Legislazione sulle attività commerciali > Produttori agricoli

 NORMATIVA ____________________________________________________________
DECRETO 14 giugno 2011.
Adozione dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alle linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.
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 LEGGE 5 aprile 2011, n. 5 (Regione Sicilia).
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale
"Stralcio"
Art. 6.
Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. L’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 22 - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.
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 Legge n.122/2010 che modifica la legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed introduce, con l'art. 49 la Segnalazione certificata di inizio attività - Scia 
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DECRETO 6 novembre 2009 REGIONE SICILIA.
Semplificazione della dichiarazione di inizio attività per la produzione primaria di cui al decreto 27 febbraio 2008, relativo a linee di indirizzo e modalità procedurali attuative del regolamento CE n. 852/2004, ai fini delle registrazioni delle attività alimentari.
Modello
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA` (D.I.A.) AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLE
IMPRESE ALIMENTARI (REGOLAMENTO CE N. 852/2004)
DECRETO 6 NOVEMBRE 2009 DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITÀ:
SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA
PRODUZIONE PRIMARIA DI CUI AL DECRETO 27 FEBBRAIO 2008
ALLO SPORTELLO UNICO DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL
COMUNE DI __________________
Oggetto: Decreto 6 novembre 2009 dell’Assessorato Regionale alla Sanità.
Registrazione delle attività alimentare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n° 852
del 2004 e dell’art. 31 del Regolamento CE n° 882 del 2004.
Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________________
(prov. di ___________) il ______________ e residente a _________________________ (prov. di
__________) in via _________________________ n° ____________ nella qualità di titolare
dell’azienda agricola omonima, nonché di operatore del settore alimentare operante nell’ambito
della produzione primaria, ai sensi del Decreto 6 novembre 2009 dell’Assessorato alla Sanità,
CHIEDE
che venga effettuata la registrazione dell’attività alimentare, esercitata dalla sottoscritta nell’ambito
della propria azienda agricola, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n° 852 del 2004 e dell’art. 31
del Regolamento CE n° 882 del 2004.
A tal fine e scopo comunica i dati relativi all’attività esercitata così riassunti:
1. DENOMINAZIONE: __________________________________________
2. RAGIONE SOCIALE: ________________________________________
3. CODICE FISCALE: __________________________________________
4. PARTITA IVA: ______________________________________________
5. SEDE OPERATIVA: _________________________________________
6. SEDE LEGALE: ____________________________________________
7. TIPO DI ATTIVITA’:
• __________________________________CODICE ATECO: _______________
• __________________________________CODICE ATECO: _______________
• __________________________________CODICE ATECO: _______________
• __________________________________CODICE ATECO: _______________
8. DATA DI INIZIO ATTIVITA’: __________________
9. FASCICOLO AZIENDALE: n° di validazione ________________
IL RICHIEDENTE
________________________________________
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________ (prov. di Enna) il
__________________ e residente a _________________ (prov. di __________) in via
_________________ n° ______, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett.
a), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 (certificazione antimafia),
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
dichiarazioni mendaci, di formazione e/o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di possedere i requisiti di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive
modificazioni.
IL DICHIARANTE
Autenticazione Firma ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
(in alternativa all’autenticazione, allegare copia di un documento d’identità)
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Decreto 20 Novembre 2007 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.(GU n. 301 del 29-12-2007)
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Circolare Assessoriale 9 ottobre 2003, n. 8 Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 novembre 2003, n. 49.Con Circ.Ass. 9 febbraio 2004, n. 1 sono state apportate modifiche alla presente circolare.

"Stralcio"
Sono pervenuti a questa Amministrazione diversi quesiti circa alcune modalità applicative della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e comportamento tra le amministrazioni
comunali, si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alle sottoelencate
problematiche.
Art. 2, comma 2, lettera d), legge regionale n. 28/1999. Produttori agricoli
La norma in argomento prevede che nel territorio della Regione le disposizioni contenute nella
legge regionale n. 28/1999 non si applicano ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali
esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla
legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e
successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita per il tipo di organizzazione e le
modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola.
Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, avente ad oggetto: orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è stato
sostituito il contenuto dell'art. 2135 del codice civile con la ridefinizione dell'imprenditore agricolo
e delle attività che possono essere svolte dal medesimo.
Pertanto, nel caso di attività di vendita svolta da imprenditori agricoli e loro associati occorre fare
riferimento al predetto decreto e non più alla legge n. 59/1963.
Si ritiene, infatti, che il predetto decreto legislativo in virtù del rinvio dinamico alla normativa
nazionale previsto dalla legge regionale n. 28/1999 trovi applicazione nel territorio della Regione
siciliana.
In ordine ai requisiti previsti per l'esercizio della suddetta attività si richiama, in particolare, il
parere del MAP prot. n. 547636 del 5 febbraio 2003.
Con il suddetto parere il Ministero, sebbene confermi che il predetto decreto legislativo n.
228/2001, nel prevedere l'istituto della comunicazione non fa esplicito richiamo al possesso dei
requisiti dei locali nei quali esercitare, al rispetto dei regolamenti di polizia urbana annonaria ed
igienico-sanitaria, ai regolamenti edilizi e alle norme urbanistiche, nonché quelle relative alla
destinazione d'uso degli stessi, ritiene comunque che il rispetto dei predetti requisiti è
imprescindibile ove i medesimi facciano riferimento all'esercizio dell'attività commerciale.

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- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
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  -CIRCOLARE N. 3472/C  del 18 novembre 1999  (OGGETTO : contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda - Articolo 2556 c.c. - Applicabilità ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), agli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e alle società semplici (art. 2251 c.c.)).
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 - Legge 26 luglio 1965, n. 976 .Interpretazione autentica della legge 9 febbraio1963, n. 59
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- Legge 14 giugno 1964, n. 477 recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti 
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- Legge 9 febbraio 1963, n. 59.Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti 

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La vendita diretta dei prodotti agricoli (in sintesi):
Le principali innovazioni possono così riassumersi:
 Possibilità per “gli imprenditori agricoli, singoli o associati” di esercitare la vendita diretta dei “prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende”.
 Diritto di esercitare la vendita diretta “in tutto il territorio della Repubblica” “previa comunicazione” al Comune, “decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”(ora SCIA).
 Possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalità del “commercio elettronico”.
 Estensione della disciplina prevista dall’articolo 4 anche alla “vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”.
 Conferma della specialità della normativa in materia di vendita diretta, cui “continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114” sul commercio, salvo che “l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettive
aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società”.
ecc.ecc.

Sicurezza stradale:Controlli telematici prima degli esami per le patenti di guida

Procedure di scambio informativo tra ministero dell'Interno e dei Trasporti sui dati necessari a rilasci e revoche

I sistemi informativi delle amministrazioni dell'Interno e dei Trasporti saranno collegati in via telematica per garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio delle patenti di guida e l'acquisizione di quelli relativi alla loro revoca.
Lo stabilisce il decreto del ministero dell'Interno 24 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre ed in vigore dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, per consentire la sperimentazione delle procedure di scambio delle informazioni. Lo scambio delle informazioni avverrà tra il sistema informativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzato e amministrato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e quello del ministero dell'Interno, realizzato e amministrato dal Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

La procedura prevede che il ministero dei Trasporti trasmetta al ministero dell'Interno, entro i dieci giorni lavorativi precedenti alla data della prova pratica per il conseguimento della patente di guida, l'elenco dei candidati; il ministero dell'Interno provvede a rendere disponibile alle prefetture il sistema per la trasmissione, in via telematica, delle informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio delle patenti, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le sedute di esame.

Alle prefetture affluiscono infatti le informazioni, per mezzo del collegamento telematico con il sistema informativo del casellario giudiziale e delle questure, le quali provvedono entro le 24 ore successive alla richiesta mediante risposta positiva o negativa della sussistenza del requisito ostativo; dopo aver provveduto alla cancellazione di quelli non pertinenti, le prefetture procedono alla lettura dei dati, per verificare l'eventuale sussistenza di situazioni ostative, e alla trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio delle patenti di guida ai soggetti per i quali non sussistono i requisiti.

FONTE: MINISTERO DELL'INTERNO  15.11.2011


Fuochi d’artificio: la normativa e' cambiata

Girovagando su internet ho trovato l'ottima guida sui "Fuochi d'artificio" da parte del Gen.le ROMANO SCHIAVI che voglio riproporvi perchè mi pare fatta molto bene e che approfondisce di molto la normativa.Il decreto a cui fa riferimento è quello del 9 agosto 2011 “Vendita al dettaglio dei manufatti pirotecnici ‘ex declassificati”(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26 agosto 2011).
-decreto legislativo n. 58 del 04.04.2010;
Allegati:
Scarica questo file (allegato 1 al Decreto 9 agosto 2011.pdf)-allegato 1 al Decreto 9agosto2011.pdf;
Scarica questo file (Tabella decreto 9 agosto 2011.pdf)-Tabella decreto 9 agosto 2011.pdf;
Tra le novità più importanti:
  1.  è consentita la vendita solo dei singoli artifici pirotecnici se scoppianti, fischiettanti o crepitanti inseriti nella categoria V gruppo D. Vale a dire le stelline, vulcanetti ed in ogni caso vendibili solo ai maggiorenni. La vendita a minorenni è assolutamente vietata;
  2.  nell' etichettatura di detti manufatti va indicata la data di confezionamento e scadenza, il luogo di produzione (si possono vendere fino a fine anno le vecchie scorte);
  3. i fuochi d’artificio del tipo “Petardo” e del tipo “Razzo” sono stati inseriti nella categoria V, gruppo C, vale a dire destinati esclusivamente ad uso professionale, quindi non più vendibili liberamente;
  4. l' individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici;
  5. l' aggiornamento degli allegati A, B e C del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  6. la  classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973;
  7. I NUOVI QUANTITATIVI DI PRODOTTO ESPLODENTE DETENIBILI IN UN ESERCIZIO DI MINUTA VENDITA (in base alla cubatura del locale, fermo restando il limite massimo di 200 kg. di prodotto detenibile fissato dal Decreto 23 Settembre 1999);
  8. POSSIBILITA’ DI SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI ESPLODENTI ASSEGNATI IN LICENZA, CON ALTRI;
  9. POSSIBILITA’ DI AUMENTARE IL CARICO DI PRODOTTO ESPLODENTE NEGLI ESERCIZI ISOLATI;
  10. EQUIVALENZE FRA POLVERI E POLVERI IN CARTUCCE;
  11. l'aggiornamento delle autorizzazioni entro 24 mesi
  12. e TANTO ALTRO ANCORA....
  
LE ULTIME NOVITÀ IN FATTO DI PIROTECNIA ED ALTRO
Nel giro di circa un anno sono usciti due decreti importantissimi che hanno interessato i pirotecnici e le minute vendite. Per primo, il decreto che ha sancito il recepimento la normativa europea. Su questo, non c'è nulla da eccepire, visto che siamo in Europa. Con questo decreto, visto che l'Italia non può rinunciare al suo TULPS, avremo pertanto tre classifiche per uno stesso prodotto esplodente: una per detenerlo, una per trasportarlo ed una per venderlo. L'unico appunto che si può fare è che è stato adoperato il termine "categoria" in modo che quando si parlerà per esempio di "terza categoria" non si saprà se si parla di detonatori o di artifici da vendere col porto d'armi. Si poteva parlare di "classe". Personalmente ho supplito nei miei testi, aggiungendo al termine "categoria" la sigla "eu".
Occorre far notare, inoltre, che anche nel testo integrale europeo compare, fra i divieti, oltre a quello di impiego di qualsiasi prodotto che non sia polvere nera e miscela lampo, anche quello degli "esplosivi militari". Pare evidente che il divieto all'impiego di qualsiasi prodotto che non fosse nera etc, escludesse anche gli esplosivi militari che, oltretutto, non esistono. Mi ha riferito il deputato eu portoghese incaricato di stilare la normativa, che a volere la cosa di così strabiliante importanza, sia stato il rappresentante italiano che non era un tecnico, ma un funzionario di polizia. Col termine "militare" si era cercato di aggravare, in passato, la posizione di un bieco e malvagio pirotecnico che introduceva prodotti che li contenevano dalla Cina, poi assolto dal Tribunale che non ha creduto alla validità dell'attributo.
Il secondo decreto, invece, conseguente al primo, serviva anche per introdurre quel Regolamento previsto dalla Legge 272/2002 e che doveva uscire entro sei mesi, per sancire il destino dei prodotti di libera vendita divenuti, per volere dell'Europa, "prodotti esplodenti" a tutti gli effetti.
Il ministero, tuttavia, ha approfittato per introdurre nel Decreto quanto più poteva, con modifiche al Regolamento di P.S. ed ai suoi allegati compreso il capitolo sesto relativo alle minute vendite di cui ha sostituito ben tre articoli (per dimostrare quanto erano stati minchioni coloro che avevano stilato il precedente Regolamento ma facendo, in realtà solo aggiunte per lo più "improprie e fuori posto).
Secondo me, il TULPS con relativo Regolamento, invece, è stato indubbiamente creato da scienziati e fatto, pertanto, molto bene. L'unica pecca è dovuta al fatto che sia rimasto qualcosa di un precedente testo e che sia stato frutto di particolari contingenze riferibili ai tempi in cui Testo e Regolamento furono redatti.
La attualmente assurda equivalenza di 5 kg. di polvere per 1500 cartucce da fucile, che nessuno si è mai sognato di cambiare a livello di deposito, era dovuta al fatto che il Regolamento considerava ancora le prime cartucce dei Vetterli caricate con la polvere nera.
L'esistenza di un coefficiente anche per i clorati che nel resto del mondo non sono esplosivi, risiedeva nel fatto che all'epoca, per questioni di autarchia, erano di grande diffusione le "chedditi", esplosivi a base di clorati che oggi nessuno si sognerebbe più di allestire.
éla movimentazione delle casse era fatta esclusivamente a mano ed i corridoi vicino ai muri delle riservette, oggi realizzati anche quando non più necessari, erano unicamente realizzati per farvi passare il soldato che, assieme ad un altro potesse sollevare e trasportare il proiettile attraverso un'asta con gancio centrale da inserire nel tappo "a golfare".
Le cose nel regolamento erano dette in maniera semplice e la loro efficacia dimostrata in numerosi fatti che hanno avuto modo di verificarsi e sperimentata in 4 anni di guerra.
Poche cose da aggiungere o modificare, quindi, senza l'intervento di quelle circolari che hanno stravolto il senso delle Leggi senza beneficio alcuno per la salute pubblica. Prendiamo ad esempio il riconoscimento dei prodotti pirotecnici. Il Regolamento nell'allegato A, comprendeva tali prodotti in due voci indicando i componenti leciti e quelli no. Il riconoscimento voluto dalle circolari per qualsiasi variazione di peso e colore dei fuochi di guarnizioni è stata un po' il doppione della catalogazione delle armi perché è servita solo a far soldi a chi, magari senza titoli, preparava le schede e a creare situazioni per delinquere da parte dei pirotecnici, senza senso e senza utilità per la sicurezza degli operatori. Non bastavano i limiti imposti dalle direttive europee?
Conseguente al depauperamento culturale avvenuto nel tempo e della minore possibilità di dedicarsi a tempo pieno al lavoro sono le modifiche apportate alle Leggi, di cui l'ultimo decreto è testimone. A parte il riconoscimento che in una minuta vendita è possibile trattare tutti i gruppi della V categoria, (ma si potrebbe trattare di una cosa involontaria) l'ultimo decreto è stilato infatti in maniera disorganica in modo da renderlo anche di difficile lettura. Non per nulla il Giudice Mori che lo ha presentato nel suo sito, ha detto: "per adesso non ci ho capito niente". Le aggiunte sono state infatti immesse dove capitava e con riferimenti a capitoli e paragrafi diversi che occorre andare ogni volta a cercare, perdendo tempo e rischiando di perdere il filo del discorso. Ma, questo, è un peccato di forma, veniale rispetto ad altri capitali. Alcuni errori sono addirittura incomprensibili. Come si fa a parlare, per esempio di detenzione di prodotti di V categoria gruppo E in quantità illimitata quando poi si fissa un limite di kg. di 3,5 al metro cubo? Per la prima volta si pone un limite all'infinito. Bastava dire "V categoria gruppo E limitata ai metri cubi disponibili" (per i soli rivenditori, naturalmente). Anche questo, tuttavia, può essere giudicabile a livello di lapsus e quindi non grave. La limitazione del numero degli inneschi può essere stata suggerita da un incidente successo presso una ditta che li fabbricava, ma si suppone che il redattore della legge sapesse che il fatto era stato creato dall'arcaico e sconsiderato sistema di conservarli in sacchi di plastica con migliaia di esemplari e che il fatto non sarebbe capitato con le stesse capsule condizionate negli imballi di oggi, che evitano la loro detonazione in massa. Tanto meno ciò potrebbe verificarsi con i bossoli innescati.
Dove invece il relatore ha dimostrato di non aver capito lo spirito della vecchia Legge si riscontra in un errore gravissimo, perché interessa in maniera grave la salute del cittadino, riguardante le strutture che deve avere un esercizio di minuta vendita anche se per gli armieri può andare benissimo. La vecchia legge parlava di pareti in "mattoni pieni doppia testa o di altra struttura equivalente (REI 120); "REI 120" fra parentesi è stato aggiunto in un secondo tempo e non ho neanche contestato la variazione. Questo, evidentemente, per mettere in luce la resistenza meccanica in un locale che può anche essere all'intero di un palazzo e circondato a sinistra e a destra, dietro, sotto e sopra, da civili abitazioni e destinato a contenere anche polveri o materiali di IV categoria che, in caso di incendio possono creare una certa spinta sulle pareti. La resistenza al fuoco REI 120 di cui parla il decreto senza altre precisazioni, può essere oggi ottenuta con particolari materiali di limitata resistenza o addirittura con particolari intonaci. Perché il vecchio redattore della legge ha parlato di mattoni pieni? Perché i materiali di uguale resistenza con l'aggiunta di "REI 120" fra parentesi è stato aggiunto dopo? Il sottoscritto ha effettivamente sfruttato questa prima infelice aggiunta per far concedere ugualmente licenza quando la parete del locale con l'esplosivo non fosse confinante con locali altrui, ma interna all'esercizio. Per i soffitti che hanno necessariamente una resistenza meccanica perché altrimenti chi vi cammina sopra cadrebbe di sotto magari solo perché caricato delle borse per la spesa, il problema non sussiste ma non per le pareti che sono spesso solo tamponate con l'intromissione, al massimo, di pannelli di coibentazione termica ed acustica. Che comunque il legislatore attuale non avesse chiaro il concetto ispiratore di chi aveva realizzato nel 73 la prima sostanziale modifica riguardante le minute vendite, appare evidente quando si parla degli esercizi isolati. Il decreto 1973 è nato in conseguenza del disastro al Prenestino a Roma e quindi con gli effetti di un'esplosione di fuochi artificiali sotto gli occhi. Il Legislatore dell'epoca, quindi ha creato locali con strutture ed una distribuzione del carico tali da poter contenere gli effetti di un incendio e di una eventuale deflagrazione; e se si è preso la responsabilità di farlo vuol dire che la formula era quella giusta. Conoscevo il tecnico dell'epoca e conosco l'attuale e posso, quindi, apprezzarne le abissali differenze.
Un deposito di esplosivi ha caratteristiche assolutamente diverse da un locale di minuta vendita, in quanto può sussistere solo a determinata distanza da elementi impeditivi esterni ed interni ed è strutturato con materiali il più leggeri possibile per non offrire intasamento e per non avere ricadute pericolose in caso di esplosione. Ebbene, se l'attuale legislatore fa riferimento per il calcolo delle distanze di un locale di minuta vendita da altri elementi esterni alle formule previste per un deposito inventando coefficienti senza testarne la validità, significa che ha voluto impressionare gli allocchi con delle formule che contengono una radice quadrata, ma che, in realtà, non ha capito un c....o !
Insomma, per finire con un esempio, si rappresenta un caso limite che rende l'idea di quanto è stato così macchinosamente costruito. Il nuovo decreto concede di triplicare le quantità detenibili alla condizione che le distanze da un altro elemento "penalizzante" siano quelle risultante dall'applicazione della formula d = Kc" dove K va rilevato dalla nuova tabella dei coefficienti K con cui è stato corretto il cap. IV dell'allegato B, da assegnare nel calcolo delle distanze di sicurezza. Il valore di tali coefficienti, se l'esercizio è ubicato in una città con più di 10.000 abitanti, è K=12 per le polveri infumi e per le cartucce (calcolate con l'equivalenza 1500 cartucce = 5 kg. di polvere valida tuttora per i depositi; ma anche considerando l kg per 560 cartucce salterebbe fuori una bella distanza) K=8 per la polvere nera e artifici con effetti di scoppio e K=6 per i prodotti illuminanti una volta affrancati, addirittura, dalla legge sugli esplosivi.Il che sta a significare che per triplicare il numero delle cartucce detenibili corrispondenti a 600 chili a Milano, città che pare superi i 10000 abitanti (ma anche a Gallarate), occorrerebbe una distanza non inferiore a 400 metri da qualsiasi elemento penalizzante. Per fortuna il nuovo decreto avverte che se fra l'esercizio e l'elemento "penalizzante" c'è una montagna (ostacolo naturale) allora i coefficienti possono essere dimezzati. A Milano, quindi, un esercizio isolato posto dietro la montagnola delle immondizie (che non è naturale ma va bene lo stesso), per avere il triplo del carico possibile di cartucce dovrebbe avere un elemento penalizzante a non meno di 200 metri dietro la montagnola, ma pur sempre a non meno di 400 nelle direzioni non defilate dalla montagnola. E questo, realizzando una struttura di 171 me quando, con la sola presenza della recinzione ed una struttura di soli REI 90 potrebbe avere un carico illimitato di cartucce con una distanza di rispetto di soli 50 metri o meno con qualche altro provvedimento in più (DM 2001).
Ridiamoci su!
oooooo
Rappresento ora quanto avevo scritto in precedenza sugli esercizi isolati e che l'illuminato rag. presidente dell'antiarmieri, cui avevo affidato lo scritto per discuterlo in Commissione, per primo non ha capito o non ha voluto o potuto portare avanti.
13.    ESERCIZI ISOLATI.
Negli esercizi isolati la Legge consente di triplicare le quantità senza porre altre condizioni che non sia quella dell'esistenza della cubatura necessaria in base al tipo di prodotto. In un esercizio isolato pertanto si potrà arrivare a detenere 600 Kg. di prodotto di cui 75 di polvere 60 di IV e 60 di V/C che potranno divenire 90 e 120 in assenza di polveri di I categoria.
Difficile, ma non per chi usa il dizionario, dare un corretto significato di "isolato". A parere del sottoscritto, isolato non è solo il pino solitario o il casolare sperduto in mezzo alla campagna, ma anche un esercizio separato da altri corpi di fabbricato diviso magari da giardini ed abitato dal solo titolare di licenza, sistemato alla periferia di un paese. Questo, se non altro, per creare una differenza con un ipotetico ma realizzabile esercizio affacciatesi in piazza del Duomo a Milano, circondato da civili abitazioni.
Questo il parere espresso dal sottoscritto, anche al Ministero, a proposito degli ESERCIZI DI MINUTA VENDITA "ISOLATI" nel secolo scorso, ma recepito in maniera diversa solo ora, per demerito di chi era delegato a portarlo avanti.
"Il cap. VI dell'allegato B al Regolamento di PS art. 1.4 dice che "negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti" e che "oltre tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato". In pratica, la Legge dice, semplicemente, che per detenere prodotti esplodenti aldilà di quelli previsti per la minuta vendita occorra una licenza di deposito. Altrimenti, visto che il cap.IV non è applicabile ad una minuta vendita (per via delle recinzioni, della guardiania, delle strutture, etc), sarebbe stato specificato che "oltre tale limite trovano applicazione le distanze di sicurezza previste dal cap. IV".
Nell'art.2.2., dello stesso capitolo VI si dice infatti che " negli esercizi isolati" (la legge non dice "località isolata"!) si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati" ma senza ulteriore accenno al capitolo IV.
D'altronde, non c'è, né può esistere relazione fra locali di minuta vendita e depositi di esplosivi che implicano, tra l'altro, tipologie costruttive completamente diverse. I locali di minuta vendita, infatti, sono ubicabili in pieno agglomerato urbano ed anche in un condominio con abitazioni sovrastanti sottostanti, retrostanti, laterali, anteriori e posteriori, ma hanno, a differenza dei locali deposto previsti dal cap. IV in cui tutto deve essere leggero per evitare l'intasamento e proiezioni pericolose, strutture di determinata resistenza meccanica ed al fuoco e cubature per Kg. di esplosivo tali da circoscrivere gli eventuali effetti di un incendio.
Sarebbe poi assurdo che per un quantitativo di 200 Kg. di prodotto si possa avere un locale confinante da tutte le parti con abitazioni e separato da esse solamente da muro di mattoni a doppia testa e che per 201 Kg. (perché non è detto che i quantitativi debbano essere per forza triplicati o che tutti i tipi di prodotto lo debbano essere) si debba interporre una distanza di 42,5 metri (o 56,7 metri in presenza di polveri o 176 metri in città1) nonostante che i muri perimetrali di un edificio "isolato" siano normalmente di resistenza meccanica superiore a quello dei muri a doppia testa in quanto si tratta di muri portanti.
Per i laici o per coloro che si spaventano delle quantità perché non hanno avuto modo di testare gli effetti di 200 Kg. di prodotti vendibili in una minuta vendita, occorre ricordare che "esplosivo" e "prodotto esplodente" non sono la stessa cosa e che 200 Kg. di polvere in cartucce non producono gli stessi effetti di: 200 Kg. di tritolo; altrimenti occorrerebbe mettere sotto inchiesta chi ha stilato il D.M. 23.9.99.
Le cartucce infatti, classificate 1.4.S, sono "materie ed oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo".
Le cartucce costituiscono anche "materie o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nelle immediate vicinanze del collo".
Il tritolo invece, rientra fra le "materie o oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa". (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)
Si ricorda anche, per avere termini di confronto, che un autoarticolato non particolarmente attrezzato e senza autista munito di patente ADR carico di cartucce, può tranquillamente circolare in strade affollate o sostare sottocasa e che una semplice muro tagliafuoco consente la detenzione di un carico illimitato di cartucce, diciamo mille miliardi per dare una idea, a 50 metri da qualsiasi impedimento esterno.
Il discorso vale anche per gli altri prodotti di una minuta vendita che, comunque, non possono arrivare alle quantità previste per le cartucce.
In definitiva, un esercizio "isolato" e cioè non confinante con altri locali e non affacciatesi direttamente nella pubblica via come più frequentemente può capitare nelle periferie (in cui le case sono circondate da giardini e recintate), offre tali e tante garanzie di sicurezza in più rispetto a quelli all'interno di un edifìcio, da giustificare un aumento dei quantitativi detenibili fino a tre volte, alla sola condizione dell'esistenza della prescritta cubatura per chilogrammo di prodotto esplodente. Pare evidente che strutture particolarmente robuste e le distanze che non debbono comunque essere quelle previste per i depositi normati dal capitolo IV, possono orientare meglio sui massimi consentiti.


Vendita e/o trasporto di pane in forma ambulante

Mi capita spesso di leggere nei giornali di sanzioni comminate  per la vendita di pane  in forma ambulante ritenuta abusiva (a prescindere....),  oppure di leggere in alcuni siti di categoria notizie del tutto infondate  (per es. leggi qui oppure qui) o addirittura trovare veri e propri regolamenti comunali che ne vietano la vendita (leggi qui all'art.7 del regolamento)
Vediamo di fare un po' di chiarezza:

L'art. 26 della Legge 4 luglio 1967, n. 580  così stabiliva "E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti". Il  divieto era stato riconfermato dal comma 5 dell’art. 10 del D. M. 26 giugno 1995 che cosi' recitava" Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di alimenti e bevande da leggi speciali e da regolamenti, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge 4 luglio 1967, n. 580".
Con l'uscita del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114  è stato abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari (art. 30, comma 5).

Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, la vendita di pane in forma ambulante  non è vietata a prescindere,  ma bisogna sempre tener presente quanto segue:
  1. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento (art. 26 della  Legge 4 luglio 1967, n. 580);Per questa violazione, Salvo che il fatto costituisca più grave reato,  la sanzione è quella prevista dall'art. 44, lett. b) della stessa legge che  è fino a €.309,00 (sanzione ridotta €. 103,00); 
  2. la vendita in forma ambulante può avvenire nel rispetto delle norme del commercio su aree pubbliche e quindi con il possesso dell'autorizzazione amministrativa (ora SCIA);la violazione nella Regione Siciliana è quella prevista dall'art. 20 della L.R. 18/95 (ometto la procedura perchè dovrebbe essere nota agli operatori del settore);
  3.  Per il mezzo che trasporta il pane deve essere presentata scia al Comune, così da permettere la registrazione da parte dell’ASP di appartenenza (ex USL). Infatti con l'entrata in vigore nel novembre 2007 del D.Lgs 193/07 (HCCP), il quadro sanzionatorio relativo alle irregolarità concernenti gli atti abilitativi ed i piani di autocontrollo è stato profondamente modificato ed in particolare risulta immediatamente sanzionata la mancanza del documento di autocontrollo.Per opportuna conoscenza vengono di seguito specificate le principali sanzioni previste da tale norma:
    -La mancata presentazione della notifica per l'inizio di una nuova attività di preparazione o somministrazione o deposito o vendita o trasporto di alimenti (SCIA) comporta la violazione dell'art. 6 -punto 2 comma 2 del Regolamento CE 852/2004-, con conseguente sanzione da euro 1500 a euro 9000;
    -La mancata presentazione della notifica per ampliamento o modifica delle condizioni di esercizio di un'attività già esistente  o la mancata presentazione della notifica per variazioni di titolarità  comporta la violazione dell'art. 6 - punto 2 comma 2 del Regolamento CE 852/2004-, con conseguente sanzione di da euro 500 a euro 3000;
    -Il condurre l'attività in assenza del documento di autocontrollo, comporta la violazione dell'art. 5 del Regolamento CE 852/2004, con conseguente sanzione da euro 1000 a euro 6000. Alla stessa sanzione soggiace chi non applica o non applica correttamente le procedure previste dal documento di autocontrollo adottato
    -Il condurre l'attività in assenza dei requisiti previsti dall'allegato II del Regolamento CE 852/2004 comporta la sanzione da euro 500 a euro 3000. Alla stessa sanzione soggiace mantiene il locale/la struttura/le attrezzature/i mezzi di trasporto in condizioni igieniche insufficienti;
    -Il mancato rispetto delle formali prescrizioni impartite dall'Autorità di controllo a seguito di accertamento di inadeguatezze del documento di autocontrollo o delle condizioni strutturali, igieniche od operative comporta la violazione dell'art.6, comma 7 del D.Lgs 193/07, con conseguente sanzione da euro 1000 a euro 6000.
Un discorso a parte meriterebbero l'etichettatura (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109) e la vendita che deve essere  sempre effettuata a peso nonchè  la LAVORAZIONE E COMMERCIO DEL PANE (D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998, N. 502) ma è tutta un'altra storia.

Registrazione aziende di allevamento animali-Modulistica per la regione siciliana e non


Molti di voi certamente sapranno che in base all'art. 14 del dlgs. 16 marzo 2006 n. 158 tutti gli allevamenti di animali detenuti in azienda (l'art. comma 3 dello stesso decreto definisce azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti), anche transitoriamente, compresi gli allevamenti di galline, oche e simili devono essere registrati presso il servizio veterinario dell'azienda ASP di competenza presentando comunicazione unificata di registrazione aziende.

La registrazione in passato avveniva tramite una comunicazione ai sensi del art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/07/34 all'allora Podestà (successivamente Sindaco), il quale qualora lo riteneva necessario, per motivi di salute pubblica, poteva vietarne l'attivazione o poteva subordinarne l'esercizio a particolari cautele.

Il "contravventore" era punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 ( La sanzione originaria dell'ammenda era stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione era stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge).

La mancata comunicazione unificata di registrazione aziende (violazioni ai comma 1 e 2 dell'art. 14), oggi va  da €. 5.164,57 a €. 30.987,41 – oblazione 10.329,14 ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D.L.vo 04/08/1999 n. 336.
Una somma certamente esagerata anche perchè la norma non fa alcuna distinzione tra un allevamento di 200 mucche da un allevamento di dieci galline.
21/12/2011
Mario Serio
riproduzione riservata


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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Nuova procedura operativa, avente per oggetto "registrazioni di aziende di allevamento di animali" adottata ai sensi delle vigenti normative di settore:

Le istanze di registrazione vengono presentate presso le U.O territoriali del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dai titolari di allevamenti di animali, così definiti: "qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente".

Documentazione informativa e modulistica:

Estratto informativo che illustra le finalità della procedura e le norme di riferimento per le modalità di registrazione
Requisiti strutturali e gestionali richiesti per le principali attività di allevamento degli animali per la produzione di alimenti destinati all'uomo
REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Modulo unificato per le richieste di registrazione di nuove Aziende
Modulo unificato per le richieste di registrazione di nuovo allevamento in Azienda già esistente
Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni o registrazioni previste dalla normativa sul benessere degli animale durante i trasporto - PR-001-DIR-001 del 16/11/2011 - Documentazione applicativa:

Note esplicative per gli utenti
Modello comunicazione variazioni ditte autorizzate
Allegato "A1": Istanza di autorizzazione al trasporto tipo 1, ai sensi del regolamento CE n. 1/2005
Allegato "A2": Istanza di autorizzazione al trasporto tipo 2, ai sensi del regolamento CE n. 1/2005
Allegato "B": CHECK-LIST PER LA CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI ANIMALI VERTEBRATI VIVI PER VIAGGI INFERIORI ALLE OTTO ORE – TIPO 1
Allegato "E": Istanza di omologazione, ai sensi del regolamento CE n. 1/2005
Allegato "G": AUTODICHIARAZIONE DELLA REGISTRAZIONE COME PRODUTTORE PRIMARIO AI SENSI DEL REG. CE N. 852/2004
Allegato "H": AUTODICHIARAZIONE DELLA REGISTRAZIONE COME TRASPORTATORE "CONTO PROPRIO" DI EQUIDI
 N.B. la modulistica ASP è aggiornata  al 14/09/2017

«Ordinanze Ztl illegittime» Annullate le "multe" (sanzioni amministrative)

 LEGGI & CAVILLI. Il giudice di pace, ispirandosi alla Cassazione e al Tar della Campania, accoglie il ricorso presentato da una automobilista entrata 61 volte. Per l'organo giudicante sono  di competenza della dirigenza comunale, mentre risultano firmate dai sindaci Sironi e Zanotto

 Verona. Sbaglia una lettera e demolisce la Ztl. Fa ricorso per non pagare una multa e spazza via 11 anni di divieti e contravvenzioni. Automobilisti alla riscossa. Che succede? Nientepopodimeno che la Zona a traffico limitato a Verona non esiste perché è nata con un vizio di forma: non doveva essere un sindaco a istituirla, ma un dirigente comunale. Lo dice la legge, lo ha scoperto l'avvocato Edoardo Giacino che difendeva l'automobilista e lo ha ribadito nella sua sentenza (3568/11), destinata a far sicuramente rumore, il giudice di pace Carlo Degani nella causa civile promossa da Flora Carlotti contro il Comune.
RAGIONI DI DIRITTO. E' scritto in stretto burocratese, nero su bianco, in tre paginette, ma nella sostanza è un provvedimento chiarissimo. Cos'è accaduto? E' presto detto. Il Giudice di pace ha accolto il ricorso presentato contro il Comune da Flora Carlotti che si era vista recapitare a casa 61 contravvenzioni per avere violato i varchi della Ztl, «priva della necessaria autorizzazione». Non deve pagarle poiché, ha sancito il magistrato: «...L'opposizione è fondata e va pertanto accolta». E lo spiega: «Il Giudice di pace ha il potere di sindacare, incidentalmente, la legittimità degli atti amministrativi e, in caso ravvisi la sussistenza di un vizio di legittimità, può disapplicare l'atto amministrativo viziato». In soldoni dice: se le ordinanze che hanno istituito la Ztl sono illegittime, di conseguenza, lo sono anche le contravvenzioni elevate in suo nome.
RAGIONI DI FATTO. Ma andiamo con calma. Cosa è successo? Perché le ordinanze che hanno creato la Ztl dovrebbero essere illegittime? Partiamo dall'inizio e diciamolo subito: è tutta colpa di una targa, o meglio, di una lettera, e lo racconta bene il sito Veronaparla.com. Flora Carlotti, che abita in centro, quando chiese il pass per la Ztl trascrisse male una lettera per avere il permesso: la invertì (invece di RL scrisse LR ) senza accorgersene e per tre mesi passò sotto l'occhio elettronico in tutta tranquillità. Poi un giorno la sgradita sorpresa: 61 multe e quasi 6mila euro da pagare. Flora Carlotti rimase interdetta, un disastro. Tuttavia pensava di risolvere l'inghippo dimostrando al Comune che l'autovettura in questione era sua e che si era trattato solo di un errore. Ma niente.
La signora Carlotti si è rivolta allora all'avvocato Giacino, che inizialmente con Palazzo Barbieri ha optato per la linea morbida facendo leva sulla "buona fede". Niente da fare. L'avvocato allora si messo a studiare leggi, fascicoli, ordinanze, disposizioni, codici finché è incappato nel testo Unico sugli enti locali istituito nel 2000.
SORPRESA. Bingo! Perché? Perché né il sindaco Michela Sironi che ha introdotto la Ztl proprio nel 2000 (ma alcuni mesi dopo l'emanazione del Testo unico), né il sindaco Paolo Zanotto, che l'ha ampliata nel 2005, avevano tenuto conto delle modifiche nelle competenze che il testo unico aveva nel frattempo istituito tra organi comunali (sindaco, giunta, consiglio e dirigenti): al sindaco spettano le funzioni di «indirizzo politico», al dirigente spetta la «gestione ordinaria». E poiché l'avvocato ha dimostrato che la Ztl non è una faccenda politica, ecco che il giudice ha dato ragione alla signora Flora annullandole tutte le multe, poiché, spiega: «... i due provvedimenti (Sironi-Zanotto ndr) inerenti la disciplina della circolazione nella Ztl appaiono affetti dal vizio di legittimità inerente l'incompetenza dell'Organo emanante (sic!) dato che i provvedimenti in tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali rientrano nella competenza della dirigenza comunale». «Accertata perciò l'illegittimità delle ordinanze sulla base delle quali emessi gli opposti verbali, dette ordinanze vanno, con riferimento ai rapporti de quibus, disapplicate facendo, conseguentemente, venire meno la legittimità delle pretese sanzionatorie».
Fin qui la sentenza, che ha superato la contraria giurisprudenza (era il 2006 ndr) del Tar del Veneto. E sul problema delle spese? Salomonica la decisione del giudice. Ecco cosa dice: «Attesa, infine, la complessità della questione di diritto sollevata nella presente causa nonché la divergente giurisprudenza formatasi sul punto, si reputa sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio».
COMPENSAZIONE. Magra consolazione per il Comune che ora rischia di essere preso d'assalto da orde di automobilisti imbufaliti, ma pronti a sventolare la sentenza sotto Palazzo Barbieri.

FONTE: www.larena.it

A Sassari nuove tecnologie per guerra a furbi strada Si tratta dei sistemi 'Street control' e 'Traffid'

SASSARI - Il Comune di Sassari dichiara guerra ai furbi della strada, usando come arma la tecnologia. L'Amministrazione si è dotata di due nuovi dispositivi tecnologici che consentiranno alla Polizia municipale di scoprire chi non rispetta il codice, ma anche di individuare targhe di auto rubate e chi entrerà nelle zone a traffico limitato senza averne i requisiti. Il primo sistema si chiama "Street control": si tratta di un apparecchio che attraverso una telecamera montata sulle auto di servizio, collegata con la centrale operativa, consentirà agli agenti di filmare e fotografare i mezzi in sosta o in area vietata controllare la targa e risalire immediatamente al proprietario. La multa sarà elaborata e inviata direttamente al domicilio del trasgressore. Il secondo dispositivo che aiuterà il lavoro dei vigili si chiama "Traffid". Prodotto dall'azienda Faticoni di Cagliari e selezionato tra molti progetti alla fiera nazionale Quid Innovation Italy nello scorso novembre a Milano, è un lettore capace di leggere i chip adesivi che saranno applicati sui contrassegni riservati ai disabili e che identificano i mezzi cui è riservata la sosta negli stalli dedicati. In questo modo, il Comune vuole bloccare il fenomeno della falsificazione dei pass, largamente diffuso in città. Per contrastare l'occupazione abusiva dei parcheggi per i disabili il Comune ha inoltre sposato un'iniziativa, illustrata dal sindaco Gianfranco Ganau insieme al responsabile locale dell'associazione 'Alice', che si occupa di ictus Aldo Meloni.

L'iniziativa prevede l'affissione di 100 cartelli, accanto agli stalli per i disabili, con una frase forte ma efficace: "Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap". In vista della prossima apertura, a marzo, di una vasta zona a traffico limitato nel centro cittadino, il Comune ha infine annunciato che venerdì 23 dicembre i cittadini potranno viaggiare gratis sugli autobus dell'Atp. Un modo, è stato spiegato, per educare la popolazione all'utilizzo dei mezzi pubblici e riportare i cittadini nel centro storico.

FONTE: www.ansa.it

Polizia Veterinaria in Sicilia:Modello IV elettronico per le movimentazioni intraregionali di bovini, ovi-caprini e suini.

Anche la Regione Sicilia si adegua al resto della penisola (con DECRETO 27 settembre 2011), che aveva già approvato il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina, modificando l'allegato IV (GU n. 149 del 29-6-2006)


DECRETO 27 settembre 2011.
Modello IV elettronico per le movimentazioni intraregionali di bovini, ovi-caprini e suini.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato conR.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto 18 novembre 1994, n. 13306;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei  dipartimenti regionali.Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante norme per il riordino dei Servizi sanitari regionali;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l’attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
recante “Attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica ed aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi di animali della specie bovina e suina”;
Visto il regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto il decreto del Ministero della salute 31 gennaio 2002, concernente “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”;
Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive n. 92/102/CEE e n. 64/432/CEE;
Visto il D.M. 4 maggio 2006, recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina - modifica allegato IV;
Visto il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 concernente la protezione degli animali durante il trasporto;
Visto il D.M. 16 maggio 2007, che abroga il D.M. 4 maggio 2006 e sostituisce l’allegalo IV del D.P.R. n. 317/96;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, concernente “Attuazione della direttiva n. 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini”;
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, ove è espressamente previsto che i detentori, per la compilazione e trasmissione del modello IV, possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN a condizione che l’utilizzo di tale opzione risulti preventivamente registrata nella BDN stessa;
Vista la decisione comunitaria CE n. 132 del 13 febbraio 2006 che sancisce l’ufficialità della BDN e ne riconosce il carattere pienamente operativo;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 inerente il codice dell’amministrazione digitale;
Visto il D.M. 2 luglio 1992, n. 453, con cui è stato adottato il regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Visto il D.M. 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante, il piano nazionale per l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini;
Visto il D.M. 2 maggio 1996, n. 358, riguardante il piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovina enzootica;
Considerato che la Banca dati nazionale bovina contiene tutte le informazioni relative alle strutture, agli operatori e agli animali, garantendo il valore di riferimento ufficiale ai dati ivi registrati, in particolare a quelli anagrafici e strutturali;
Considerato che il livello di operatività della Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica ed il grado di implementazione delle aziende e degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina a livello regionale, consentono la tracciabilità delle movimetazioni animali;
Considerato che l’accesso degli operatori alla Banca dati nazionale, per le operazioni registrazione e di validazione, avviene esclusivamente mediante l’utilizzo di certificato
elettronico di identità;
Vista la nota prot. n. 22513 del 14 novembre 2008, relativa alle problematiche connesse ai piani di risanamento per la brucellosi, tubercolosi e leucosi -
Implementazione Sistema SANAN con cui il Ministero del lavoro, salute e politiche socia1i, tra l’altro, ha fatto presente che l’immissione e l’aggiornamento nel sistema SANAN dei dati relativi ai controlli ed allo stato sanitario delle aziende, sono requisiti essenziali per la valutazione oggettiva sullo stato di avanzamento dei piani di eradicazione e sulla loro efficacia;
Considerato che in ossequio alla nota ministeriale prot. n. 22513 del 14 novembre 2008, si è provveduto ad implementare ed aggiornare il sistema SANAN con i dati dell’attività corrente ed i dati storici fino all’anno 2006 compreso;
Considerato che la Banca dati nazionale ha predisposto la funzionalità per la stampa del modello IV nonché per la generazione e gestione dello stesso in modalità elettronica;
Considerato che la completezza dei dati e l’elevato livello di implementazione della Banca dati nazionale raggiunto in Sicilia possono consentire l’utilizzo del modello
IV in modalità elettronica;
Ritenuto di dovere vietare l’utilizzo di modelli IV compilati manualmente con le indicazioni relative alle aziende ed ai capi, al fine di evitare errori di trascrizione e/o di successiva interpretazione che possono determinare anomalie in Banca dati nazionale;
Ritenuto, altresì, di potere procedere all’utilizzazione, in fase sperimentale e limitatamente alle movimentazioni intra regionali, del modello IV in modalità elettronica COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
16 28-10-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 45
quale strumento per un migliore controllo delle movimentazioni da parte degli organi ufficiali e per snellire i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli animali;
Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello IV, che scorta le movimentazioni di animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina, dovrà essere compilato e stampato utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità presente nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica nel sito del Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.sanita.it).
Art. 2
1. Il modello IV che scorta le movimentazioni intraregionali di animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, provenienti da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica o, comunque, non sottoposti a divieto di spostamento,
potrà essere generato in modalità elettronica, utilizzando l’apposita funzionalità presente nella Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.
2. Il modello IV che scorta le movimentazioni intraregionali di animali appartenenti alla specie suina, provenienti da aziende accreditate nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus o, comunque, non sottoposti a divieto di spostamento, potrà essere generato in modalità elettronica, utilizzando l’apposita funzionalità presente nella banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.
3. La validazione del modello IV elettronico, effettuata in Banca dati nazionale dal servizio veterinario competente tramite l’utilizzo dell’apposita funzione, sostituisce la firma, qualora prevista, del veterinario ufficiale apposta in calce alla sezione attestazione sanitaria.
Art. 3
1. Il trasportatore è tenuto a richiedere al detentore una copia cartacea generata alla fine del processo di elaborazione del mod. IV elettronico che deve scortare gli animali fino a destinazione. A fine destinazione tale copia deve essere trattenuta dal trasportatore.
2. L’archivio ufficiale dei modelli IV elettronici è tenuto presso la Banca dati nazionale, dell’anagrafe zootecnica.
Art. 4
Chiunque contravvenga alle disposizioni previste dal presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. l96/99.
Art. 5
Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e pubblicato nel sito internet dell’Assessorato regionale della salute, all’indirizzo   www.regione.sicilia.it/sanita.
Palermo, 27 settembre 2011.
RUSSO

LE SOCIETA' DEVONO COMUNICARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011 L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA -

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - C'è tempo fino al 31 DICEMBRE 2011
27/11/2011 - La circolare 224402 emanata il 25 novembre dal Ministero dello Sviluppo economico invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di marted 29 novembre.
Questa tolleranza, che sancisce una proroga di fatto, è dovuta alle difficoltà oggettive segnalate dai gestori delle PEC, nel far fronte alla mole di richieste di caselle PEC ricevute negli ultimi gioni all'approssimarsi della scadenza.
A giustificazione di tale rinvio il Ministero sottolinea la mancanza dell’elemento soggettivo, quindi dolo o colpa, in capo ai soggetti obbligati per l’applicazione della sanzione amministrativa che sono presupposto per l stessa (art. 3 della L. 689/81).
Con la circolare 3645/C del 3 novembre, lo stesso ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa.
Relativamente alle società soggette a procedure concorsuali il ministero ha chiarito con il parere n. 223761 24 novembre 2011 che le società in stato di fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione dell’indirizzo PEC. Il curatore fallimentare, però, può iscrivere l’indirizzo PEC – della società o il proprio – al Registro delle imprese

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