domenica 18 settembre 2011

L’utilizzo delle bilance negli esercizi commerciali

L’utilizzo scorretto delle bilance negli esercizi commerciali


L’utilizzo scorretto delle bilance negli esercizi commerciali

Fin dall’antica Roma (ed anche prima), l’uomo ha quantificato le proprie mercanzie attraverso il rapporto con un’unità di misura; nonostante questo, è sempre esistito il classico “furbo” che, falsificando le suddette unità,  ha cercato di arricchirsi a scapito dei consumatori.
I governanti di allora corsero ai ripari creando la corporazione dei Mensores (la prima polizia annonaria della storia) che aveva il compito di girare nei mercati con delle anfore campione attraverso le quali “misurare” il contenuto dichiarato di quelle poste in vendita (la quantità era incisa sul collo delle anfore), per evitare la classica truffa di allora costituita dalle anfore con il piede pieno; oggi, per tutelare i consumatori, ci si affida agli ispettori metrici, attualmente in servizio presso le Camere di Commercio provinciali.
Attraverso la loro professionalità garantiscono la corrispondenza ai campioni ufficiali di tutte le unità di misura utilizzate nella nostra società moderna (kg, metro, litro), mediante controlli periodici stabiliti dalle leggi attualmente in vigore.
Nei libri da me pubblicati ho più volte parlato delle bilance utilizzate dagli alimentaristi, di quanto sia importante il controllo, durante i sopralluoghi commerciali,  della bolla relativa alla messa in piano dell’apparecchio, della visita periodica dell’Ispettore metrico, etc., al fine di tutelare i consumatori.
Questo perché (ed è brutto dirlo) la truffa è sempre in agguato.
A tutti noi sarà infatti capitato di notare, durante la spesa presso un esercizio alimentare, che il  prosciutto o i formaggi vengono pesati senza fissare la tara davanti al cliente o, addirittura, con la tara prefissata.
In fondo uno è portato a dare poco peso alla cosa, visto che  6 g di carta, in fin dei conti, possono sembrare un valore irrisorio se rapportato al costo complessivo del prosciutto o del formaggio acquistato.
Nella realtà paghiamo invece un pezzo di carta al costo del prosciutto; se provassimo a fare qualche calcolo con ad esempio il Prosciutto di Parma, che costa 19 euro al kg,  vedremmo che i 6 g di carta ci costerebbero 0,114 centesimi di euro (circa 220,73 lire).
Calcolando che un esercizio alimentare avviato (un supermercato)  di una media città può avere anche 150-200 clienti al giorno che acquistano questo genere di prodotti, moltiplicando 0,114x 200 (clienti), otterremmo la somma di 22,8 euro giornalieri, che moltiplicati per 25 giorni lavorativi porterebbero la somma di 570 euro, che moltiplicati per 11 mesi darebbero la somma di 6270 euro! … niente male per aver venduto della semplice carta!
Nota
E’ inutile dire che i calcoli riportati sono molto approssimativi e che vogliono essere solo un esempio…
Purtroppo, ed è triste ammetterlo, questo genere di conti non viene fatto né dai cittadini né da chi è preposto ai controlli commerciali; la bilancia, spesso, è letteralmente ignorata  visto che “…tanto ci pensano quelli dell’ispettorato metrico”.
Nella realtà gli Uffici metrici delle varie Camere di Commercio hanno il personale ridotto all’osso; spesso uno o due dipendenti debbono coprire un’intera provincia ed è quindi più che normale che il controllo metrico diventi una semplice tassa, pagata tramite vaglia postale dai commercianti - ogni tre anni - per “essere in regola”, anche se poi nessuno effettua sopralluoghi al fine di accertare la regolarità delle bilance utilizzate.
Abbiamo parlato del prosciutto, ma esistono anche altre attività dove i grammi contano, come ad esempio le oreficerie dove, ovviamente, è molto importante che l’apparecchio utilizzato sia in regola con la verifica prima e con quella periodica, che sia posto perfettamente in piano, con i pesi utilizzati in regola.
Nota
Le norma nazionali che disciplinano gli strumenti di misura sono: R.D. n. 7088 del 23/08/1890, R.D. n. 226 del 12/06/1902, R.D. n. 242 del 31/01/1909, D.Lgs n. 517 del 29/12/1992, Legge n. 441 del 5/8/1981, D.P.R. n. 802 del 12/08/1982, D.M. 24/2/1982, D.M. 15/3/1982, D.M. n. 182 del 28/03/2000.La normativa europea, invece, è la Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 (Measuring Instruments Directive MID)
E’ inutile dire che questo genere di controlli (la tenuta in regola delle bilance)  possono essere effettuati sia dagli Ispettori Metrici (che, ripetiamo, sono le uniche figure che possono effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura) che dagli Agenti/Ufficiali di PG, in base all’art. 13, comma 1, della Legge 689/81 (*).
Nota
(*) Atti di accertamento:Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazioneè prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro,possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi purché diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, e ad ogni altra operazione tecnica.
(Legge 689/81, sez. II, art. 13, comma 1)
E’ da evidenziare che in base all’art. 10, comma 2, D.M. 28/03/2000, per il controllo delle bilance la vigilanza può essere esercita ad intervalli casuali e senza preavviso.
Nell’ipotesi in cui, durante un normale controllo commerciale, si accerti che la bilancia utilizzata non è in regola, ovvero presenti dei vistosi guasti o difetti di funzionamento, occorrerà segnalare la cosa all’ Ufficio Metrico della locale Camera di Commercio.
In attesa che gli apparecchi vengano prelevati dalla ditta incaricata della revisione, potranno essere detenuti dall’utente presso il punto vendita ma non potranno assolutamente essere utilizzati.
La normativa infatti prevede  che lo strumento metrico, in caso di uso abusivo, deve essere equiparato a strumento metrico che non ha superato la verifica periodica (art. 12, RD 7088/1890, art. 7, comma 2, DM 182/2000 e art. 10, commi 1 e 2, D.lgs 517/92) e deve essere quindi sequestrato (art. 27, RD 7088/1890).
Nota
Come tutti sapranno, le bilance che hanno superato le verifiche periodiche (*) devono riportare applicata una targhetta di forma quadrata di cm 4 x 4, di colore verde con stampa del caratterein nero, riportante i dati dell’Ente che ha eseguito la verifica periodica e la scadenza della stessa.(*) In Base alle previsioni dell’art. 2, comma 2, DM 182/2000, per le bilance la verifica periodica avviene ogni 3 anni o entro 60 gg  dalla loro messa in servizio.
Le modalità da rispettare per il corretto utilizzo delle bilance
1) La collocazione delle bilance
L’articolo  2, comma 1, della legge 441/81 e l’art. 5, comma 1, del DM 21/12/1984 prevedono che lo strumento metrico debba essere collocato in modo tale da consentire all’acquirente la visione libera ed immediata non solo del dispositivo indicatore del peso ma anche dell’intera parte frontale e laterale dello strumento stesso

2) Visualizzazione del peso e della tara

E’ vietato detenere presso il punto vendita bilance che non permettano la visualizzazione diretta immediata del peso netto.
Al momento di inserimento della tara, le bilance con lancetta debbono essere dotate di dispositivo che permetta di riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, mentre quelle elettroniche debbono azzerare le cifre dell’indicatore.
(Art. 2 Legge 441/81 e Art. 5 DM 21/12/84)

3) Visualizzazione del prezzo
Gli strumenti di pesatura possono essere muniti del dispositivo per il calcolo del prezzo.
Nell’ipotesi in cui tale apparecchio risulti installato, deve visualizzare in maniera precisa il prezzo del prodotto che deve essere acquistato per un tempo sufficientemente lungo perché il cliente possa leggerlo chiaramente.
Dopo l’operazione di pesatura e dopo aver calcolato l’importo da pagare,  l’apparecchio deve rilasciare una stampa di tutte le transazioni avvenute da consegnare al cliente.
(Art. 14, D.Lgs 517/92)
Vendita dei prodotti al netto della tara
E’ fuori discussione che tutti i prodotti venduti a peso debbono essere venduti al netto della tara.
L’unica eccezione riguarda l’involgente protettivo di cui all’art. 12 del D.M. 21.12.1984
Nota
E’ lo stesso articolo che dà la definizione di “involgente protettivo”.
In pratica è involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal
momento della sua fabbricazione e che è utilizzato per preservare il prodotto stessodai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro lepareti del contenitore, sia dal contatto con l’ambiente esterno.
Occorre fare attenzione a non confondere l’involgente protettivo con il contenitore, o la confezione o l’imballaggio, di qualunque tipo, in cui un prodotto si trovi racchiuso, poiché risponde ad una funzione diversa. Alcuni esempi di involgenti protettivi:
- i budelli degli insaccati;
- la “stuccatura” dei prodotti di salumeria crudi e stagionati;
- l’involucro dove è avvolta la zolletta di zucchero sciolta;
- l’incarto dei cioccolatini
- l’incarto delle caramelle e ogni altro avvolgente similare.
- lo spago, la corda, e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali salumi e
formaggi;
- il materiale usato per sigillare involgenti protettivi;
- l’eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle
- i bolli metallici recanti le indicazioni previste dalle normative relative a determinati
prodotti quali devono essere uniti ai sensi delle norme stesse.
E’ comunque da evidenziare che il successivo comma 5, dell’art. 12, del D.M. 21/12/1984, stabilisce che “Se un consumatore, acquista comunque una porzione di prodotto, questo deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell’incarto”.
Le sanzioni previste dalla normativa in vigore
Innanzitutto è da dire che il commerciante che vende prodotti al lordo della tara soggiace a sanzioni amministrative e penali.
Nota
Se i commercianti fossero messi a conoscenza delle sanzioni previste per chi non rispetta la normativa del peso netto, sicuramente starebbero molto più attenti all’applicazione della norma!
Queste le sanzioni per la vendita a peso lordo delle merci (*):
(*) il mini prontuario di  seguito riportato  proviene dal sito della camera di Commercio di Pistoia
AMMINISTRATIVO
Violazione all’art. 2, Legge 441/81
Sanzione: art. 5, comma 1, Legge 441/81
Da Euro154,94 a Euro 516.46 – Pagamento Misura Ridotta Euro 172,15
Nota
per i venditori all’ingrosso deve essere applicato anche il comma 2, per cui:Violazione all’art. 2, Legge 441/81Sanzione: art. 5, commi 1 e 2, Legge 441/81Da Euro 309,88 a Euro 1032,92 – Pagamento Misura Ridotta Euro 344,30


PENALE
Frode nell’esercizio del commercio:
Violazione all’ Art. 515 C.P.
Il suddetto articolo recita testualmente:
“Chiunque nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile, per origine, qualità, provenienza
o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito qualora il fatto non
costituisca più grave reato con:
la reclusione fino ad anni 2
o con la multa fino ad Euro 2065,82”.
Arresto: non consentito
Fermo di indiziato di delitto: non consentito
Autorità competente: Pretore
Provvedibilità: d’ufficio
Nota
Dal punto di vista operativo, nel caso di accertamento di mancata applicazione del peso netto, occorrerà redigere sia il verbale per la violazione amministrativa che l’informativa per l’Autorità Giudiziaria.
Nell’ipotesi in cui il processo verbale non venisse pagato entro i termini previsti dalla normativa vigente, in base all’art. 24(*) della L.689/81, dovrà essere inviato al Pretore (connessione obiettiva con il reato).(*)
Art. 24 L.24/11/81 n.689Connessione obbiettiva con un reato“Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all’art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta” …[omissis].
Altre violazioni:

Utilizzo di bilancia che non ha superato la verifica metrica o di bilancia bloccata
per riparazione:
Violazione agli artt. art. 12, RD 7088/1890, art. 7, comma 2, DM 182/2000 e art.
10, commi 1 e 2, D.lgs 517/92
Sanzione: art. 13, comma 1, D.Lgs 517/92
Da Euro 516,46 a Euro 1549,37 – Pagamento Misura Ridotta Euro 516,46
Sanzione accessoria obbligatoria: sequestro dello strumento metrico.
Mancanza della marcatura CE o marcatura CE non conforme:
Violazione all’art. 3, comma 1 D.Lgs 517/92
Sanzione: art. 13, comma 1, D.Lgs 517/92
Da Euro 516,46 a Euro 1549,37 – Pagamento Misura Ridotta Euro 516,46
Sanzione accessoria obbligatoria: sequestro dello strumento metrico.
Mancanza delle indicazioni sul nome del fabbricante
Mancanza delle indicazioni della portata massima:
Violazione all’art. 3, comma 1 D.Lgs 517/92
Sanzione: art. 13, comma 1, D.Lgs 517/92
Da Euro 516,46 a Euro 1549,37 – Pagamento Misura Ridotta Euro 516,46
Sanzione accessoria obbligatoria: sequestro dello strumento metrico.
Mancanza del numero di identificazione dell’organismo certificatore CE
Mancanza del contrassegno “M”
Mancanza dell’indicazione della classe di precisione
Mancanza delle indicazioni della portata minima
Mancanza delle indicazione sulla divisione di verifica (e=)
Mancanza delle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marc. CE
Mancanza del numero di serie:
Violazione all’art. 3, comma 1, e Allegato IV, punto 1, D.Lgs 517/92
Sanzione: art. 13, comma 1, D.Lgs 517/92
Da Euro 516,46 a Euro 1549,37 – Pagamento Misura Ridotta Euro 516,46
Sanzione accessoria obbligatoria: sequestro dello strumento metrico.
Bilancia priva del dispositivo di tara o con dispositivo di tara guasto
Violazione all’art. 2, Legge 441/81
Sanzione: art. 5, Legge 441/81
Da Euro 154,94 a Euro 516,46 – Pagamento Misura Ridotta Euro 172,15
Sanzione accessoria: ordine di aggiustamento se possibile, o sequestro dello strumento Metrico.
Piero Nuciari
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Per quanto riguarda la verifica periodica degli strumenti di pesatura ho trovato questa ottima guida .
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MANUALE OPERATIVO PER IL CONTROLLO DELLE BILANCE e del PESO NETTO