giovedì 31 dicembre 2015

Polizia locale, al servizio del territorio con modelli etici e organizzativi moderni


Negli ordinamenti militari lo spirito di corpo costituisce il valore e lo strumento che tiene uniti gli appartenenti al corpo, un collante in grado di accrescere l'apprezzamento dei cittadini verso l'istituzione. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato ed accrescere il prestigio del corpo cui appartengono: così il Regolamento di disciplina militare (Dpr 11 luglio 1986 n. 545) all'articolo 16.


Le peculiarità della Polizia locale
La Polizia locale non fa parte di un'organizzazione di tipo militare e non è neppure strutturata in un unico corpo nazionale o regionale, si articola piuttosto in struttura o servizio, singolo o associato, di tipo paramilitare locale. Nella sua configurazione giuridica presenta caratteri propri peculiari rispetto agli altri uffici e servizi degli Enti e delle Autonomie locali in cui il servizio di polizia locale è incardinato. Si consideri solamente come tale servizio sconta il fatto di essere contemporaneamente subordinato a più di un'autorità, quella politica ed amministrativa, quella giudiziaria, quella di pubblica sicurezza. In certi frangenti è la stessa Polizia locale che tende incomprensibilmente a volersi differenziare da quella del Comune limitrofo, contribuendo ad alimentare criticità a danno dei cittadini, spiazzati da modi di operare inspiegabilmente diversi rispetto ad un fatto identico.

Il senso di appartenenza come valore e leva per l'apprezzamento della collettività
Il senso di appartenenza al comando di Polizia locale e alla comunità per cui per cui svolgono servizio è un valore a cui tutti i corpi e servizi possono far riferimento. Un sentimento produttivo di effetti concreti e misurabili in termini di leva per accrescere l'apprezzamento della collettività verso la Polizia locale, a patto, ovviamente, che sia guidato da una concezione moderna dell'organizzazione della Polizia locale e del ruolo stesso del poliziotto locale.
Gli appartenenti a qualsivoglia Comando devono quindi sentirsi protagonisti di un gruppo, artefici, per le proprie mansioni e per la propria parte, di cambiamenti assunti da essi stessi come inderogabili, poiché rivolti al bene comune e orientati a soddisfare le domande di legalità e di ordinamento vivere civile del cittadino.
In questo modo la scarsa e frammentaria attenzione che il legislatore nazionale mostra verso gli appartenenti ai corpi-servizi di Polizia locale, sia pure con un innegabile sforzo aggiuntivo che gli stessi dovranno fare, potrà tradursi nella creazione di una programmazione, una gestione e una resa del servizio, verosimilmente ottimale per ambiti d'intervento e per risultati conseguiti. Tale mutamento di qualità sarà certamente capace di collocare il corpo di Polizia locale di un Comune, di una Convenzione o Unione, come un unicum all'interno della collettività e del territorio, apprezzato e ricercato da parte degli utenti.
Non più "il vigile che fa la multa", bensì il poliziotto locale, maggiormente prossimo ai consociati, professionalmente preparato e orientato al servizio, interprete vero dell'unità organizzativa e operativa in cui agisce.

Il rapporto con le altre polizie
Forse così, senza agire perché mossi da malcelati e dannosi desideri di emulazione dei contigui e differenti corpi di Polizia nazionali, la Polizia locale potrà giustamente ricavarsi un proprio spazio riconosciuto e ricercato, dal momento che lavora costantemente negli ambiti in cui l'intervento dei colleghi delle Forze di Polizia statuali è sensibilmente minore. Si pensi, anzitutto, a quello della polizia amministrativa, dell'educazione alla sicurezza stradale e della medesima sicurezza urbana in tutte le sue declinazioni possibili, tanto per citare gli esempi maggiormente eclatanti.
Insomma, il ritorno alle tradizioni, interpretate alla luce di modelli etici ed organizzativi del presente, la considerazione autentica del legislatore e degli amministratori locali di una Polizia locale avvertita quale faro di legalità e di ordinato vivere civile, le consentiranno di non essere più ingiustamente intesa quale polizia residuale e minore. I suoi appartenenti avvertiranno se stessi quali membri di un'unità più estesa rispetto a quella delimitata dal comando di Polizia locale a cui appartengono: la comunità territoriale di riferimento. 
di Alberto Ceste 
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Tre multe in un anno: revisione della patente e perdita di punti

Bastano tre multe da cinque punti ciascuna, nell’arco di circa un anno, per obbligare il conducente alla revisione della patente e all’esame di idoneità tecnica.
La revisione della patente, e il conseguente esame di idoneità tecnica, è obbligatorio non solo per chi, a furia di collezionare multe, abbia perso tutti i punti che possedeva, ma anche per il conducente che dopo la notifica di prima una multa che comporti la perdita di almeno cinque punti dalla patente, ne commette altre due nell’arco dei successivi 12 mesi, che comportino anch’esse la decurtazione di almeno cinque punti ciascuna. È quanto prescrive il codice della strada [1], peraltro ricordato da una recente sentenza del Tar Veneto [2].
Il giudice amministrativo ammonisce quindi i trasgressori seriali del codice della strada: anche se hai tutti e 20 i punti, basta perderne 15 nell’arco di un anno per resettare la patente e obbligare il conducente alla revisione della patente. In tali casi, la legge [3] prescrive anche che il titolare della patente sia sottoposto a visita medica ed esame di idoneità.

La vicenda
Un conducente era stato multato diverse volte dalla polizia stradale, nell’arco dello stesso anno, per aver omesso di indossare la cintura di sicurezza, aver guidato a una velocità pericolosa e aver effettuato manovre pericolose in autostrada. Una negligente recidiva che all’automobilista è costato l’obbligo di revisione della patente nonostante il ricorso al giudice.
Per gli stranieri
Nel caso di stranieri alla guida sul territorio italiano è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione. Ai soggetti che hanno commesso:
– nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni;
– nell’arco di due anni violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di un anno;
– nell’arco di tre anni violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di sei mesi.

[1] Art. 126-bis cod. str.
[2] Tar Veneto sent. n. 1194/2015 dell’11.11.2015. 

mercoledì 30 dicembre 2015

Linee guida sul diritto di residenza

ANUSCA, in collaborazione con Ministero dell'Interno, UNHCR, ASGI e ANCI, ha realizzato le linee guida relative alle procedure anagrafiche riguardanti i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale. In considerazione di una casistica sempre più frequente si è inteso dare la massima divulgazione al documento.
 
 
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Rilevazione delle presenze dei dipendenti di un Comune tramite un sistema biometrico basato sul trattamento di impronte digitali - 22 ottobre 2015 [4430740]

Il Garante per la protezione dei  personale rileva  l'illiceità dell'utilizzo dei dati biometrici del personale dipendente effettuato da un  Comune. con provvedimento del 22 ottobre 2015.

Velocipedi in senso: vietato nuovo parere MIT


Velocipedi in senso: vietato nuovo parere MIT:

Pubblicata la legge di stabilità 2016

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

vedi anche:

Previste novità anche in materia di C.d.S. nella legge di stabilità 2016

Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 dicembre 2015
Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica. (15A09809) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n.302 del 30-12-2015) Vigente al: 30-12-2015

lunedì 28 dicembre 2015

Esercizio abusivo di professione:art. 348 C.P.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 settembre – 21 dicembre 2015, n. 50063
Presidente Milo - Relatore Di Salvo

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2015
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016. (15A09535) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2015)

Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista. Regolamento attuativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 ottobre 2015, n. 206
Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista. (15G00218) (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2015)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2016

venerdì 25 dicembre 2015

Sicilia:Disciplina regionale sull’utilizzazioneagronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
CIRCOLARE 10 dicembre 2015.

Min.Lavoro: gli standard formativi dell’apprendistato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, il Decreto 12 ottobre 2015, con la definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Schema di dossier individuale
Schema di Piano formativo individuale

MAGAZZINI GENERALI: Approvata la nuova modulistica per inizio, modifica e cessazione

MAGAZZINI GENERALI: Approvata la nuova modulistica per inizio, modifica e cessazione

Con la Circolare n. 3684/C del 22 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato la nuova modulistica che dovrà essere utilizzata per inizio attività, modifica e cessazione dei magazzini generali.
Il nuovo modello riguarda, pertanto, l'intera vita della attività dei magazzini generali, sia in sede costitutiva, sia in sede modificativa che in sede di cessazione dell'attività.

Con le modifiche della disciplina relativa ai magazzini generali, introdotte dall’art. 18 del D.Lgs. n. 147 del 2012, correttivo del D.Lgs. n. 59 del 2010 di recepimento della direttiva servizi, sono state dettate le nuove regole per la presentazione delle istanze per l’avvio di una nuova attività, la modifica della stessa e la cessazione, con il ricorso all’istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 19 della legge 241 del 1990, con immediato avvio dell’attività.
La circolare, oltre ad illustrare i contenuti del nuovo modello, ricorda che la SCIA dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) e al Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite del Registro delle imprese con la procedura telematica denominata “Comunicazione Unica”.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare e del nuovo modello SCIA, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare solo il nuovo modello SCIA, clicca QUI.
 http://www.tuttocamere.it
 

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2016

Decreto Ministeriale Prot. 417 del 22/12/2015

Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per l'anno 2015

AUGURI


mercoledì 23 dicembre 2015

Modifica del saggio di interesse legale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 dicembre 2015

Abolizione registro infortuni - Decorrenza

Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità", emanato in attuazione della Legge 123/14 (Job act), ha abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

martedì 22 dicembre 2015

Collegato ambientale


La Camera ha approvato in via definitiva (nella seduta del 22 dicembre 2015) il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Atto Camera n. 2093-B, collegato alla legge di stabilità per il 2014, c.d. collegato ambientale) che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204
Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) (GU Serie Generale n.297 del 22-12-2015)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2016

Legge 124/15.Scia e sanzioni per l'esercizio di attività in carenza di requisiti

Qualcuno si ricorderà certamente della “bufala”dell'ultimo anno relativa al “Divieto di vendita all’esterno dell’azienda agricola su aree private per gli imprenditori agricoli” Tutti però sappiamo come è andata a finire. …

domenica 20 dicembre 2015

Necrologio per la Polizia Municipale, sulle ceneri delle Guardie dei Comuni

Si spegne lentamente la legge 65/1986
lo Stato cassa l'equo indennizzo e la causa di servizio

Approvata in consiglio comunale l’attivazione del registro DAT sul trattamento sanitario

15/12/2015 Pescara. Sinistra Ecologia Liberta’ Pescara esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale, nel corso della seduta odierna (con richiesta di appello nominale e con 17 voti a favore contro 14), della mozione-odg, presentata dai consiglieri Sel Santroni e Martelli, che chiede l’attivazione a Pescara del registro dei DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario). Nel DAT ogni individuo puo’ esprimere, in condizioni di lucidita’ mentale, le proprie volonta’ e indicare quali trattamenti e cure si intenda accettare o rifiutare nel momento in cui non si sia piu’ capaci di intendere e di volere. Oggi – commenta il partito – dal Consiglio comunale, arriva un forte segnale positivo che va nella direzione di una citta’ piu’ vicina ai diritti delle persone, piu’ laica e che si prende cura delle sorti degli individui. Come espresso anche nel corso del recente incontro pubblico con Beppino Englaro, Sel rilancia la proposta di predisporre un dispositivo comunale in grado di raccogliere le volonta’ rispetto ai trattamenti sanitari a cui si intenda sottoporsi o meno. L’Art. 32 della Costituzione italiana recita chiaramente che “nessuno puo’ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Oggi, il Consiglio comunale, grazie alla nostra proposta – prosegue Sel – prova a rendere piu’ esigibile questo diritto costituzionalmente riconosciuto. Durante la recente iniziativa con Englaro Sel ha avuto modo di toccare con mano la storia personale di un uomo, e di sua figlia, e della sua battaglia per emancipare e ribadire il principio all’autodeterminazione al trattamento sanitario. Principio per cui nessun cittadino, in forza dell’articolo della Costituzione precedentemente citato – afferma sempre il partito – puo’ essere sottoposto a delle cure per le quali non abbia manifestato un suo esplicito consenso. La qualita’ della vita passa anche per la qualita’ della morte, rompiamo questo tabu’ e cerchiamo – attraverso la politica – di rendere piu’ umano e il meno doloroso possibile il momento finale dell’esistenza. Sel rifugge da dogmi di ogni tipo e si appella al legislatore nazionale affinche’ si possa procedere in tempi brevi all’approvazione di una buona legge sul fine vita, che tenda a salvaguardare la dignita’ e la liberta’ umana.
 http://www.abruzzolive.it

SCIA:termini perentori per il controllo - Provvedimento repressivo o ripristinatorio solo se non esistono possibilità di conformazione

N. 00958/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2014 REG.RIC.
N. 00001/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Velma Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Bucci, Marco Antoniol, con domicilio eletto presso Marco Antoniol in Dolo, Via Cairoli, 129;
contro
Comune di Venezia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iannotta, con domicilio eletto presso Antonio Iannotta in Venezia, Avvocatura Civica - San Marco 4091; Regione Veneto in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Save S.p.A. e Marco Polo Park S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli, Davide Cester, Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;


sul ricorso n.1 del 2015, proposto da:
Velma Srl, Davide Vecchiato, Stefano Vecchiato, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaele Bucci, Marco Antoniol, con domicilio eletto presso Marco Antoniol in Dolo, Via Cairoli, 129;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro, Marzia Masetto, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;
Provincia di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Brusegan, Giuseppe Roberto Chiaia, Katia Maretto, con domicilio eletto presso Roberta Brusegan in Venezia, c/o Prov. Venezia - S. Marco, 2662;
Regione Veneto, Conferenza di Servizi Per L'Approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1063 del 2014:
1) della nota prot. n. 246163/2014, fasc. 2014/.627 del 12.06.2014, emessa dal Comune di Venezia, Direzione mobilità e trasporti - Settore trasporti - Servizio Trasporti Pubblici non di Linea e Autorizzati, parcheggi e Carburanti, ed avente il seguente oggetto: "VELMA S.r.l. - rimozione degli effetti della S.C.I.A. PG 2014/146398 del 07.04.2014 per attività di rimessa a cielo aperto veicoli (parcheggio) sita in Favaro Veneto, via Triestina, n. 80; divieto di prosecuzione dell'attività di parcheggio";2) di ogni altro atto connesso, prodromico o conseguente a tale nota, ivi espressamente incluse, per quanto di necessità: a) in parte qua, la D.G.R. Veneto n. 3905 del 3.12.2004 recante approvazione della Variante per la terraferma al PRG del Comune di Venezia, ai sensi della l.r. 1/1985 (nonché, se del caso, anche la relativa D.C.C. n. 16 del 25.01.1999, di adozione di tale Variante, e la successiva D.G.R. Veneto n. 2141 del 29.07.2008), limitatamente alla destinazione grafica e/o normativa dalla all'area de qua, ove eventualmente in contrasto con l'art. 30 della l.r. 61/1985; b) la nota fasc. 2014/.627 del 5.05.2014; c) la nota PG 2014/182979 del 30.04.2014; d) la nota PG 2014/243310 dell'11.05.2014; e) la nota prot. n. 296819/2014, fasc. 2014.XIII/2/4.1055 del 14.07.2014; f) l'eventuale provvedimento amministrativo, già adottato o da adottare, di rimozione della scia prot. n. 252249 del 17.06.2014..
quanto al ricorso n. 1 del 2015:
della deliberazione della giunta provinciale di Venezia n. 128 del 10.10.2014 recante "presa d'atto e ratifica dell'approvazione in sede di conferenza di servizi decisoria del Piano di assetto del territorio del comune di Venezia".

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia in Persona del Sindaco P.T. e di Regione Veneto in Persona del Presidente P.T. e di Comune di Venezia e di Provincia di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente di gestire da oltre un ventennio un ampio complesso produttivo collocato lungo la statale Triestina in prossimità dell’agglomerato urbano di Favaro Veneto nel comune di Venezia, vicino all’aeroporto.
Con la segnalazione certificata di inizio attività del 7 aprile 2014 informava il comune di Venezia dell’inizio dell’attività di rimessa.
Con nota del 10 aprile il responsabile del servizio mobilità e trasporti del comune di Venezia richiedeva agli uffici competenti di esprimere i pareri relativi, informando la ditta che il termine di cui all’articolo 19 della legge numero 241/90 risultava sospeso, tra i quali risultava di particolare rilievo quello rilasciato in data 30 aprile 2014 dallo sportello unico dell’edilizia, in base al quale, premesso che gli edifici risultano individuati dalla VPRG per la terraferma come attività in zona impropria da trasferire e pur valutato che l’inserimento di una nuova attività appare ammissibile, se la stessa non costituisce variazione della destinazione degli immobili legittimati già in essere, si ritiene che in base agli atti legittimanti prodotti (condono e concessioni edilizie) il lotto di pertinenza non risulta legittimato a destinazione commerciale, ritenendo incompatibile l’utilizzo dello scoperto per attività di parcheggio commerciale.
Conseguentemente in data 5 maggio 2014 il comune di Venezia inviava comunicazione di avvio del procedimento di rimozione degli effetti della segnalazione riportando in parte motiva il parere succitato, invitando la richiedente segnalante a presentare proprie controdeduzioni entro 10 giorni, presentate le quali in data 12 giugno veniva adottato il provvedimento di rimozione degli effetti, confutando le osservazioni e le controdeduzioni confermandosi da parte della struttura comunale preposta all’edilizia il parere contrario già espresso in data 30 aprile, affermandosi altresì che “ l’area pertinenziale non ha automaticamente cambiato l’uso con il condono edilizio”.
La ditta a questo punto presentava nuova segnalazione certificata, limitata tuttavia alla sola area compresa nella fascia di rispetto stradale, in data 17 giugno, cui il comune replicava con nota 14 luglio di comunicazione dell’avvio di procedimento per l’adozione del provvedimento di rimozione degli effetti e divieto di prosecuzione dell’attività di parcheggio, sfociata nel provvedimento 31 luglio 2014 con il quale è stata disposta la rimozione degli effetti anche di questa seconda segnalazione.
Questi i profili di rilievo amministrativo.
Quanto ai profili processuali, risulta che la prima segnalazione è stata impugnata con il ricorso principale, con domanda cautelare accolta con decreto monocratico, fissandosi la discussione collegiale dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 settembre; il comune in data 1 agosto notificava invece il provvedimento di rimozione degli effetti della seconda segnalazione, il che ad avviso dell’amministrazione conduceva alla improcedibilità del ricorso originario.
Conseguentemente la ditta ricorrente impugnava anche il secondo provvedimento inibitorio.
Si costituivano le amministrazioni intimate e veniva spiegato atto di intervento da parte della società SAVE, la cui legittimazione discende dal fatto che la società svolge attività di parcheggio a pagamento e quindi può dolersi di provvedimenti amministrativi di natura strettamente urbanistica che consentano il parcheggio di vetture di utenti in aree non consentite.
Le resistenti eccepivano l’improcedibilità del ricorso avendo come oggetto il provvedimento di rimozione degli effetti di una SCIA sostituita da nuova ma analoga segnalazione del privato, con la quale ha informato l’amministrazione dello svolgimento della stessa attività in termini e modalità identiche anche se più limitate quanto al numero di posti (43 invece che 192).
In ogni caso anche se ritenesse che la seconda SCIA non abbia comportato il superamento della prima, il ricorso principale sarebbe comunque parzialmente improcedibile per carenza d’interesse in capo alla ricorrente ove diretto a ottenere l’annullamento del provvedimento 12 giugno di rimozione degli effetti della prima SCIA limitatamente all’esercizio dell’attività in fascia di rispetto stradale, posto che tale provvedimento è stato superato dal nuovo atto di rimozione degli effetti.
All’odierna udienza dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
I ricorsi possono essere riuniti per una trattazione congiunta solo ove si postuli la rilevanza della censura sulla zonizzazione contenuta nel PAT come ostativa alla intrapresa e al suo insediamento.
Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti contengono censure di ordine formale e censure di ordine sostanziale.
Anzitutto il ricorso risulta procedibile in quanto la presentazione della seconda SCIA per area più limitata non produce l’effetto di rendere privo di interesse il ricorso proposto nei confronti di una precedente segnalazione avente a oggetto un’area più ampia, dovendosi riconoscere la autonomia sostanziale di questa seconda SCIA, di talché la ricorrente a seconda dell’esito processuale potrà avvalersi della superficie intera o di quella più ridotta.
Il ricorso risulta fondato quanto agli assorbenti profili procedimentali.
Infatti il comune di Venezia ha adottato tutta una serie di atti che si collocano al di fuori del corretto procedimento da adottarsi nel caso di SCIA, con derivato sforamento del termine massimo di 60 giorni consentito dalla legge e puntualmente censurato in ricorso.
Anzitutto risulta del tutto illegittimo e contrario alla norma, nonché alla sua ratio, disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti; il termine complessivo di 60 giorni è quello ritenuto congruo dal legislatore per l’adozione dell’atto terminale, del tutto eventuale, non essendo richiesto che l’amministrazione adotti un provvedimento a fronte di una segnalazione che, recuperando il significato e la previsione contenuta nell’originario articolo 19 della legge numero 241 del 1990, consente la cosiddetta immediata intrapresa dell’attività e che va qualificata come atto di un soggetto privato.
Parimenti non trova spazio nella costruzione del procedimento sulla scia il cosiddetto preavviso di diniego, recato dall’articolo 10 bis della legge numero 241 del 1990, attesane la non compatibilità sotto il profilo temporale, non risultando accettabile all’ordinamento la produzione di un effetto interruttivo nel caso di procedimento che ritrova nell’accelerazione temporale una delle proprie ragion d’essere.
Dispone l’articolo 19 della legge numero 241 del 1990 che nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione/ricezione della SCIA, se la P.A. accerta la carenza dei requisiti e presupposti di legge necessari perché quella determinata attività sia legittima, emana un provvedimento che vieta di proseguire l'attività, ordinando contestualmente la rimozione di eventuali effetti dannosi;
prima di notificare al destinatario questo provvedimento, la legge consente alla P.A. di adottare una diffida a regolarizzare l'attività, per renderla conforme alle norme, entro un termine che non deve essere inferiore a 30 giorni.
Infatti prima dell’adozione del provvedimento repressivo o ripristinatorio l’amministrazione deve vagliare se esistono delle possibilità di conformazione dell’attività già intrapresa alle norme vigenti, e ciò, a differenza di quanto afferma l’amministrazione secondo cui spetta all’interessato proporre le modalità di conformazione, ben può discendere anche da attività suggerita dall’amministrazione stessa, la quale peraltro può anche escludere ogni possibilità di conformazione nel caso in cui sia appunto impossibile il raggiungimento di tale risultato.
Nel caso di specie assume la difesa dell’amministrazione che vi sarebbe stata la comunicazione di avvio del procedimento di rimozione, e cita a conforto una decisione di questo tribunale secondo cui con la comunicazione di avvio del procedimento l’amministrazione, pur riservandosi di adottare un successivo provvedimento definitivo in seguito alle controdeduzioni, ha già comunicato al privato che l’attività non può essere intrapresa, e dunque a partire dalla conoscenza di tale comunicazione si determina in capo privato la consapevolezza che l’attività intrapresa è illecita e dunque non può essere svolta (cfr. Tar Veneto, n.379/2014).
Il collegio concorda con tale affermazione ma solo ove questa non comporti una sorta di interruzione o sospensione del termine di 60 giorni che invece continua a “correre”, obbligando l’amministrazione al suo rispetto ovvero, nel caso di inutile scadenza del termine, in difetto dei requisiti legittimanti l’attività, ad adottare il provvedimento di autotutela volto a eliminare gli effetti che si sono medio tempore prodotti.
Sul punto il legislatore è intervenuto varie volte, riservando dapprima, almeno secondo la lettura più corretta e non quella pacificamente ammessa, l’adozione dell’autotutela ai propri atti inibitori ritenuti non legittimi – in altri termini l’amministrazione adottava l’atto inibitorio rendendosi poi conto, alla luce anche delle osservazioni presentate nei confronti dello stesso, che i requisiti sussistevano, annullando il proprio atto, ma solo secondo le modalità e i presupposti previsti dall’articolo 21 nonies-, laddove invece la giurisprudenza aveva tratto da questa disposizione la convinzione che dovendo l’autotutela incidere su un atto si fosse attribuito alla segnalazione tale natura.
E da ultimo con le recenti modifiche recate dalla legge 7 agosto 2015 numero 124, prevedendo che decorso il termine per l’adozione di provvedimenti l’amministrazione competente adotta comunque provvedimenti inibitori o ripristinatori solo in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21 nonies.
Decorso il termine di 30 giorni per l’esercizio del potere comunale inibitorio (rispetto alla DIA/SCIA) il comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la DIA/SCIA e il conseguente potere inibitorio e sanzionatorio, ma deve farlo con le forme dell’autotutela, vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e di quello privato (C.d.S. sez. VI n. 5751 14.11.2012).
Ancora il comune cerca di giustificare la tardività della propria determinazione facendo ricorso all’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 19 laddove consente di assumere i provvedimenti inibitori anche successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà false o mendaci, cioè quando i privati o i tecnici che con essi collaborano forniscano dati alterati, allo scopo di indurre in errore l’amministrazione comunale circa la conformità dell’intervento alle prescrizioni normative
Nel caso di dichiarazioni false e mendaci (ossia nelle fattispecie in cui la parte segnalante o i tecnici che hanno cooperato con essa abbiano fornito rappresentazioni alterate di stati e fatti semplici, nell’intento di indurre l’amministrazione a travisare profili rilevanti della fattispecie), oltre a trovare spazio una reazione sanzionatoria penalistica particolarmente severa, si rende possibile (e doveroso) l’esercizio del controllo senza alcuno sbarramento temporale e risulta preclusa la conformazione dell’attività avviata.
Questa disposizione muove dunque da una valutazione ordinamentale (espressa direttamente dalla legge) di non meritevolezza di protezione del soggetto che abbia cercato di indurre in errore l’amministrazione, il che va escluso nella specie ritenendo il segnalante di possedere tutti i requisiti legittimanti la attività intrapresa.
Infine il collegio dissente da un’ultima considerazione contenuta nella memoria del comune laddove richiede si consideri che il provvedimento è stato adottato solo cinque giorni dopo la scadenza del termine, sicché un ritardo così esiguo non potrebbe essere considerato tale da ingenerare nel privato quell’affidamento in ordine alla legittimità dell’attività intrapresa, idoneo a imporre all’amministrazione un onere motivazionale particolarmente pregnante, posto che il legislatore espressamente prevede che l’autotutela si svolga con particolari requisiti, che possono anche ritrovarsi in un atto di diniego tardivo ove questo abbia i caratteri sostanziali dell’atto di annullamento ai sensi dell’articolo 21 nonies, il che invece non si riscontra nella specie.
Il ricorso deve dunque essere accolto per il profilo procedimentale indicato, assorbendosi pertanto tutte le questioni afferenti la motivazione dell’atto inibitorio tardivamente adottato, con annullamento di quest’ultimo.
Deve conseguentemente dichiararsi l’improcedibilità dei motivi aggiunti perché rivolto nei confronti di altra segnalazione SCIA avente estensione più limitata.
Parimenti deve dichiararsi l’improcedibilità del secondo dei ricorsi in epigrafe, volto a contestare la zonizzazione imposta all’area su cui dovrebbero insistere le attività da intraprendersi, in parte qua, ben potendo riproporsi le censure ove un nuovo provvedimento, congruamente motivato ai sensi dell’art. 21 nonies, ritragga dalle previsioni urbanistiche le ragioni legittimanti l’atto di secondo grado.
Le spese attesa la novità della questione possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), riuniti i ricorsi ,
definitivamente pronunciando sul primo ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla la nota 12.6.2014 del comune di Venezia.
Dichiara improcedibile l’atto di motivi aggiunti e il ricorso n.1/2015.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Referendario




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Noleggio con conducente:Parere autorità Garante

Segnalazione/Parere
REGOLAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE VETTURA (NCC)
AS1233.pdf

venerdì 18 dicembre 2015

Conservazione: pubblicate le linee guida AgID

Giovedì, 10 Dicembre, 2015
Illustrano le procedure e gli strumenti per l’avvio delle attività di conservazione dei documenti informatici da parte delle pa.
 
Le linee guida sulla conservazione hanno lo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni relative a requisiti, processi, attività e responsabilità in materia di conservazione dei documenti informatici, nel rispetto dei riferimenti normativi vigenti. 
Le linee guida sono da intendersi come documento dinamico, attualmente in fase di sviluppo.
Osservazioni e contributi possono essere inviati ad AgID tramite la casella di posta elettronica forum_conservatori@agid.gov.it (link sends e-mail).

Rilevazione delle presenze dei dipendenti di un Comune tramite un sistema biometrico basato sul trattamento di impronte digitali - 22 ottobre 2015 [4430740]

Rilevazione delle presenze dei dipendenti di un Comune tramite un sistema biometrico basato sul trattamento di impronte digitali - 22 ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 552 del 22 ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante n. 513 del 2014 in tema di biometria e le annesse Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica (G.U. 2.12.2014, n. 280 e in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 3556992 e 3563006);

ESAMINATE le risultanze istruttorie degli accertamenti effettuati in data 14 febbraio 2013 presso il Comune di Zagarise;

ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1.1. A seguito di una segnalazione con la quale si è lamentato che presso il Comune di Zagarise (provincia di Catanzaro) sarebbe stato attivato per finalità di rilevazione delle presenze un sistema biometrico basato sul trattamento di impronte digitali dei dipendenti, l'Ufficio del Garante – ritenuto che una prima, parziale, nota di riscontro inviata dal Comune medesimo non consentisse una compiuta valutazione sulla liceità dei trattamenti effettuati – ha disposto accertamenti in loco che sono stati eseguiti dal Nucleo Privacy della Guardia di finanza in data 14 febbraio 2013.

1.2. All'esito degli accertamenti ispettivi è emerso che:

a. secondo quanto dichiarato dal sindaco del Comune il sistema di rilevazione di dati biometrici "è stato installato nel […] novembre del 2004" (cfr. verbale 14.2.2013, p. 2);

b. posto che antecedentemente a tale data non era stato adottato alcuno strumento di rilevazione delle presenze, il Comune ha deciso "previa attenta analisi, circa la strumentazione presente sul mercato e quindi conforme alle normative di legge, di optare per l'installazione del suddetto strumento di rilevazione" (cfr. verbale cit., p. 2);

c. in relazione all'adozione di tale sistema il Comune ha fornito "comunicazione formale della predetta installazione nei confronti di tutti i dipendenti comunali" (cfr. verbale cit., p. 2);

d. l'accesso ai dati personali trattati dal sistema, "acquisiti da un pc posto in una stanza chiusa", è consentito solamente al sindaco attraverso "un'applicazione specifica che prevede […] l'inserimento di una password personale" (cfr. verbale cit., p. 2-3);

e. quanto alle modalità di funzionamento del sistema "i template delle impronte non sono conservati all'interno degli apparecchi in disponibilità comunale […] ma solo all'interno dei badge personali"; peraltro tali supporti "non sono nominativi ma riportano solo un codice numerico" (cfr. verbale cit., p. 3);

f. con riferimento alle ragioni che avrebbero richiesto l'utilizzo di dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze, il sindaco del Comune ha dichiarato che "la scelta di adottare, tra gli altri, un siffatto strumento di controllo […] è scaturito dall'esigenza di avere un sistema informatico attendibile che nell'assoluto rispetto della privacy, consentisse una più veloce rendicontazione delle presenze/assenze periodiche del personale dipendente a tutto vantaggio dell'ufficio personale comunale all'uopo preposto" (cfr. verbale cit., p. 3);

g. l'adozione di tale sistema è risultato più efficace "rispetto al rilevamento cartaceo posto che non sempre nei comuni piccoli come i nostri può essere garantita la presenza costante del Sindaco e/o del direttore generale impegnato, tra l'altro […] in più comuni" (cfr. verbale cit., p. 3);

h. con riferimento all'obbligo di fornire l'informativa agli interessati in base all'art. 13 del Codice, è stato dichiarato che tutti i dipendenti comunali "sono stati debitamente e previamente informati, sia oralmente che per iscritto, sul trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del rilevatore biometrico"; inoltre al momento della consegna del badge "ognuno dei dipendenti ha firmato il ritiro del badge medesimo esprimendo […] il consenso al trattamento dei propri dati personali" (cfr. verbale cit., p. 4).

1.3. Con riferimento alla notificazione del trattamento di dati biometrici previsto dall'art. 37 del Codice, con successiva comunicazione il Comune ha rappresentato che "non è stato possibile rinvenire traccia dell'avvenuto invio al Garante della comunicazione dell'installazione del dispositivo, come previsto per legge" (cfr. nota 3.4.2013). In relazione a tale profilo la Guardia di Finanza, con verbale n. 17 del 3 aprile 2013, ha contestato al Comune la violazione amministrativa relativa all'omessa notificazione al Garante, unitamente alla mancata attivazione del procedimento di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice.

1.4. Con nota inviata in risposta ad una specifica richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio, il Comune ha dichiarato che, allo stato, il sistema biometrico di rilevazione delle presenze è attivo (cfr. nota ricevuta il 14.7.2015).

2.1. In base alle risultanze dell'attività istruttoria, emerge che il Comune di Zagarise ha effettuato a far data dal 2004 – e tutt'ora effettua – per finalità di rilevazione delle presenze trattamenti di dati biometrici dei propri dipendenti (ricavati, in particolare, da impronte digitali e riconducibili ad interessati individuati o individuabili), con conseguente applicazione della disciplina posta in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alle specifiche ragioni che renderebbero necessario il trattamento di dati biometrici di tutti i dipendenti per finalità di ordinaria gestione del rapporto di lavoro, in particolare allo scopo di rilevare la presenza in servizio, il Comune ha rappresentato esigenze di efficienza della relativa attività ("consenti[r]e una più veloce rendicontazione delle presenze/assenze periodiche del personale dipendente a tutto vantaggio dell'ufficio personale comunale all'uopo preposto") anche in relazione alle peculiarità organizzative di un piccolo ente locale, ed in particolare alla circostanza che figure apicali dell'amministrazione (Sindaco e direttore generale) non possono essere presenti in sede quotidianamente. La valutazione comparativa, in particolare, è stata effettuata dal Comune in relazione al "rilevamento cartaceo" (v. p. 1.2., lett. e) e f)).

2.2. Le circostanze rappresentate non sono idonee a soddisfare i principi di necessità e proporzionalità (in relazione alla finalità perseguita) dei trattamenti effettuati (artt. 3 e 11 del Codice). Il Comune infatti non ha indicato specifiche e concrete ragioni in base alle quali altri e diversi strumenti automatizzati (ad es. il badge, normalmente utilizzato presso le pubbliche amministrazioni, se del caso associabile a Pin individuale), risulterebbero inadatti a realizzare legittimi obiettivi di efficienza nell'attività di gestione del personale. Così come non sono stati indicati i motivi in base ai quali non sarebbe possibile effettuare la doverosa attività di controllo sulla corretta esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti – attraverso gli strumenti posti dall'ordinamento a disposizione dei dirigenti (o comunque del personale direttivo) – stante l'impossibilità, per alcune specifiche figure apicali, di garantire la quotidiana presenza in sede. Né, per altro verso, sono stati dedotti concreti episodi di violazione dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti o il fondato timore di abusi.

2.3. Quanto all'osservanza degli specifici obblighi posti in capo al titolare del trattamento dalla disciplina in materia di protezione dei dati non risulta essere stata effettuata la notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37 del Codice, né è stata presentata la richiesta di verifica preliminare di cui all'art. 17 del Codice.

2.4. Più in generale, si rappresenta, altresì, che in relazione alla valutazione di liceità dei trattamenti di dati biometrici effettuati nel contesto lavorativo, il Garante ha ammesso (tenuto conto del contesto e delle concrete modalità del trattamento stesso) l'utilizzo di dati biometrici dei dipendenti per finalità di accesso ad aree "sensibili" o riservate (cfr., tra gli altri, i Provv.ti 18.6.2015, n. 361, doc. web n. 4173465; 17 settembre 2009, doc. web n. 1655708; 8 aprile 2009, doc. web n. 1610018; 1 febbraio 2007, doc. web n. 1381983). Con provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria n. 513 del 2014 il Garante ha, in proposito, individuato il controllo di accesso fisico ad aree "sensibili" dei soggetti addetti e l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi come una delle ipotesi di esonero dalla presentazione di istanza di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, a condizione che siano rispettati i presupposti di legittimità contenuti nel Codice e che vengano adottate le misure e gli accorgimenti tecnici idonei a raggiungere gli obiettivi di sicurezza individuati con il provvedimento stesso.

In termini generali con il citato provvedimento generale il Garante ha altresì ribadito che il trattamento di dati personali biometrici, considerato che essi sono "direttamente, univocamente e in modo tendenzialmente stabile nel tempo, collegati all'individuo e denotano la profonda relazione tra corpo, comportamento e identità della persona" (cfr. provv. cit., punto 4), può essere effettuato solo previa adozione di particolari cautele. I titolari che intendono trattare dati biometrici, in particolare, dovranno sia conformare i relativi trattamenti ai principi generali di liceità, finalità, necessità e proporzionalità (cfr. artt. 3 e 11 del Codice), sia adottare le misure e gli accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali prescritti in relazione a talune specifiche tipologie di trattamento.

Con riferimento al contesto lavorativo, l'uso di tecnologie biometriche per finalità di rilevazione delle presenze in alcuni casi concreti è stato ritenuto dall'Autorità generalizzato e dunque non consentito, posto che in base al principio di necessità il titolare del trattamento è tenuto ad accertare se la finalità perseguita possa essere realizzata senza utilizzare dati biometrici o comunque conformandosi al principio di proporzionalità del trattamento (artt. 3 e 11 del Codice; si vedano, ad esempio, Provv.to 31 gennaio 2013, n. 38, doc. web n. 2304669 nei confronti di un comune e Provv.ti 30 maggio 2013, nn. 261 e 262 e 1° agosto 2013, n. 384, doc. web nn. 2502951, 2503101 e 2578547 nei confronti di alcuni istituti scolastici; cfr. Trib. Prato, 19.9.2011, n. 964; v. già le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, punto 7.1). In un caso, invece, il Garante ha ammesso il trattamento per finalità di accertamento della presenza in servizio dei dipendenti in ragione delle peculiarità del trattamento strettamente connesso a quel particolare contesto lavorativo (cfr. Provv.to 10 gennaio 2013, n. 4, doc. web n. 2354574 nei confronti di una società a partecipazione pubblica).

3. Alla luce di quanto esposto, il descritto trattamento di dati biometrici effettuato dal Comune non risulta lecito, in quanto effettuato in violazione dei richiamati principi di liceità, necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti effettuati (art. 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice), in assenza della previa notificazione al Garante (art. 37 del Codice), nonché della preventiva richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice).

Si ritiene, pertanto, di vietare al Comune di Zagarise, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore trattamento dei dati biometrici dei dipendenti effettuato al fine di verificare le presenze/assenze del personale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro

4. Restano salvi gli esiti del procedimento avviato con verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 17 del 3 aprile 2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

rilevata l'illiceità dell'utilizzo dei dati biometrici del personale dipendente, effettuato nei termini di cui in premessa, vieta al Comune di Zagarise, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 144 e 143, comma 1, lett. c), del Codice, l'ulteriore trattamento dei dati medesimi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Stop a tutto campo per le assunzioni nella Polizia locale - Inutilizzabili anche i resti


Esiste un divieto assoluto di reclutamento di vigili urbani fino a che non venga riassorbito completamente il personale della polizia provinciale. Sulla corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 6, del Dl 78/2015, che vieta agli enti locali di reclutare personale con qualsiasi tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, arriva il suggello del giudice amministrativo. Conla sentenza n. 772/2015, la sezione di Latina del Tar Lazio giudica legittima la sospensione di un concorso per posti di vigile urbano dopo l'entrata in vigore di quelle disposizioni. 
Leggi l'articolo completo di Amedeo Di Filippo

Spintona Carabinieri:responsabile del delitto di cui all'art. 337 c.p.

cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-11-2015) 30-11-2015, n. 47278

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/12/2012 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito per l'imputato, l'avv. Di Nardo Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 30 giugno 2010 che aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, T. S. responsabile del delitto di cui all'art. 337 c.p., riduceva la pena a mesi sei di reclusione.

In sede di merito, era stato accertato che l'imputato, alla guida di un ciclomotore, dopo aver superato un incrocio stradale nonostante che il semaforo segnalasse la luce rossa, veniva fermato da una pattuglia dei carabinieri contro i quali si scagliava verbalmente e fisicamente, in particolare spintonando uno dei militari contro l'autovettura di servizio e strattonando l'altro militare intervenuto in ausilio del collega.

Con l'appello, l'imputato aveva chiesto di essere assolto in ragione dell'inidoneità della condotta ad opporsi all'atto dell'ufficio che stavano compiendo i carabinieri, ed, in subordine, una riduzione della pena.

I giudici dell'appello non aderivano alla prima richiesta, poichè la condotta dell'imputato aveva avuto lo scopo di impedire che i carabinieri procedessero alla verbalizzazione della contravvenzione, non essendo rilevante che la stessa fosse stata concretamente idonea a costituire ostacolo all'azione dei militari, idoneità che in ogni caso ravvisavano nell'aggressione fisica attuata dall'imputato.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure avanzate in sede di appello relative alla ricostruzione dei fatti (assenza di un effettivo inseguimento da parte dei militari, che rendeva opinabile che l'imputato si fosse scagliato fisicamente contro i militari).

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto, sulla base della ricostruzione dei fatti operata con l'atto di appello, sarebbe al più ipotizzabile a carico dell'imputato un comportamento inurbano e come tale inidoneo ad integrare il delitto contestato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è palesemente infondato.

2. La Corte di appello ha fornito congrua risposta alle censure mosse in appello.

L'obbligo della motivazione - specialmente in caso di sentenza di appello sostanzialmente confermativa - si può considerare adempiuto allorchè il giudice di appello, pure senza diffondersi nella confutazione minuziosa e particolareggiata dei motivi di gravame, con cui si sviluppano argomentazioni difensive, dimostri - mediante la enunciazione delle peculiari e fondamentali ragioni che hanno determinato la sua decisione - di aver tenuto conto dei motivi stessi.

Nel caso in esame, l'appello aveva prospettato una ricostruzione alternativa dei fatti, sostenendo che non vi fosse stato un inseguimento e che quindi non vi era ragione perchè l'imputato avesse dovuto scagliarsi contro i Carabinieri.

A fronte di tale ipotesi alternativa del tutto congetturale, la Corte di appello si è focalizzata sul punto essenziale della vicenda, ovvero che l'imputato, una volta fermato dagli operanti per contestargli la contravvenzione, li aggredì verbalmente usando la violenza sopra descritta e che questa versione dei fatti, come si legge in sentenza, era stata concordemente riferita da entrambi gli operanti.

3. Il secondo motivo è inammissibile, afferendo a questione eminentemente di merito ed essendo notoriamente preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2015

Previste novità anche in materia di C.d.S. nella legge di stabilità 2016

Ultimo rush finale della legge di stabilità 2016.  Dopo l’approvazione in commissione Bilancio si prevede che tutti gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari siano conclusi entro la giornata di sabato.  La manovra deve poi tornare in Senato per l’approvazione definitiva.

Previste novità anche in materia di C.d.S. (v.sotto):
 

338. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.             

338-bis. All'articolo 201, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:
                          «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;».
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372-decies. Dopo l’articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:
«Art. 46-ter. (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in
                custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
                      2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
                      3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
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  372-duodecies. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Le modalità tecniche e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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512-ter. Dal 1 luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

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  42-undecies. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di euro 8.000 per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito di imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
42-duodecies. Le disposizioni di cui al comma 42-undecies si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.
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  548. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA».
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Spero di non aver dimenticato nulla ma ci aggiorniamo a presto
Mario Serio

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