giovedì 22 dicembre 2011

Fuochi d’artificio: la normativa e' cambiata

Girovagando su internet ho trovato l'ottima guida sui "Fuochi d'artificio" da parte del Gen.le ROMANO SCHIAVI che voglio riproporvi perchè mi pare fatta molto bene e che approfondisce di molto la normativa.Il decreto a cui fa riferimento è quello del 9 agosto 2011 “Vendita al dettaglio dei manufatti pirotecnici ‘ex declassificati”(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26 agosto 2011).
-decreto legislativo n. 58 del 04.04.2010;
Allegati:
Scarica questo file (allegato 1 al Decreto 9 agosto 2011.pdf)-allegato 1 al Decreto 9agosto2011.pdf;
Scarica questo file (Tabella decreto 9 agosto 2011.pdf)-Tabella decreto 9 agosto 2011.pdf;
Tra le novità più importanti:
  1.  è consentita la vendita solo dei singoli artifici pirotecnici se scoppianti, fischiettanti o crepitanti inseriti nella categoria V gruppo D. Vale a dire le stelline, vulcanetti ed in ogni caso vendibili solo ai maggiorenni. La vendita a minorenni è assolutamente vietata;
  2.  nell' etichettatura di detti manufatti va indicata la data di confezionamento e scadenza, il luogo di produzione (si possono vendere fino a fine anno le vecchie scorte);
  3. i fuochi d’artificio del tipo “Petardo” e del tipo “Razzo” sono stati inseriti nella categoria V, gruppo C, vale a dire destinati esclusivamente ad uso professionale, quindi non più vendibili liberamente;
  4. l' individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici;
  5. l' aggiornamento degli allegati A, B e C del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  6. la  classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973;
  7. I NUOVI QUANTITATIVI DI PRODOTTO ESPLODENTE DETENIBILI IN UN ESERCIZIO DI MINUTA VENDITA (in base alla cubatura del locale, fermo restando il limite massimo di 200 kg. di prodotto detenibile fissato dal Decreto 23 Settembre 1999);
  8. POSSIBILITA’ DI SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI ESPLODENTI ASSEGNATI IN LICENZA, CON ALTRI;
  9. POSSIBILITA’ DI AUMENTARE IL CARICO DI PRODOTTO ESPLODENTE NEGLI ESERCIZI ISOLATI;
  10. EQUIVALENZE FRA POLVERI E POLVERI IN CARTUCCE;
  11. l'aggiornamento delle autorizzazioni entro 24 mesi
  12. e TANTO ALTRO ANCORA....
  
LE ULTIME NOVITÀ IN FATTO DI PIROTECNIA ED ALTRO
Nel giro di circa un anno sono usciti due decreti importantissimi che hanno interessato i pirotecnici e le minute vendite. Per primo, il decreto che ha sancito il recepimento la normativa europea. Su questo, non c'è nulla da eccepire, visto che siamo in Europa. Con questo decreto, visto che l'Italia non può rinunciare al suo TULPS, avremo pertanto tre classifiche per uno stesso prodotto esplodente: una per detenerlo, una per trasportarlo ed una per venderlo. L'unico appunto che si può fare è che è stato adoperato il termine "categoria" in modo che quando si parlerà per esempio di "terza categoria" non si saprà se si parla di detonatori o di artifici da vendere col porto d'armi. Si poteva parlare di "classe". Personalmente ho supplito nei miei testi, aggiungendo al termine "categoria" la sigla "eu".
Occorre far notare, inoltre, che anche nel testo integrale europeo compare, fra i divieti, oltre a quello di impiego di qualsiasi prodotto che non sia polvere nera e miscela lampo, anche quello degli "esplosivi militari". Pare evidente che il divieto all'impiego di qualsiasi prodotto che non fosse nera etc, escludesse anche gli esplosivi militari che, oltretutto, non esistono. Mi ha riferito il deputato eu portoghese incaricato di stilare la normativa, che a volere la cosa di così strabiliante importanza, sia stato il rappresentante italiano che non era un tecnico, ma un funzionario di polizia. Col termine "militare" si era cercato di aggravare, in passato, la posizione di un bieco e malvagio pirotecnico che introduceva prodotti che li contenevano dalla Cina, poi assolto dal Tribunale che non ha creduto alla validità dell'attributo.
Il secondo decreto, invece, conseguente al primo, serviva anche per introdurre quel Regolamento previsto dalla Legge 272/2002 e che doveva uscire entro sei mesi, per sancire il destino dei prodotti di libera vendita divenuti, per volere dell'Europa, "prodotti esplodenti" a tutti gli effetti.
Il ministero, tuttavia, ha approfittato per introdurre nel Decreto quanto più poteva, con modifiche al Regolamento di P.S. ed ai suoi allegati compreso il capitolo sesto relativo alle minute vendite di cui ha sostituito ben tre articoli (per dimostrare quanto erano stati minchioni coloro che avevano stilato il precedente Regolamento ma facendo, in realtà solo aggiunte per lo più "improprie e fuori posto).
Secondo me, il TULPS con relativo Regolamento, invece, è stato indubbiamente creato da scienziati e fatto, pertanto, molto bene. L'unica pecca è dovuta al fatto che sia rimasto qualcosa di un precedente testo e che sia stato frutto di particolari contingenze riferibili ai tempi in cui Testo e Regolamento furono redatti.
La attualmente assurda equivalenza di 5 kg. di polvere per 1500 cartucce da fucile, che nessuno si è mai sognato di cambiare a livello di deposito, era dovuta al fatto che il Regolamento considerava ancora le prime cartucce dei Vetterli caricate con la polvere nera.
L'esistenza di un coefficiente anche per i clorati che nel resto del mondo non sono esplosivi, risiedeva nel fatto che all'epoca, per questioni di autarchia, erano di grande diffusione le "chedditi", esplosivi a base di clorati che oggi nessuno si sognerebbe più di allestire.
éla movimentazione delle casse era fatta esclusivamente a mano ed i corridoi vicino ai muri delle riservette, oggi realizzati anche quando non più necessari, erano unicamente realizzati per farvi passare il soldato che, assieme ad un altro potesse sollevare e trasportare il proiettile attraverso un'asta con gancio centrale da inserire nel tappo "a golfare".
Le cose nel regolamento erano dette in maniera semplice e la loro efficacia dimostrata in numerosi fatti che hanno avuto modo di verificarsi e sperimentata in 4 anni di guerra.
Poche cose da aggiungere o modificare, quindi, senza l'intervento di quelle circolari che hanno stravolto il senso delle Leggi senza beneficio alcuno per la salute pubblica. Prendiamo ad esempio il riconoscimento dei prodotti pirotecnici. Il Regolamento nell'allegato A, comprendeva tali prodotti in due voci indicando i componenti leciti e quelli no. Il riconoscimento voluto dalle circolari per qualsiasi variazione di peso e colore dei fuochi di guarnizioni è stata un po' il doppione della catalogazione delle armi perché è servita solo a far soldi a chi, magari senza titoli, preparava le schede e a creare situazioni per delinquere da parte dei pirotecnici, senza senso e senza utilità per la sicurezza degli operatori. Non bastavano i limiti imposti dalle direttive europee?
Conseguente al depauperamento culturale avvenuto nel tempo e della minore possibilità di dedicarsi a tempo pieno al lavoro sono le modifiche apportate alle Leggi, di cui l'ultimo decreto è testimone. A parte il riconoscimento che in una minuta vendita è possibile trattare tutti i gruppi della V categoria, (ma si potrebbe trattare di una cosa involontaria) l'ultimo decreto è stilato infatti in maniera disorganica in modo da renderlo anche di difficile lettura. Non per nulla il Giudice Mori che lo ha presentato nel suo sito, ha detto: "per adesso non ci ho capito niente". Le aggiunte sono state infatti immesse dove capitava e con riferimenti a capitoli e paragrafi diversi che occorre andare ogni volta a cercare, perdendo tempo e rischiando di perdere il filo del discorso. Ma, questo, è un peccato di forma, veniale rispetto ad altri capitali. Alcuni errori sono addirittura incomprensibili. Come si fa a parlare, per esempio di detenzione di prodotti di V categoria gruppo E in quantità illimitata quando poi si fissa un limite di kg. di 3,5 al metro cubo? Per la prima volta si pone un limite all'infinito. Bastava dire "V categoria gruppo E limitata ai metri cubi disponibili" (per i soli rivenditori, naturalmente). Anche questo, tuttavia, può essere giudicabile a livello di lapsus e quindi non grave. La limitazione del numero degli inneschi può essere stata suggerita da un incidente successo presso una ditta che li fabbricava, ma si suppone che il redattore della legge sapesse che il fatto era stato creato dall'arcaico e sconsiderato sistema di conservarli in sacchi di plastica con migliaia di esemplari e che il fatto non sarebbe capitato con le stesse capsule condizionate negli imballi di oggi, che evitano la loro detonazione in massa. Tanto meno ciò potrebbe verificarsi con i bossoli innescati.
Dove invece il relatore ha dimostrato di non aver capito lo spirito della vecchia Legge si riscontra in un errore gravissimo, perché interessa in maniera grave la salute del cittadino, riguardante le strutture che deve avere un esercizio di minuta vendita anche se per gli armieri può andare benissimo. La vecchia legge parlava di pareti in "mattoni pieni doppia testa o di altra struttura equivalente (REI 120); "REI 120" fra parentesi è stato aggiunto in un secondo tempo e non ho neanche contestato la variazione. Questo, evidentemente, per mettere in luce la resistenza meccanica in un locale che può anche essere all'intero di un palazzo e circondato a sinistra e a destra, dietro, sotto e sopra, da civili abitazioni e destinato a contenere anche polveri o materiali di IV categoria che, in caso di incendio possono creare una certa spinta sulle pareti. La resistenza al fuoco REI 120 di cui parla il decreto senza altre precisazioni, può essere oggi ottenuta con particolari materiali di limitata resistenza o addirittura con particolari intonaci. Perché il vecchio redattore della legge ha parlato di mattoni pieni? Perché i materiali di uguale resistenza con l'aggiunta di "REI 120" fra parentesi è stato aggiunto dopo? Il sottoscritto ha effettivamente sfruttato questa prima infelice aggiunta per far concedere ugualmente licenza quando la parete del locale con l'esplosivo non fosse confinante con locali altrui, ma interna all'esercizio. Per i soffitti che hanno necessariamente una resistenza meccanica perché altrimenti chi vi cammina sopra cadrebbe di sotto magari solo perché caricato delle borse per la spesa, il problema non sussiste ma non per le pareti che sono spesso solo tamponate con l'intromissione, al massimo, di pannelli di coibentazione termica ed acustica. Che comunque il legislatore attuale non avesse chiaro il concetto ispiratore di chi aveva realizzato nel 73 la prima sostanziale modifica riguardante le minute vendite, appare evidente quando si parla degli esercizi isolati. Il decreto 1973 è nato in conseguenza del disastro al Prenestino a Roma e quindi con gli effetti di un'esplosione di fuochi artificiali sotto gli occhi. Il Legislatore dell'epoca, quindi ha creato locali con strutture ed una distribuzione del carico tali da poter contenere gli effetti di un incendio e di una eventuale deflagrazione; e se si è preso la responsabilità di farlo vuol dire che la formula era quella giusta. Conoscevo il tecnico dell'epoca e conosco l'attuale e posso, quindi, apprezzarne le abissali differenze.
Un deposito di esplosivi ha caratteristiche assolutamente diverse da un locale di minuta vendita, in quanto può sussistere solo a determinata distanza da elementi impeditivi esterni ed interni ed è strutturato con materiali il più leggeri possibile per non offrire intasamento e per non avere ricadute pericolose in caso di esplosione. Ebbene, se l'attuale legislatore fa riferimento per il calcolo delle distanze di un locale di minuta vendita da altri elementi esterni alle formule previste per un deposito inventando coefficienti senza testarne la validità, significa che ha voluto impressionare gli allocchi con delle formule che contengono una radice quadrata, ma che, in realtà, non ha capito un c....o !
Insomma, per finire con un esempio, si rappresenta un caso limite che rende l'idea di quanto è stato così macchinosamente costruito. Il nuovo decreto concede di triplicare le quantità detenibili alla condizione che le distanze da un altro elemento "penalizzante" siano quelle risultante dall'applicazione della formula d = Kc" dove K va rilevato dalla nuova tabella dei coefficienti K con cui è stato corretto il cap. IV dell'allegato B, da assegnare nel calcolo delle distanze di sicurezza. Il valore di tali coefficienti, se l'esercizio è ubicato in una città con più di 10.000 abitanti, è K=12 per le polveri infumi e per le cartucce (calcolate con l'equivalenza 1500 cartucce = 5 kg. di polvere valida tuttora per i depositi; ma anche considerando l kg per 560 cartucce salterebbe fuori una bella distanza) K=8 per la polvere nera e artifici con effetti di scoppio e K=6 per i prodotti illuminanti una volta affrancati, addirittura, dalla legge sugli esplosivi.Il che sta a significare che per triplicare il numero delle cartucce detenibili corrispondenti a 600 chili a Milano, città che pare superi i 10000 abitanti (ma anche a Gallarate), occorrerebbe una distanza non inferiore a 400 metri da qualsiasi elemento penalizzante. Per fortuna il nuovo decreto avverte che se fra l'esercizio e l'elemento "penalizzante" c'è una montagna (ostacolo naturale) allora i coefficienti possono essere dimezzati. A Milano, quindi, un esercizio isolato posto dietro la montagnola delle immondizie (che non è naturale ma va bene lo stesso), per avere il triplo del carico possibile di cartucce dovrebbe avere un elemento penalizzante a non meno di 200 metri dietro la montagnola, ma pur sempre a non meno di 400 nelle direzioni non defilate dalla montagnola. E questo, realizzando una struttura di 171 me quando, con la sola presenza della recinzione ed una struttura di soli REI 90 potrebbe avere un carico illimitato di cartucce con una distanza di rispetto di soli 50 metri o meno con qualche altro provvedimento in più (DM 2001).
Ridiamoci su!
oooooo
Rappresento ora quanto avevo scritto in precedenza sugli esercizi isolati e che l'illuminato rag. presidente dell'antiarmieri, cui avevo affidato lo scritto per discuterlo in Commissione, per primo non ha capito o non ha voluto o potuto portare avanti.
13.    ESERCIZI ISOLATI.
Negli esercizi isolati la Legge consente di triplicare le quantità senza porre altre condizioni che non sia quella dell'esistenza della cubatura necessaria in base al tipo di prodotto. In un esercizio isolato pertanto si potrà arrivare a detenere 600 Kg. di prodotto di cui 75 di polvere 60 di IV e 60 di V/C che potranno divenire 90 e 120 in assenza di polveri di I categoria.
Difficile, ma non per chi usa il dizionario, dare un corretto significato di "isolato". A parere del sottoscritto, isolato non è solo il pino solitario o il casolare sperduto in mezzo alla campagna, ma anche un esercizio separato da altri corpi di fabbricato diviso magari da giardini ed abitato dal solo titolare di licenza, sistemato alla periferia di un paese. Questo, se non altro, per creare una differenza con un ipotetico ma realizzabile esercizio affacciatesi in piazza del Duomo a Milano, circondato da civili abitazioni.
Questo il parere espresso dal sottoscritto, anche al Ministero, a proposito degli ESERCIZI DI MINUTA VENDITA "ISOLATI" nel secolo scorso, ma recepito in maniera diversa solo ora, per demerito di chi era delegato a portarlo avanti.
"Il cap. VI dell'allegato B al Regolamento di PS art. 1.4 dice che "negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti esplodenti" e che "oltre tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato". In pratica, la Legge dice, semplicemente, che per detenere prodotti esplodenti aldilà di quelli previsti per la minuta vendita occorra una licenza di deposito. Altrimenti, visto che il cap.IV non è applicabile ad una minuta vendita (per via delle recinzioni, della guardiania, delle strutture, etc), sarebbe stato specificato che "oltre tale limite trovano applicazione le distanze di sicurezza previste dal cap. IV".
Nell'art.2.2., dello stesso capitolo VI si dice infatti che " negli esercizi isolati" (la legge non dice "località isolata"!) si può concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati" ma senza ulteriore accenno al capitolo IV.
D'altronde, non c'è, né può esistere relazione fra locali di minuta vendita e depositi di esplosivi che implicano, tra l'altro, tipologie costruttive completamente diverse. I locali di minuta vendita, infatti, sono ubicabili in pieno agglomerato urbano ed anche in un condominio con abitazioni sovrastanti sottostanti, retrostanti, laterali, anteriori e posteriori, ma hanno, a differenza dei locali deposto previsti dal cap. IV in cui tutto deve essere leggero per evitare l'intasamento e proiezioni pericolose, strutture di determinata resistenza meccanica ed al fuoco e cubature per Kg. di esplosivo tali da circoscrivere gli eventuali effetti di un incendio.
Sarebbe poi assurdo che per un quantitativo di 200 Kg. di prodotto si possa avere un locale confinante da tutte le parti con abitazioni e separato da esse solamente da muro di mattoni a doppia testa e che per 201 Kg. (perché non è detto che i quantitativi debbano essere per forza triplicati o che tutti i tipi di prodotto lo debbano essere) si debba interporre una distanza di 42,5 metri (o 56,7 metri in presenza di polveri o 176 metri in città1) nonostante che i muri perimetrali di un edificio "isolato" siano normalmente di resistenza meccanica superiore a quello dei muri a doppia testa in quanto si tratta di muri portanti.
Per i laici o per coloro che si spaventano delle quantità perché non hanno avuto modo di testare gli effetti di 200 Kg. di prodotti vendibili in una minuta vendita, occorre ricordare che "esplosivo" e "prodotto esplodente" non sono la stessa cosa e che 200 Kg. di polvere in cartucce non producono gli stessi effetti di: 200 Kg. di tritolo; altrimenti occorrerebbe mettere sotto inchiesta chi ha stilato il D.M. 23.9.99.
Le cartucce infatti, classificate 1.4.S, sono "materie ed oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo".
Le cartucce costituiscono anche "materie o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nelle immediate vicinanze del collo".
Il tritolo invece, rientra fra le "materie o oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa". (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)
Si ricorda anche, per avere termini di confronto, che un autoarticolato non particolarmente attrezzato e senza autista munito di patente ADR carico di cartucce, può tranquillamente circolare in strade affollate o sostare sottocasa e che una semplice muro tagliafuoco consente la detenzione di un carico illimitato di cartucce, diciamo mille miliardi per dare una idea, a 50 metri da qualsiasi impedimento esterno.
Il discorso vale anche per gli altri prodotti di una minuta vendita che, comunque, non possono arrivare alle quantità previste per le cartucce.
In definitiva, un esercizio "isolato" e cioè non confinante con altri locali e non affacciatesi direttamente nella pubblica via come più frequentemente può capitare nelle periferie (in cui le case sono circondate da giardini e recintate), offre tali e tante garanzie di sicurezza in più rispetto a quelli all'interno di un edifìcio, da giustificare un aumento dei quantitativi detenibili fino a tre volte, alla sola condizione dell'esistenza della prescritta cubatura per chilogrammo di prodotto esplodente. Pare evidente che strutture particolarmente robuste e le distanze che non debbono comunque essere quelle previste per i depositi normati dal capitolo IV, possono orientare meglio sui massimi consentiti.