Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Testo Coordinato

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.». (20A01347) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020)

Decreto milleproroghe: approvazione definitiva. Novità per monopattini, RC, PagoPa ecc.

L'Aula, mercoledì 26 febbraio, con 154 voti favorevoli e 96 contrari, ha rinnovato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del ddl n. 1729, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi, nel testo trasmesso dalla Camera.

Si attende la pubblicazione un Gazzetta Ufficiale che avverrà a breve
Testo approvato definitivamente il 26 febbraio 

Dematerializzazione attestazione sanitaria

Prot. n° 6942 del 27 febbraio 2020 - Dematerializzazione dell’attestazione sanitaria del possesso dell’idoneità psicofisica per il rilascio della patente di guida
Avvisi Utenza 


Premessa

Con circolare prot. 39057 del 20 dicembre 2019 sono stati forniti chiarimenti e disposizioni operative in materia di accertamenti dei requisiti di idoneità psicofisica per il rilascio delle patenti di guida.

Alla luce di ulteriori approfondimenti si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.
* * *
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, che modifica l’art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e prevede la dematerializzazione del certificato medico che attesta l’idoneità psicofisica dei conducenti richiesta per il rilascio e la revisione delle patenti di guida.
Per l’attuazione delle nuove disposizioni è stato predisposto il decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 2 dicembre 2019 recante “ Dematerializzazione del certificato medico attestante l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2019.

1. Ambito di applicazione delle nuove attestazioni
La nuova procedura si applica per tutti i casi di rilascio delle patenti di guida (conseguimento, rinnovi, duplicati, conversioni) nonché di revisione ai sensi dell’art. 128 c.d.s. Il modello della relazione medica da trasmettere al centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione è unico, sia che l’accertamento sia stato svolto da un medico monocratico, di cui all’art. 119, comma 2, c.d.s., sia che sia stato svolto da una commissione medica locale, di cui all’art. 119, comma 4, c.d.s.

2. Accesso alla procedura
I soggetti certificatori devono accedere al sistema informatico della Direzione Generale per la Motorizzazione attraverso il sito web www.ilportaledellautomobilista.it. A tal fine devono:
a) richiedere l’attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all’ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni;
b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.
La richiesta di cui al comma 3.1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i  trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, è esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e già titolari dello stesso codice.
Gli Uffici Motorizzazione civile, per il rilascio delle credenziali di cui al comma 3.1, lettera a), utilizzano l’applicazione informatica "Albo Medici", già usata per la generazione dei codici di identificazione, opportunamente adeguata con nuove funzioni per la generazione e la stampa delle credenziali.
I sanitari già accreditati per svolgere gli accertamenti propedeutici alla conferma di validità della patente potranno operare con il codice in loro possesso e non dovranno richiederne un nuovo.

3. Accertamenti per conferma di validità della patente di guida
La procedura relativa alla conferma di validità della patente di guida è sostanzialmente quella già descritta nella circolare prot. 20423 del 23 settembre 2014, fatto salvo l’obbligo, da parte del soggetto certificatore, di motivare l’esito dell’accertamento “parzialmente” sfavorevole per l’utente, sulla ricevuta che gli viene consegnata, come specificato nel successivo paragrafo 6, lettera d).

4. Operazioni propedeutiche all’accertamento sanitario in caso di utente non ancora registrato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che debba conseguire o convertire una patente di guida
Qualora l’accertamento sanitario riguardi un utente non ancora registrato nel sistema informatico (nei casi di conseguimento o conversione di patente di guida), dopo aver effettuato la visita medica si dovrà procedere alla registrazione del nuovo utente, inserendo i dati anagrafici e gli altri dati personali richiesti dal sistema. Detta fase, potrà essere svolta, oltre che dal medico accertatore, anche dagli studi di consulenza e dalle autoscuole.
Nel caso in cui dalla visita medica emergesse l’inidoneità dell’utente rispetto alla categoria di patente richiesta, non viene popolato il sistema informatico e, all’utente stesso sarà rilasciato, dal sanitario accertatore, l'attestazione motivata prevista dall’art. 331, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

5. Operazioni propedeutiche all’accertamento sanitario per revisione, duplicato, estensione o riclassificazione della patente di guida
 In queste ipotesi, dovranno essere inseriti nell’apposita maschera (a cura del sanitario, degli studi di consulenza o delle autoscuole) i dati richiesti dal sistema informatico che verificherà l’insussistenza di cause ostative al rilascio di una nuova patente di guida o, in caso di accertamento per revisione, alla conferma della patente posseduta.
In assenza di cause ostative, il sanitario procederà, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica.

Nel caso in cui dalla visita medica emergesse l’inidoneità dell’utente rispetto alla categoria di patente richiesta, non verrà inserito alcun dato nel sistema informatico e, all’utente stesso sarà rilasciato, dal sanitario accertatore, l'attestazione motivata prevista dall’art. 331, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

6. Procedimento di trasmissione della relazione medica 
Le nuove disposizioni prevedono:
a) i soggetti certificatori, al termine della visita medica, se l’esito è positivo, trasmettono per via telematica la relazione medica di cui all’articolo 2, comma 1 del DPR 54/2019 al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La relazione riporterà un codice identificativo unico e conterrà eventuali prescrizioni relative al conducente, in relazione alle sue minorazioni o mutilazioni, indicate con i codici unionali o nazionali.
Sulla predetta relazione, in corrispondenza di firma e timbro del sanitario, il sistema inserirà, automaticamente il nominativo del sanitario che ha proceduto all’accertamento ed il codice identificativo ovvero, nel caso di accertamento svolto presso una commissione medica locale, solo il codice della struttura e il nominativo del presidente della commissione;

b) i soggetti certificatori subordinano l’accertamento sanitario alla verifica dell’assolvimento dell’imposta di bollo (attualmente pari a euro 16,00), tramite versamento su conto corrente n. 4028 (per quel che concerne gli accertamenti svolti da medici operanti nell’ambito della Regione siciliana, l’assolvimento dell’imposta di bollo sarà definita con le modalità stabilite dalla Regione stessa) per il documento dematerializzato, e al conseguente inserimento del codice del versamento nel sistema informatico;
c) unitamente alla relazione, i soggetti certificatori trasmettono – con la stessa modalità telematica – la fotografia e la firma del titolare della patente, assumendosi la responsabilità della loro autenticità; d) al termine delle operazioni sub a) e b), i soggetti certificatori rilasciano all’utente la ricevuta dell’avvenuta trasmissione della relazione medica al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La ricevuta, generata automaticamente dal sistema informatico e provvista del codice identificativo unico della corrispondente relazione medica, è stampata su carta semplice;
e) sulla predetta ricevuta, i soggetti accertatori che hanno ritenuto solo “parzialmente” sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica, in relazione alla categoria di patente richiesta dall’utente (ad es., periodo di validità ridotto, imposizione di prescrizioni, idoneità per categoria inferiore rispetto a quella di cui è titolare l’utente ecc.), indicano espressamente i motivi sulla base dei quali hanno fondato la loro valutazione, al fine di consentire agli utenti di richiedere la visita presso un organo sanitario di Rete Ferroviaria italiana, ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.d.s., ovvero di proporre i ricorsi consentiti dall’ordinamento giuridico. I motivi sui quali si fonda il giudizio del soggetto accertatore non devono in alcun caso essere inseriti nella relazione medica né, comunque, registrati nel sistema informatico della Direzione Generale per la Motorizzazione. Nel caso in cui il declassamento sia richiesto dall’utente, i soggetti accertatori indicano, sulla ricevuta da consegnargli, che l’idoneità dei requisiti psicofisici è stata accertata per una categoria “inferiore”, a richiesta dell’utente stesso;
f) qualora i soggetti accertatori non abbiano ritenuto sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica per alcuna categoria di patente di guida, non devono predisporre la relazione medica informatizzata. In tali casi resta fermo l’obbligo per i soggetti accertatori, ai sensi del comma 2 del novellato art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di rilasciare all’utente una attestazione adeguatamente motivata avverso la quale l’interessato potrà proporre ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento. In ogni caso, ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.d.s. le commissioni mediche locali, devono comunicare il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente Ufficio Motorizzazione civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ex artt. 129 e 130 c.d.s.

7. Modalità operative
L’applicazione informatica in attuazione del D.P.R. 54/2019 sarà resa disponibile a far data 3 marzo 2020.
In considerazione dell’opportunità di individuare un periodo transitorio rispetto alla piena ed esclusiva operatività delle nuove procedure anche ove si consideri che è stato segnalato a questa Amministrazione, con riferimento a diversi ambiti territoriali, la difficoltà delle commissioni mediche locali di contattare gli utenti che avevano già prenotato la visita della necessità di osservare le nuove procedure (in particolare per quanto riguarda modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla nuova relazione medica), si dispone che:
- dal 3 marzo 2020 fino al 2 maggio 2020, sia i medici monocratici che le commissioni mediche locali potranno ancora emettere certificati cartacei, secondo il sistema ad oggi in uso;
- a decorrere dal 4 maggio 2020, i certificati medici dovranno essere rilasciati esclusivamente secondo le disposizioni attualmente vigenti.

* * *
In considerazione dell’esigenza di garantire una graduale introduzione del nuovo sistema, si rappresenta che, fino a nuove disposizioni dello scrivente Dipartimento, la ricevuta della trasmissione della relazione medica, stampata dal sanitario accertatore, dovrà essere sempre allegata alla richiesta di rilascio della patente di guida presentata all’Ufficio Motorizzazione civile, fatta salva dunque, l’ipotesi ordinaria di rinnovo della patente di guida che non necessita di presentazione di istanza.
Istruzioni tecniche più specifiche, saranno emanate dalla Divisione 7 della Direzione Generale per la Motorizzazione.
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 39057 del 20 dicembre 2019.

Il Capo del Dipartimento
Dott. ssa Speranzina De Matteo
FF

Coronavirus e idoneità alla guida

Prot. n° 52674 del 27 febbraio 20120 - Indicazioni urgenti in tema di coronavirus e idoneità alla guida
Avvisi Utenza 
MIT 


Oggetto: Indicazioni urgenti in tema di coronavirus e idoneità alla guida
Nell’ambito dei provvedimenti adottati d’urgenza per l’intero territorio della Lombardia, è stata disposta in data 24/02/2020, la temporanea sospensione di alcune attività medico-legali tra le quali le sedute di commissioni patenti.
In base all’evolversi dell’epidemia l’attività riprenderà appena possibile, ma al momento non vengono fatte previsioni.
Si chiede, per i soggetti con patenti in scadenza dal 24 febbraio o con permesso provvisorio di guida,
rilasciato ai sensi dell’art. 59 della L. 29 luglio 2010, scadente nello stesso periodo, di considerare la
mancata conferma di idoneità alla guida quale conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto.
D’intesa con la dott.ssa Gramegna, della U.O. Prevenzione DG Welfare di Regione Lombardia, le segreterie delle Commissioni Mediche Locali potranno, su richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza in caso di eventuale controllo specifico del titolo di guida, verificare l’effettiva prenotazione della visita di accertamento.
Il Direttore Generale
Dott. ing. Giorgio Callegari

Coronavirus: ecco la direttiva per le Pa

Spinta sul lavoro agile in favore del personale complessivamente inteso e sul lavoro flessibile con un occhio di riguardo per i dipendenti delle Pa affetti da patologie pregresse, che usano i trasporti pubblici o che hanno carichi familiari ulteriori connessi alle eventuali chiusure di asili e scuole dell’infanzia. Preferenza per riunioni, convegni e momenti formativi svolti con modalità telematiche che possono sostituire anche gran parte delle missioni nazionali e internazionali, escluse quelle strettamente indispensabili. Misure organizzative ad hoc per le prove concorsuali, in modo da evitare un’eccessiva vicinanza tra i candidati. Il rafforzamento della pulizia e dell’aerazione dei locali di lavoro, la raccomandazione di evitare sovraffollamenti, ma anche una maggiore dotazione di presidi di igiene e, soltanto per specifiche attività e laddove l’autorità sanitaria lo prescriva, di protezione individuale come mascherine e guanti monouso. Infine, diffusione del decalogo di regole di comportamento utili alla sicurezza dei pubblici dipendenti e dell’utenza.

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l’anno 2020, della misura degli assegni e dei requisiti economici


Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 25/02/2020
Circolare n. 31
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
 OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l’anno 2020, della misura degli assegni e dei requisiti economici

SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi e i limiti di reddito relativi alle prestazioni sociali validi per l'anno 2020.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per l’anno 2020 alle prestazioni in oggetto, è pari allo 0,5 per cento (cfr. il comunicato ufficiale dell’Istat del 17 gennaio 2020 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020).
Gli importi delle prestazioni in argomento e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati come segue.
1. Assegno per il nucleo familiare
L'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020 è pari, nella misura intera, a euro 145,14.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a euro 8.788,99.
Agli assegni di competenza del 2019, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2019.

2. Assegno di maternità
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60.

Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è pari a euro 17.416,66.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

COVID-19:Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 
Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00020) 
(GU n.45 del 23-2-2020)
 
 Vigente al: 23-2-2020  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando misure di contrasto  e  contenimento  alla  diffusione  del
predetto virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia'
interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita'
competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e
gestione adeguata  e  proporzionata  all'evolversi  della  situazione
epidemiologica. 
  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche
le seguenti: 
  a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata  da
parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o
nell'area; 
  b) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 
  c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
  d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole
di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza; 
  e) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi; 
  f)  sospensione   dei   viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul
territorio  nazionale  sia  all'estero,  trovando   applicazione   la
disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79; 
  g) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
personale; 
  h) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza
attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi
confermati di malattia infettiva diffusiva; 
  i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto
ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come
identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 
  j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; 
  k) chiusura o limitazione  dell'attivita'  degli  uffici  pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi  pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n.
146, specificamente individuati; 
  l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'  sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o
all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate
dall'autorita' competente; 
  m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del  trasporto
di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e
nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico
locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste  dai
provvedimenti di cui all'articolo 3; 
  n)  sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  a
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita'
domiciliare; 
  o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori
del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in
ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento  del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3. 
                               Art. 2 
 
 
             Ulteriori misure di gestione dell'emergenza 
 
  1. Le autorita' competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di
contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui
all'articolo 1, comma 1. 
                               Art. 3 
 
 
               Attuazione delle misure di contenimento 
 
  1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa,
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  Ministri
competenti  per  materia,  nonche'   i   Presidenti   delle   regioni
competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola
regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino
il territorio nazionale. 
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  112,  e  dell'articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
  3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  e
urgenti  gia'  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il  mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 
  5.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i
competenti comandi territoriali. 
  6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del
presente articolo durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte  dei  conti  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                               Art. 4 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per far fronte agli oneri derivanti  dallo  stato  di  emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  31
gennaio 2020, lo stanziamento previsto  dalla  medesima  delibera  e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
che a tal fine e' corrispondentemente incrementato. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad  euro  20  milioni  per
l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata
attuazione  delle  disposizioni  recate  dal  presente  decreto,   il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Coronavirus:limitazioni in tutta la Lombardia


Coronavirus. Presidente Fontana ha firmato l'ordinanza riguardante limitazioni in tutta la Lombardia. In allegato il DPCM del Presidente del Consiglio
23 febbraio 2020

(LNews - Milano) Regione Lombardia, in relazione all'evolversi della diffusione del Coronavirus, sta predisponendo una Ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. Il documento, non appena emanato, sarà trasmesso a tutti i Prefetti delle Province lombarde per la tempestiva comunicazione ai sindaci. L'ordinanza sarà efficace fino a un nuovo provvedimento.

Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

L'ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore, sarà soggetta a modifiche al seguito dell'evolversi dello scenario epidemiologico.

Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:
1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche,
2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,
5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti,
6) contattare il numero verde regionale solo per la zona di Codogno interessati dall'ordinanza 800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni. 

Coronavirus, le regole del Viminale per i poliziotti


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE SANITA' Prot. 850/A.P.1- 1596 del 22 febbraio 2020

Di seguito alle disposizioni già emanate da questa Direzione con note n. 850/A.P.1-694 del 24 gennaio 2020 e m. 850/A.P.1-694C del 1 febbraio 2020 ed in considerazione della diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV-2) in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, e della necessità di mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili di prevenzione e di protezione del personale, nei diversi contesti di operatività, anche tenuto conto dei compiti istituzionali e dell'esigenza di garantire la massima tutela della popolazione delle comunità interessate, si forniscono ulteriori e più dettagliate informazioni ed indicazioni.
La segnalazione di trasmissione e di diffusione locale dell'infezione nelle regioni summenzionate ha elevato il livello di allerta nel nostro Paese, inducendo a rafforzare le misure di sorveglianza sanitaria stabilite dal Ministero della Salute, anche a ragione delle evidenze scientifiche emergenti e coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e a applicare obbligatoriamente le misure di quarantena agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19.

Per quanto attiene ai comportamenti da adottare da parte degli operatori della Polizia di Stato, nel ribadire le raccomandazioni contenute nella circolare del 1 ° febbraio u.s. e riassunte nella tabella ad essa allegata, differenziando la tipologia di intervento e le relative misure di protezione ritenute idonee, si sottolinea che i dispositivi di protezione individuale (DPI), anche in considerazione della attuale difficoltà di approvvigionamento degli stessi, dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e potenziali profili di esposizione, per il personale che svolge servizioperativi o che comportano l'esposizione diretta al rischio di contagio, come nel caso di servizi ad immediato contatto con il pubblico.

Si raccomanda, nello specifico, negli uffici per il ricevimento del pubblico (uffici immigrazione, uffici passaporti, ecc.), di evitare il sovraffollamento dei locali e assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti con comune candeggina, di utilizzare, ove esistenti, gli sportelli con vetro di protezione e, comunque, di mantenere un'adeguata distanza pari ad almeno 1,5 metri dall'utente e di non impiegare soggetti affetti da patologie croniche o maggiormente suscettibili alle infezioni.

In ragione, poi, della necessità di garantire la salute pubblica prevenendo la diffusione del virus, i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, eviteranno di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso o alle sale mediche degli Uffici/Reparti della Polizia di Stato, rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale dell'emergenza (112) o al numero verde (1500) del Ministero della Salute, notiziando l'Ufficio Sanitario della Polizia di Stato di riferimento.

Sarà cura dei funzionari medici in servizio presso gli Enti/Reparti dell'Amministrazione monitorare lo stato di salute del personale attraverso la puntuale verifica della diagnosi presente nelle certificazioni di malattia e reiterare le raccomandazioni generali di carattere igienicosanitario, intensificando gli incontri di natura informativa e formativa e rendendo edotto il personale sulla opportunità di non intraprendere viaggi, se non strettamente necessari, e di non frequentare luoghi affollati ed a scarso ricambio d'aria.
I medici competenti dei vari Enti/Reparti, compresi gli Uffici Territoriali del Governo, adotteranno analoghe iniziative nei confronti del personale civile dell'Amministrazione dell'Interno.
Appare, inoltre, opportuno dare indicazioni a limitare, per quanto possibile, le occasioni che comportino condizioni di permanenza di più persone in ambienti circoscritti, quali attività addestrative ed esercitative, convegni, ecc_

Nei servizi di controllo del territorio, quali ad esempio quelli svolti dalla Polizia Stradale e Ferroviaria, in cui generalmente si verifica il contatto diretto con soggetti non immediatamente identificabili, il personale operante sarà dotato dei DPI previsti (guanti e maschere facciali FFP3), che dovranno essere utilizzati nel caso in cui si verifichino concrete condizioni di rischio.

Per quel che attiene, inoltre, le aree in cui sia stata segnalata la diffusione locale dell' infezione, gli stessi funzionari medici censiranno il personale residente o che abbia frequentato le aree interessate ed, in particolare, per i frequentatori degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato, daranno indicazione di ridurre al minimo l'uscita degli stessi dalle strutture di formazione, monitorandone attivamente e costantemente lo stato di salute, e di limitare i contatti con il personale delle ditte esterne operanti nelle stesse, controllandone opportunamente l'accesso.

Si ritiene, infine, che, nel rispetto del principio della massima precauzione, in rapporto all'evoluzione della situazione epidemiologica, il funzionario medico della Polizia di Stato, in accordo con il dirigente dell' Ufficio/Reparto di appartenenza, anche in assenza di sintomi di malattia, possa adottare nei confronti del personale che abbia avuto contatti a rischio, anche solo sospetti, provvedimenti medico-legali di temporanea astensione dall'attività lavorativa, al termine dei quali, per il rientro in servizio, formulerà il relativo giudizio di idoneità.

Presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza è costituito all'uopo un "Centro Operativo Sanitario", cui viene preposto il Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato dr. Alessandro Ciprani, che opererà fino a cessate esigenze.
Lo stesso garantirà la puntuale attuazione delle misure previste dalla presente circolare e adotterà le iniziative ritenute via via più opportune, in collaborazione con gli Uffici di coordinamento sanitario, che, ove occorra, disporranno l'impiego dei medici degli Uffici sanitari della Polizia di Stato ricadenti nei territori di rispettiva competenza, offrendo il supporto eventualmente richiesto dalle altre Forze di polizia.
Analogo supporto verrà fornito da tutti gli Uffici Sanitari della Polizia di Stato sul territorio nazionale.
Si precisa che le disposizioni contenute nella presente circolare si riferiscono al momento attuale e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni, in rapporto all'evoluzione della situazione epidemiologica.
Si prega di dare ampia diffusione alla presente nota.

Coronavirus: emanata l'Ordinanza. Quarantena obbligatoria per chi ha avuto contatti con soggetti contagiati.


MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 febbraio 2020
Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A01220) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020)

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: REVOCA AUTOMATICA DEL PREFETTO ILLEGGITTIMA QUANDO RIGUARDA PERSONE IN LIBERTA' VIGILATA

Con sentenza nr. 24/2020 sul giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.
Con ricorso proposto avverso un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida a persona sottoposta alla misura della libertà vigilata, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato, «questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali».

Pubblicato decreto sui proventi autovelox

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 dicembre 2019
Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita'. (20A01017) (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2020)

 

Il Ministero Infrastrutture prima emana il decreto e poi fa marcia indietro



Mit: sospesi effetti decreto registro Taxi e Ncc
Presto tavolo con Ministero Interno e operatori settore


20 febbraio 2020 - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto con il quale istituisce il registro informatico pubblico nazionale per taxi, NCC, motocarrozzette e natanti, previsto dall’articolo 10 bis comma 3 del decreto legge 14 dicembre 2018 n.135. La piena operatività del registro richiede anche la definizione delle specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico contenute in un provvedimento congiunto, ancora non adottato, tra Mit e Ministero dell’Interno. Pertanto, contestualmente, si è stabilito che gli effetti del decreto sul registro sono sospesi. Nel frattempo, al riguardo, il Mit convocherà un tavolo, oltre che con il Ministero dell’Interno, anche con gli operatori del settore.


Decreto Capo Dpartimento Trasporti numero 86 del 20 febbraio 2020
Descrizione breve
decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 86 del 20 febbraio 2020

In data 20 febbraio 2020, con prot. n. 86, è stato emanato dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale il decreto che prevede la decorrenza dell’efficacia del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 4 del 19 febbraio 2020 e l’adempimento degli obblighi da esso previsti dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 10 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12.

Allegati
decreto n86 20-2-2020.pdf


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Decreto dirigenziale n. 4 del 19 febbraio 2020, recante "Specifiche tecniche, modalità di accesso e registrazione al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135".

Allegato: Decreto Dirigenziale n. 4 del 19/02/2020.pdf
MIT

Seggiolini, al via la piattaforma web per bonus acquisto

Da oggi attiva per gli esercenti, da domani per richiedere il contributo

20 febbraio 2020 - A partire da oggi, gli esercenti presso i quali sarà possibile utilizzare il buono elettronico per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono possono accreditarsi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it per essere inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso la stessa applicazione web dedicata.

Da domani, venerdì 21 febbraio, la piattaforma sarà accessibile a chi deve acquistare il dispositivo e potrà quindi richiedere il buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma.
Chi ha già fatto l’acquisto presso qualsiasi negoziante potrà chiedere il rimborso di 30 euro allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line

Ricordiamo che, per la registrazione al sistema, è necessario avere le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Vedi anche:
- Decreto 28 gennaio 2020 - modalità per richiesta e la concessione del contributo
- Faq sui dispositivi antiabbandono
MIT

Si può conferire la gestione della rivendita di Tabacchi ad un terzo?

La legge non consente in alcun modo che la rivendita di tabacchi possa essere gestita a qualunque titolo da parte di soggetto diverso dal titolare. Gli art. 28 della legge 1293/57 e 63 del d.p.r. 1074/58 a questo riguardo stabiliscono l’obbligo di gestione personale della rivendita, con l’unica eccezione dei soggetti dispensabili che sono gli invalidi di guerra e categorie equiparate nonché i ciechi civili.

Per quanto riguarda la partecipazione familiare nella tabaccheria vedi sotto:

Partecipazione impresa famigliare

Domanda
È possibile per un dipendente pubblico partecipare attivamente alla gestione di un’attività del figlio in qualità di collaboratrice familiare?

Risposta
L’impresa familiare – alla quale pare fare riferimento il quesito posto – è disciplinata, nel nostro ordinamento, dall’art. 230 bis del codice civile[1], ed indica – per definizione – una tipologia di impresa caratterizzata dal lavoro dei familiari nella gestione della stessa, le cui caratteristiche principali sono riconducibili alle seguenti:
  • la presenza di un unico imprenditore;
  • la collaborazione di uno o più familiari nella gestione dell’attività.
I familiari possono lavorare nell’impresa con un contratto di lavoro dipendente, oppure prestare la propria opera in qualità di collaboratori familiari, ed, in tal caso, hanno diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili di impresa, alla gestione dell’attività, limitatamente alla gestione straordinaria, alla destinazione degli utili, alla produzione e alla cessazione dell’impresa. Si tratta, pertanto di una collaborazione attiva alla vita dell’impresa ed anche ai guadagni della stessa.
L’articolo 53, comma 1, del d.lgs. 165/2001, attraverso il richiamo espresso all’articolo 60 del Testo Unico n. 3/1957, sancisce il cosiddetto dovere di esclusività per i pubblici dipendenti, i quali “non possono esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.”
Tale divieto assoluto risulta mitigato dai successivi commi del citato articolo che prevede che:
  • le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (comma 2);
  • il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (comma 5).
Al fine di supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei propri regolamenti e nella definizione dei “criteri oggettivi e predeterminati”,  il tavolo tecnico (a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI, avviato ad ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto dall’intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013) ha formalmente approvato il documento contenente “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”.
In tale documento, è scritto che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche – con percentuale di tempo superiore al 50% – gli incarichi, sia retribuiti che a titolo gratuito, che presentano la caratteristica della abitualità e professionalità, e si precisa che “l’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo.”
D’altra parte, già la Circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica citava il caso partecipazione del dipendente pubblico in società agricole a conduzione familiare, ritenendo che tale attività fosse compatibile solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno, spettando all’amministrazione di appartenenza – in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione – valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire sull’attività ordinaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si esclude che la dipendente pubblica di cui al quesito possa partecipare attivamente alla gestione dell’attività di tabaccheria del figlio in qualità di collaboratrice familiare, non rinvenendosi le caratteristiche di saltuarietà ed occasionalità previste per poter legittimamente rilasciare apposita autorizzazione.

[1] Art. 230 bis Codice Civile:
“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.”

Tratto da Publika Daily di oggi- http://www.publika.it

Coca Cola, il ministero richiama alcuni lotti: “Possibili corpi estranei nelle bottiglie”


Marchio: Coca-Cola Original Taste

Denominazione: Bevanda analcolica

Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio fisico

Data pubblicazione: 18 febbraio 2020


Documentazione




Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato.
In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute.
La pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve direttamente dall’OSA, previa valutazione della ASl.
Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi favorevoli, scadenza o per altri motivi.
Sono autentici e assolvono agli obblighi di informazione ai consumatori soltanto i richiami e loro revoche pubblicati nel portale del Ministero della Salute. Il Ministero della salute non è responsabile di avvisi non pubblicati nel portale e di eventuali manipolazioni o falsi diffusi on line, per i quali si riserva denuncia all’autorità giudiziaria. 


 Fonte Ministero salute

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Sul sito del ministero della Salute è stata pubblicata la lista dei lotti e si raccomanda ai consumatori di verificare qual è il codice di bottiglie della bevanda già acquistate ma non ancora consumate. In caso contrario è necessario contattare il numero verde 800-534-934 per chiedere la sostituzione del prodotto

In alcuni lotti di Coca Cola in commercio, sia “Original taste” che “Zero”, si sospetta la presenza di corpi estranei. Nello specifico, si tratterebbe di filamenti di vetro. Per questo il ministero della Salute ha ordinato il richiamo di 7 lotti di “Original Taste” e uno di Zero zuccheri prodotti nello stabilimento di Nogara, in provincia di Verona, per “rischio fisico”. Tutti i lotti sono bottiglie di vetro da 20 cl.

Sul sito del ministero della Salute è stata pubblicata la lista dei lotti e si raccomanda ai consumatori di verificare qual è il codice di bottiglie della bevanda già acquistate ma non ancora consumate. In caso contrario è necessario contattare il numero verde 800-534-934 per chiedere la sostituzione del prodotto.

Questi i numeri dei lotti interessati dal ritiro:

L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021
L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021
L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020
L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020
L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021
L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020
L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020
L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020

 di F. Q. | 18 Febbraio 2020

Quesito: Quali sanzioni per una grande struttura di vendita senza autorizzazione?

La disciplina del commercio su aree private è disciplinata dalla Legge 114/98 cosi' come modificata dal decreto legislativo 59/10 (direttiva servizi) e da eventuali normative regionali che di solito non si discostano dalla normativa nazionale. Eventuali discordanze, anche in termini di superfici di vendita, devono essere  lette sulla base dei generali principi stabiliti da quella statale (Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 27 agosto 2019, n. 5902).

L'apertura di una grande struttura di vendita senza autorizzazione comporta la sanzione da €. 2.582,00 a €. 15.493 (P.M.R. €. 5164,00), ai sensi dell' art. 9, comma 1, e art. 22, comma 1 e 6 della Legge 114/98.

L'accertamento di tale violazione comporta anche la CHIUSURA IMMEDIATA ma non da parte dell'Organo di vigilanza ma dal Dirigente del SUAP, avvisato prima telefonicamente e poi con apposita nota informativa.

Ovviamente l'apertura del suddetto esercizio comporta e può' comportare una serie innumerevoli di altre sanzioni che qui ometto (titoli edilizi,prevenzione incendi, registrazione sanitaria, mancanza di VAS, sicurezza sul lavoro ecc)


E' possibile assumere personale di Polizia Locale nel limite di spesa?

Un sindaco ha chiesto un parere in merito se sia possibile assumere a tempo indeterminato personale di Polizia Municipale (P.M.) nel limite della spesa sostenuta nell’anno 2016 per detto personale, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione negli anni successivi al 2016.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 5/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio 2020, hanno ribadito, richiamando quanto previsto dall’art. 35 bis del d.l. 113/2018 e quanto chiarito dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 90/2019, che i trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere considerati risparmio utile ai fini del calcolo delle capacità assunzionali dell’ente, poiché il loro costo permane in capo all’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 5 – 19
 
 https://www.self-entilocali.it

Tassazione separata degli emolumenti arretrati

La nota di lettura sintetica Anci sulle principali novità contenute nel decreto milleproroghe

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto Milleproroghe, è stato approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera lo scorso 13 febbraio ed ora è all’esame dell’Aula, dove il Governo ha posto la questione di fiducia che verrà votata il 19 febbraio.
In questa nota di lettura Anci si sintetizzano di seguito le principali disposizioni d’interesse dei Comuni approvate, rinviando gli approfondimenti a successiva e dettagliata nota di lettura di tutte le norme che hanno impatto su Comuni e Città Metropolitane.

Nuovo coronavirus: Decalogo Iss e Ministero con Regioni, Ordini professionali e società scientifiche

Il poster e il pieghevole con il decalogo sono stati messi a punto, per informare correttamente i cittadini, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della salute ed hanno raccolto l’adesione degli ordini professionali medici e delle principali società scientifiche e associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni.

In dieci punti sono state riunite le principali indicazioni di prevenzione contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 e le più frequenti fake news circolanti, puntualmente smentite.

Chiunque desideri scaricare il decalogo, e/o diffonderlo sui social o “fisicamente” sotto forma di poster o pieghevole, può farlo attraverso i siti dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.

“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i comportamenti, che devono essere basati su informazioni corrette. Oggi il virus non circola nel nostro paese, ma seguire le misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e anche altre patologie infettive – ha commentato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro -. Questo ‘decalogo’ rappresenta anche un bell’esempio di come istituzioni e professionisti garantiscano risposte unitarie ad una possibile minaccia per la nostra salute”.



Leggi il poster

Leggi il pieghevole


data di pubblicazione: 17 febbraio 2020, ultimo aggiornamento 17 febbraio 2020
Tratto da:http://www.salute.gov.it

Esenzione non al seguito (cinture di sicurezza)

Qualche giorno fa, in una delle tante chat di cui  mi onoro di essere amministratore è emersa una discussione che ha offerto parecchi spunti di riflessione da parte dei colleghi.

Nella fattispecie, è stato chiesto da un collega:
"se per un soggetto che alla guida di un veicolo (o anche un passeggero), che non indossa le cinture, ma asserisce di essere titolare di esenzione medica, che non ha al seguito, si procede con il 180 cds (anche se non contempla tale ipotesi), oppure si sanziona con il 172,c1-10, e poi se il tizio mostra esenzione, si annulla il verbale in autotutela".

A parere dello scrivente abbiamo assistito, nel tempo, ad un uso contorto dell'art. 180, comma 8, del C.d.S. (vedi post sull'argomento).
Il C.d.S. pero' si limita a dettare delle norme ben codificate che non permettono di poter agire in autonomia e in contrasto con quanto già espressamente previsto dallo stesso.

Pertanto, non ci possono essere dubbi nell'asserire che, un soggetto che trovasi alla guida di un veicolo (anche se passeggero) che non fa uso delle cinture deve essere sanzionato se non esibisce l'esenzione a richiesta degli organi accertatori, pur se  dichiara di esserne in possesso.

Nessun invito ai sensi del 180, comma 8, C.d.S. (tutta al piu' quello di andare a pagare) e nessuna autotutela nel caso di presentazione successiva all'accertamento.

Il soggetto puo' presentare ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla norma.

Dispositivi antiabbandono:modalita' di attribuzione del contributo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 gennaio 2020
Modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122. (20A01009) (GU Serie Generale n.39 del 17-02-2020)

Decreto-legge milleproroghe e uso dei Monopattini

Il decreto-legge n.162/2019 (cd. decreto milleproroghe) è un provvedimento che prevede la proroga di una serie di termini legislativi e varie disposizioni sostanziali in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature.

I messaggi di insulti diffusi in una chat privata non equivalgono a diffamazione

Il Tribunale di Firenze ha stabilito che gli insulti inviati privatamente ad altri colleghi non hanno rilevanza sul piano disciplinare.

Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con la sentenza del 16 ottobre 2019 ha accolto il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per aver diffuso in un una chat privata di Whatsapp, condivisa con altri colleghi, dei messaggi vocali dai contenuti minatori e razzisti nei confronti del proprio superiore gerarchico e di altri dipendenti.

Dall’istruttoria è emerso che i messaggi diffamatori erano stati effettivamente inviati dal ricorrente, ma all’interno di una chat chiusa, alla quale potevano partecipare solo determinati soggetti ammessi, che nel caso di specie erano una ristretta cerchia di colleghi di lavoro.

Il Tribunale ha messo in rilievo la distinzione, che era già stata fatta emergere dalla Corte di Cassazione nel 2018, tra messaggi diffusi pubblicamente via web, ai quali può avere accesso una pluralità indistinta e potenzialmente illimitata di utenti, e messaggi scambiati su piattaforme ad accesso limitato, come nel caso in esame. La Suprema Corte aveva affermato: "l’invio di messaggi riservati ai soli ai partecipanti a una chat è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale".

Anche secondo il giudice fiorentino, mentre gli insulti diffusi pubblicamente acquisiscono natura diffamatoria e ingiuriosa, i messaggi offensivi trasmessi in chat privata non equivalgono a diffamazione, in quanto espressione del diritto di corrispondenza privata tra colleghi di lavoro. Per queste ragioni, l'invio di messaggi di ogni tipo avvenuto privatamente nelle chat a numero chiuso "porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria", pertanto, oltre che non costituire diffamazione, non costituiscono nemmeno violazione dell’obbligo di fedeltà e perciò non possono avere alcun rilievo sul piano disciplinare.

Per queste ragioni, il Tribunale ha concluso che il fatto non sussiste per mancanza dell'elemento materiale, annullato il licenziamento e ordinato al datore di lavoro di reintegrare il dipendente e di pagargli le retribuzioni nel frattempo maturate. 
https://www.brocardi.it

Un passo della sentenza del  Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con la sentenza del 16 ottobre 2019:
Ne consegue, in base ai principi dettati dalla citata Cass. 21965/2018, l'insussistenza del fatto addebitato; infatti, secondo tale orientamento ermeneutico, trattandosi di messaggi vocali indirizzati
a un gruppo chiuso, e quindi insuscettibili di diffusione all'esterno, sono equiparabili a corrispondenza privata, e non possono configurare atti idonei a comunicare o diffondere all'esterno affermazioni offensive, discriminatorie o minatorie, con conseguente insussistenza di fatto connotato dal carattere di illiceità.Ne deriva, per la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 18418/2016; 13383/2017; Cass. 12102/2018), l'applicabilità dell'invocata tutela reintegratoria di cui all'art. 3, II co., D.Lgs. 23/2015; non emerge dagli atti un aliunde perceptum detraibile dall'indennità risarcitoria xxxxxxx va quindi condannata a reintegrare xxxxxxxxxx nel posto di lavoro, e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (per l'importo di € 1.623,91 mensili, come da conteggio di parte ricorrente non contestato) dal 4.9.2018 fino al giorno dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a dodici mensilità, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali dal 4.9,2018 al giorno dell'effettiva reintegrazione.

Dal 30 giugno 2020 il pagamento di tasse, multe e tributi con PagoPa diventerà obbligatorio

 PagoPA: dal decreto Milleproroghe ancora un rinvio (questa volta breve) per le P.A.
 
Domanda
Il mio Ente non ha ancora aderito al sistema ‘PagoPa’ per l’incasso delle proprie entrate. Ma qual è il termine ultimo per farlo?

RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

Deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello (disegno di legge)

Guida in stato di ebbrezza.Ubriaco provoca un incidente mentre parla al telefono: corretto convalidare l’arresto


Il Tribunale  ha convalidato l'arresto facoltativo (operato  dalla P.G. nella flagranza del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.), nei confronti di un soggetto ubriaco alla guida, con il telefono in mano e ad una velocità eccessiva che provoca un incidente stradale. 

EQUO INDENNIZZO POLIZIA LOCALE

Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.
FRESCA FRESCA DI GIORNATA!!!
Circolare n.6 del 14 febbraio 2020

Aggiornate le linee guida per i corsi di formazione degli addetti alle notifiche a mezzo posta di atti giudiziari

Il Ministero della giustizia ha reso noto l’aggiornamento del 5 febbraio 2020 del testo delle linee guida relative ai corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Il Ministero della giustizia ha reso noto il nuovo testo delle linee guida che sostituisce la precedente pubblicazione del 12 marzo 2019 relativa ai corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
L’aggiornamento del 5 febbraio 2020 prevede la gestione dei corsi di formazione in capo alle società titolari di licenza individuale speciale di cui all’art. 1 d.m. 19 luglio 2018 del MiSE, con l’obbiettivo di garantire una completa e adeguata formazione degli addetti all’accettazione, al recapito e alla consegna degli atti in materia di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
I corsi avranno la durata complessiva di 40 ore e saranno articolati in due sessioni, di 20 di teoria e 20 di attività pratiche, con prova di esame finale.

www.dirittoegiustizia.it

Multe: opposizione accolta se il Prefetto non si costituisce

Il Giudice di Pace di Avellino rammenta che, nel giudizio di opposizione avente ad oggetto il verbale, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la fondatezza dell'azione
(Giudice di Pace di Avellino nella sentenza n. 260/2020, depositata il 6 febbraio 2020)

Sicurezza urbana integrata, da oggi in Toscana una legge ad hoc


La sicurezza urbana integrata ha in Toscana una legge ad hoc, approvata oggi dal consiglio regionale. Misure come la videosorveglianza, i vigili di prossimità, le iniziative di rigenerazione sociale urbana che da anni sono oggetto di una sperimentazione in tutta la regione, adesso hanno una cornice normativa. E rappresentano un modello tutto toscano.

Distinzione tra tettoie e pergolati

Il TAR Milano, in ordine alla distinzione tra tettoie e meri pergolati, ricorda che:
 il pergolato è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone”. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa”, e, in particolare, deve ritenersi intervento “senz’altro asservito a permesso di costruire
 

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