAROLA FINE ALLE VERGOGNE PERPETRATE NELLE REGIONI E NEI COMUNI

All’articolo 181:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:


« 1-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utiliz- zazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione »;
 M.S.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Permesso di guida provvisorio (on line) ai sensi dell'art.59 della Legge 29 Luglio 2010, n°120

Circolare protocollo 18789 del 08/07/2020

Descrizione breve
Permesso di guida provvisorio (on line) ai sensi dell'art.59 della Legge 29 Luglio 2010, n°120

Allegati

Circolare_protocollo_18789_del_08-07-2020 .pdf
MIT
 
 Oggetto: Permesso di guida provvisorio ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

L’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120 prevede che “Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo”.
Al fine di consentire all’utenza di ottenere il permesso di guida provvisorio, senza gravosi oneri burocratici, questa Direzione Generale ha predisposto una procedura per il rilascio “on line” di detto permesso, come di seguito specificato.

Si ricorda, preliminarmente, che il permesso di guida provvisorio può essere rilasciato esclusivamente se, al momento della sua richiesta, la patente da rinnovare è ancora in corso di validità

Il permesso di guida provvisorio può essere emesso esclusivamente con procedura telematica

Il conducente già titolare di credenziali per l’accesso al sito www.ilportaledellautomobilista.it potrà collegarsi al predetto portale e selezionare la funzione “Rilascio permesso di guida provvisorio”. Il conducente non ancora accreditato, potrà farlo seguendo la modalità prevista sul predetto portale, per ottenere le credenziali di accesso, o potrà direttamente autenticarsi se già in possesso di credenziali SPID.
Successivamente dovrà:
- inserire nella pagina web presentata dalla predetta funzione i dati richiesti, tra cui:
a) l’indicazione della data di prenotazione della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
b) la denominazione e la sede della commissione medica locale presso la quale è stata prenotata la visita;
- assolvere all’imposta di bollo tramite pagamento elettronico.
Espletate dette operazioni, il conducente potrà stampare il permesso di guida provvisorio generato nel formato PDF e conforme al modello allegato.
Il rilascio del permesso di guida provvisorio “on line” potrà essere richiesto dal conducente anche tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente.
Il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all’Ufficio della Motorizzazione. In tal caso, il conducente assolverà al pagamento dell’imposta di bollo tramite versamento su conto corrente postale n. 4028 o producendo una marca da bollo da apporre direttamente sul permesso di guida provvisorio.
Il permesso di guida provvisorio conterrà un codice univoco, generato dal portale dell’automobilista , che consentirà agli organi di polizia preposti al controllo su strada di verificare, collegandosi al predetto portale e digitando il numero della patente, l’autenticità del documento.
Il permesso di guida provvisorio, unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria, rilasciata dalla commissione medica locale, dovrà essere allegata alla patente e consentirà al conducente stesso di guidare fino alla data in cui è stato fissato l’accertamento sanitario in parola.
Detta procedura si applica anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del codice della strada :
- lettera a), per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni;
- lettera b), per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.
Nel caso in cui, alla data fissata per la visita medica non fosse possibile procedere all’accertamento sanitario, unicamente per impedimento della commissione medica locale, il rilascio di un permesso di guida provvisorio fino a nuova data di fissazione della visita potrà essere richiesto dall’utente esclusivamente presso l’Ufficio Motorizzazione civile, previa presentazione di un’attestazione della commissione medica locale che indichi le cause dell’impedimento.

La procedura per il rilascio del permesso di guida provvisorio sarà in linea dal 13 luglio 2020.
Si invita il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti
FF

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