sabato 18 luglio 2020

Dl Semplificazione, i disabili potranno circolare in tutte le Ztl d'Italia con un unico permesso.

Le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso: ne basterà uno "per accedere alle Ztl in tutta Italia". 
Previsti, inoltre,  interventi per favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti informatici
E' questa una delle novità introdotte dal dl Semplificazione, uscito in Gazzetta ufficiale, secondo quanto riporta il ministero dell'Innovazione sul suo sito, facendo un elenco delle misure volte alla digitalizzazione:
  • Interventi per favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti informatici
    Tra le principali misure del processo di digitalizzazione inserite nel decreto-legge vi sono anche disposizioni volte a favorire l’accesso ai servizi online da parte delle persone diversamente abili. In particolare, le norme estendono gli obblighi di accessibilità degli strumenti informatici anche agli enti o società private, con un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a 900 euro, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni sul telefonino.
  • Un unico permesso di circolazione su tutto il territorio nazionale per la mobilità delle persone con disabilità
    Le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso. Questo sarà possibile grazie ad una piattaforma unica informatica, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consentirà di verificare le targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni. Oggi il permesso di circolazione per accedere nelle zone a traffico limitato (Ztl) per i veicoli delle persone con disabilità è valido solo nel Comune in cui è stato richiesto. Per poter accedere alle Ztl in altri Comuni è necessario effettuare una pratica. Con la norma inserita nel decreto basta un solo permesso per accedere alle Ztl in tutta Italia.
 https://innovazione.gov.it
 Art. 29.
Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni

1. Al fine di favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio
2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole “della pubblica amministrazione” sono inserite le seguenti: “,nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete”;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera a -quinquies , le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1e 1-bis”;
c) all’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 -bis . La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro.”;
d) all’articolo 4:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all’acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 -bis .”;
2) al comma 2, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”;
e) all’articolo 7:
1) al primo comma, le parole “L’Agenzia”, sono sostituite dalle seguenti: “Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, l’Agenzia”;
f) all’articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole “della presente legge” sono inserite le seguenti: “da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1”;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 -bis . L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 - bis , è accertata e sanzionata dall’AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell’istruttoria l’AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l’AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.”.
 2. All’articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 489, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Fondo è destinato all’istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’archivio nazionale dei veicoli previsto dall’articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilità, sull’intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.”, b) il comma 491, è sostituito dal seguente: “491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l’istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g) , del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2 -sexies e 2 -septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell’articolo 2 -quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.