La disciplina del commercio su aree private è disciplinata dalla Legge 114/98 cosi' come modificata dal decreto legislativo 59/10 (direttiva servizi) e da eventuali normative regionali che di solito non si discostano dalla normativa nazionale. Eventuali discordanze, anche in termini di superfici di vendita, devono essere lette sulla base dei generali principi stabiliti da quella statale (Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 27 agosto 2019, n. 5902).
L'apertura di una grande struttura di vendita senza autorizzazione comporta la sanzione da €. 2.582,00 a €. 15.493 (P.M.R. €. 5164,00), ai sensi dell' art. 9, comma 1, e art. 22, comma 1 e 6 della Legge 114/98.
L'accertamento di tale violazione comporta anche la CHIUSURA IMMEDIATA ma non da parte dell'Organo di vigilanza ma dal Dirigente del SUAP, avvisato prima telefonicamente e poi con apposita nota informativa.
Ovviamente l'apertura del suddetto esercizio comporta e può' comportare una serie innumerevoli di altre sanzioni che qui ometto (titoli edilizi,prevenzione incendi, registrazione sanitaria, mancanza di VAS, sicurezza sul lavoro ecc)