martedì 22 dicembre 2015

Legge 124/15.Scia e sanzioni per l'esercizio di attività in carenza di requisiti

Qualcuno si ricorderà certamente della “bufala”dell'ultimo anno relativa al “Divieto di vendita all’esterno dell’azienda agricola su aree private per gli imprenditori agricoli” Tutti però sappiamo come è andata a finire. …

Qualcosa di simile ad una “bufala” sta prendendo piede alla luce del nuovo parere dall’ANCI -RISPONDE (come consuetudine senza alcuna firma), reso il 16 novembre scorso ad un comune del Veneto.

A parere dell’ANCI, l'intervenuta abrogazione del comma 2 dell'art. 21, L. n. 241 del 1990, ad opera dell’art. 6 del 124/15, rende inapplicabili, "sic et simplicer", le disposizioni regionali (e di conseguenza tutte le altre norme in materia), che prevedono la sanzione per l'esercizio dell'attività in carenza di requisiti o presupposti, a seguito della presentazione di una Scia o al maturarsi del silenzio assenso.

Pazzesco, a mio giudizio!!!

Ma vi immaginate cosa succederebbe se tutte quelle attività senza i requisiti o presupposti di legge, e produttive di effetti dal giorno stesso della comunicazione certificata, non potessero essere sanzionate dal giorno stesso che iniziano l’attività? Vorrebbe dire, un proliferare inarrestabile di attività abusive (ricordo che è un’attività è considerata abusiva anche se non in possesso di requisiti di legge e non soltanto se non presenta la SCIA).

Le amministrazioni comunali non avrebbe nemmeno il tempo materiale di effettuare il controllo formale ed emettere il provvedimento di divieto prosecuzione attività e rimozione degli effetti dannosi o a sospendere l’attività per la conformazione che subito ne nascerebbero altre con le stesse carenze (e magari, perché no, sempre le stesse).

E’ chiaro, invece (almeno per il sottoscritto lo è), che la norma si applica limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative, e questo lo si deduce pure dall’art. 29 della stessa 241/90. Come pure appare, lapalissiano (sempre allo scrivente), che una norma di carattere generale non può certamente derogare ad una norma speciale. Per es. nel campo dell’edilizia, l’abrogazione dell’art. 21, comma 2, della L. n. 241/1990 non impedisce al Comune di esercitare i suoi ordinari poteri di polizia edilizia, ben potendo (anzi, dovendo) l’Ente reprimere l’abuso edilizio ai sensi degli articoli 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001.

Un conto è quindi il SUAP che gestisce la pratica da un punto di vista amministrativo e che deve rispettare una tempistica ed una normativa ben precisa per effettuare i controlli (v. tabella sulle principali modifiche introdotte dalla 124/15 sulla SCIA), ed un altro conto è l'attività di vigilanza vera e propria che si esercita a prescindere che il SUAP abbia o meno chiesto la sospensione dell’attività per conformazione.

La differenza è sostanziale: Se con il SUAP, infatti, bisogna provvedere a conformarsi entro il termine non inferiore a 30 giorni, nel corso di un'attività ispettiva da parte di un'organo di vigilanza, invece, l’impresa deve dimostrare immediatamente di essere in possesso di tutti i requisiti previsti, pena l’applicazione della sanzione, a prescindere dal fatto che il comune non abbia ancora provveduto alla sospensione dell’attività.

Di certo l’autorevolezza dell’ANCI non è quella del Ministero dello Sviluppo Economico ma si tratta pur sempre di un’interpretazione che, a parere dello scrivente, lascia il tempo che trova.
In Sicilia, per esempio, essendo a statuto speciale, la norma dovrebbe essere recepita.

Tale interpretazione, oltre a creare confusione ed incertezze negli addetti ai lavori, potrebbe essere pericolosa soprattutto per le imprese che intraprendono un’attività e che rischiano di vedersi sanzionare dagli organi di vigilanza, nell’ambito dei controlli ispettivi di propria competenza.


Mario Serio
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Sotto il parere dell'ANCI

QUESITO


L'art. 6 comma 1 lett.b). n. 2) della L. 7 agosto 2015. n. 124 ha abrogato il c. 2 dell'art. 21 L. 241/1990 (che recitava: "le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli artt. 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o. comunque. in contrasto con la normativa viqente").

Stante tale abrogazione si è con la presente a chiedere se siano da ritenersi ancora applicabili le sanzioni previste dalla normativa regionale di settore come ad esempio:

- Art. 27 L.R. 50/2012 per il commercio su aree private

- Art. 32 L.R. 29/2007 per la somministrazione alimenti e bevande o altre.


RISPOSTA


L'art. 21. comma secondo della legge 241/1990. consentiva di applicare la sanzione prevista per l'attività abusiva. anche quando l'attività era iniziata con il possesso di un titolo abilitante (la norma infatti diceva "coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli artt. 19 e 20") ma senza i requisiti o i presupposti di legge (ad es. una SCIA senza aver dichiarato i requisiti perché mancanti ovvero dichiarando falsamente i requisiti). Unitamente alla abrogazione del comma secondo del citato art. 21 . la legge 124/2015 ha modificato anche il comma 3 dell'art. 19 prevedendo che l'amministrazione competente. in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge. qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente. invita il privato a provvedere. disponendo però la sospensione dell'attività intrapresa;
sospensione che nella precedente versione dell'art. 19 non era prevista e quindi l'interessato poteva continuare l'attività pur in carenza dei requisiti/presupposti durante il periodo concesso per uniformarsi alle prescrizioni di legge.

Pertanto gli art. 27 della L.R. 50/2012 (il commercio su aree private) e l'art. 32 della L.R. 29/2007 (somministrazione alimenti e bevande) non sono più applicabili ma limitatamente alla specifica ipotesi prima contemplata nel comma secondo dell'art. 21 della legge 241/90. ma continueranno a trovare applicazione per coloro che avviano un'attività senza titolo abilitante e quindi senza avvalersi di quanto indicato dall'art. 19 o 20 della legge 241/90. ovvero per aver continuato l'attività nonostante l'ordine di sospensione impartito ai sensi dell'art. 19. comma 3. in quanto la SCIA sospesa è inefficace (tra l'altro la L.R. 29/2007 all'art. 32 co.1 e 2 prevede proprio la sanzione in caso di autorizzazione o SCIA sospesa).