mercoledì 21 dicembre 2011

Vendita e/o trasporto di pane in forma ambulante

Mi capita spesso di leggere nei giornali di sanzioni comminate  per la vendita di pane  in forma ambulante ritenuta abusiva (a prescindere....),  oppure di leggere in alcuni siti di categoria notizie del tutto infondate  (per es. leggi qui oppure qui) o addirittura trovare veri e propri regolamenti comunali che ne vietano la vendita (leggi qui all'art.7 del regolamento)
Vediamo di fare un po' di chiarezza:

L'art. 26 della Legge 4 luglio 1967, n. 580  così stabiliva "E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti". Il  divieto era stato riconfermato dal comma 5 dell’art. 10 del D. M. 26 giugno 1995 che cosi' recitava" Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di alimenti e bevande da leggi speciali e da regolamenti, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge 4 luglio 1967, n. 580".
Con l'uscita del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114  è stato abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari (art. 30, comma 5).

Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, la vendita di pane in forma ambulante  non è vietata a prescindere,  ma bisogna sempre tener presente quanto segue:
  1. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento (art. 26 della  Legge 4 luglio 1967, n. 580);Per questa violazione, Salvo che il fatto costituisca più grave reato,  la sanzione è quella prevista dall'art. 44, lett. b) della stessa legge che  è fino a €.309,00 (sanzione ridotta €. 103,00); 
  2. la vendita in forma ambulante può avvenire nel rispetto delle norme del commercio su aree pubbliche e quindi con il possesso dell'autorizzazione amministrativa (ora SCIA);la violazione nella Regione Siciliana è quella prevista dall'art. 20 della L.R. 18/95 (ometto la procedura perchè dovrebbe essere nota agli operatori del settore);
  3.  Per il mezzo che trasporta il pane deve essere presentata scia al Comune, così da permettere la registrazione da parte dell’ASP di appartenenza (ex USL). Infatti con l'entrata in vigore nel novembre 2007 del D.Lgs 193/07 (HCCP), il quadro sanzionatorio relativo alle irregolarità concernenti gli atti abilitativi ed i piani di autocontrollo è stato profondamente modificato ed in particolare risulta immediatamente sanzionata la mancanza del documento di autocontrollo.Per opportuna conoscenza vengono di seguito specificate le principali sanzioni previste da tale norma:
    -La mancata presentazione della notifica per l'inizio di una nuova attività di preparazione o somministrazione o deposito o vendita o trasporto di alimenti (SCIA) comporta la violazione dell'art. 6 -punto 2 comma 2 del Regolamento CE 852/2004-, con conseguente sanzione da euro 1500 a euro 9000;
    -La mancata presentazione della notifica per ampliamento o modifica delle condizioni di esercizio di un'attività già esistente  o la mancata presentazione della notifica per variazioni di titolarità  comporta la violazione dell'art. 6 - punto 2 comma 2 del Regolamento CE 852/2004-, con conseguente sanzione di da euro 500 a euro 3000;
    -Il condurre l'attività in assenza del documento di autocontrollo, comporta la violazione dell'art. 5 del Regolamento CE 852/2004, con conseguente sanzione da euro 1000 a euro 6000. Alla stessa sanzione soggiace chi non applica o non applica correttamente le procedure previste dal documento di autocontrollo adottato
    -Il condurre l'attività in assenza dei requisiti previsti dall'allegato II del Regolamento CE 852/2004 comporta la sanzione da euro 500 a euro 3000. Alla stessa sanzione soggiace mantiene il locale/la struttura/le attrezzature/i mezzi di trasporto in condizioni igieniche insufficienti;
    -Il mancato rispetto delle formali prescrizioni impartite dall'Autorità di controllo a seguito di accertamento di inadeguatezze del documento di autocontrollo o delle condizioni strutturali, igieniche od operative comporta la violazione dell'art.6, comma 7 del D.Lgs 193/07, con conseguente sanzione da euro 1000 a euro 6000.
Un discorso a parte meriterebbero l'etichettatura (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109) e la vendita che deve essere  sempre effettuata a peso nonchè  la LAVORAZIONE E COMMERCIO DEL PANE (D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998, N. 502) ma è tutta un'altra storia.