Com'è noto, con Circolare n° 2 del 21 febbraio 2011 (pubblicata nella G.U.R.S. PARTE I del 18-3-2011 - n. 12), l'assessorato alle attività produttive della regione siciliana aveva regolamentato l'Articolo 14, comma 1, legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 avente per oggetto la: " Deroga alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali".
Bene, adesso effettuate un reset della vostra memoria perchè la suddetta circolare è stata dichiarata SOSPESA con CIRCOLARE 11 agosto 2011, n. 5 emanata dallo stesso organo a seguito di impugnazione al TAR....
Riporto sotto entrambi le circolari.:
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIRCOLARE 21 febbraio 2011, n. 2.
Articolo 14, comma 1, legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Deroga alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
AI COMUNI DELL’ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Sono pervenute a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti la deroga alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali prevista dall’art. 14, comma 1, legge regionale n. 28/99. Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e
conforme operatività tra le amministrazioni comunali e gli operatori di settore, si rappresenta quanto segue. Com’è noto, l’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 detta disposizioni in merito all’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Nello specifico, gli esercizi osservano l’orario di apertura al pubblico dalle ore 7 alle 22 o alle 23 nel periodo di vigenza dell’ora legale, per un massimo di 12 ore giornaliere determinate all’interno della citata fascia oraria.
La stessa norma sancisce l’obbligo della chiusura domenicale e festiva degli esercizi. Il comune, in deroga al citato obbligo, può determinare le domeniche e/o festività e le zone del territorio nei quali consentire l’apertura.
La deroga può essere operata, oltre che per tutte le festività e domeniche del mese di dicembre, anche per ulteriori nove domeniche e/o festività da individuare nel corso della restante parte dell’anno.
É altresì noto che le attività elencate nel comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 28/99, così come integrato dall’art. 16 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, sono esentate dal rispetto degli orari di apertura e chiusura previsti dal titolo IV della stessa legge regionale n. 28/99.
Dette attività riguardano alcune tipologie escluse dal regime degli orari previsto per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, in quanto trattasi di attività riferibili a settori disciplinati da altre normative o ad attività caratterizzate dal fornire servizi nei confronti di utenti non identificabili con la generalità dei soggetti.
Le attività di vendita devono essere svolte in maniera esclusiva o prevalente. Per l’accertamento del requisito di attività prevalente sono state emanate le circolari assessoriali n. 8 del 9 ottobre 2003 e n. 1 del 9 febbraio 2004.
Nello specifico, con la circolare assessoriale n. 8 del 9 ottobre 2003 veniva stabilito che “Per l’accertamento del requisito di attività prevalente deve farsi riferimento al reddito prodotto dall’attività per cui è prevista l’applicabilità della deroga, che deve risultare maggiore rispetto alle attività residuali, mentre con la circolare assessoriale n. 1 del 9 febbraio 2004 veniva ulteriormente stabilito che “... per quanto concerne l’accertamento del requisito di attività prevalente deve farsi riferimento alle disposizioni impartite con la superiore circolare n. 8 del 9 ottobre 2003, oppure alla superficie utilizzata per la vendita dei prodotti relativi all’attività prevalente, che in ogni caso deve essere superiore al 50% della superficie di vendita complessiva.
In relazione alle tipologie commerciali interessate dall’attività prevalente, e quindi dalla prevista deroga alla disciplina degli orari, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, a seguito di apposita richiesta di questo dipartimento, con parere prot. n. 2581 dell’1 febbraio 2011, ha fornito gli elementi di valutazione per una corretta interpretazione della norma di che trattasi.
Alla luce del citato parere e sulla base degli orientamenti di questo Assessorato la deroga alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, determinata a seguito dell’accertamento dei parametri relativi all’individuazione dell’attività prevalente, si applica solo nell’ambito del settore merceologico di riferimento (ovvero settore non alimentare), e nell’ambito del medesimo esercizio commerciale.
Conseguentemente, sono esclusi dalla deroga in argomento:
a) tutto il settore alimentare;
b) gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita che non vendono in maniera prevalente i prodotti elencati all’art. 14 della legge regionale n. 28/99;
c) gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita che non vendono in maniera prevalente i prodotti elencati all’art. 14 della legge regionale n. 28/99, che insistono in una struttura commerciale
unitaria, come per esempio i centri commerciali e le grandi strutture in genere.
Infine, superfluo sottolineare come le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie, le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande non sono in alcun modo assimilabili alle attività di vendita di prodotti alimentari;ragion per cui, mentre nel medesimo centro commerciale le predette attività possono derogare alle disciplina degli orari, gli esercizi di vendita di prodotti alimentari debbono
osservare l’eventuale disposizione comunale di chiusura.
Conclusivamente può dirsi che ogni diversa interpretazione della norma in oggetto, come quella indicata nella presente circolare, si appalesa come arbitraria e oggetto di attività sanzionatoria da parte delle autorità preposte.
I soggetti in indirizzo, nell’ambito delle rispettive competenze, vigileranno sul pieno rispetto delle presenti disposizioni.
L’Assessore: VENTURI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIRCOLARE 11 agosto 2011, n. 5 (gurs PARTE I n. 37 DEL 02 SETTEMBRE 2011)
Articolo 14, comma 1, legge regionale n. 28/99. Deroga alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Ordinanza T.A.R. n. 449/11.
AI COMUNI DELL’ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Con circolare assessoriale 21 febbraio 2011, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 18 marzo 2011, questa Amministrazione, previa acquisizione di formale parere dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, forniva orientamenti
in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti la deroga alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali prevista dall’art. 14, comma 1, legge regionale n. 28/99.
Con ordinanza n. 449/11, il T.A.R. Sicilia - Sezione terza di Palermo, ha accolto l’istanza di sospensione proposta da privati della circolare assessoriale 21 febbraio 2011, n. 2.
Ciò posto, questa Amministrazione, al fine di dare esecuzione all’ordinanza del T.A.R. in oggetto, con la presente, nelle more della trattazione nel merito della causa, sospende la citata circolare impugnata del 21 febbraio 2011, n. 2.
L’Assessore: VENTURI