sabato 10 settembre 2011

Segnalazione certificata di inizio attività–Scia

La SCIA,  o per meglio dire la segnalazione certificata di inizio attività,  sostituisce in tutto e per tutto la D.I.A. (fatte delle eccezioni), e trae la sua origine dal Decreto-legge n° 78/2010 convertito in legge n°122 (sotto-riportata).
Tutte le Regioni (comprese quelle a statuto specialen come la Sicilia), nella propria legislazione in materia di procedimento amministrativo,  hanno l’onere di attenersi ai princìpi di cui alla legge n. 241/90. In pratica, fermo restando che la disciplina delle attività economiche è oggi di competenza esclusiva delle regioni, entro un anno Stato ed enti locali dovranno fare la loro parte per adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi contenuti al comma 1 dell'articolo 3 del dl 138/2011. Dopo di che le autorizzazioni saranno sostituite da una Scia, ovvero da un mero adempimento attraverso il quale l'imprenditore dimostrando di possedere i requisiti ed i presupposti previsti dalla disciplina di riferimento, potrà aprire immediatamente la propria bottega.
L'Assessore Caterina Chinnici, una dei firmatari della L.R. 5
Nella Regione Siciliana ricordiamo che  l'art. 6 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5 (sotto-riportata),  ha recepito pienamente tale principio e quindi la SCIA è a tutti gli effetti applicabile.



REPUBBLICA ITALIANA
Legge 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)

Art. 49. Disposizioni in materia di conferenza di servizi
4-bis. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"Art. 19.
Segnalazione certificata di inizio attività – Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale,
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo
o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito
da una segnalazione dell’interessato
, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,

all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo;
tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire
le verifiche di competenza dell’amministrazione
. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione
di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui
al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al
medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E ' fatto comunque
salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive
di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del
testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3,
all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni
controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in
virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a
tre anni".
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione
certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di
inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la
disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni
normativa statale e regionale.

REGIONE SICILIA
LEGGE 5 aprile 2011, n. 5.
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza,
l’informatizzazione della pubblica amministrazione
e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni
per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata
di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione
della legislazione regionale.

Art. 6.
Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale
in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. L’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito
dal seguente:
“Art. 22 - 1. Trovano applicazione nella Regione le
disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.