Non c'è abuso d'ufficio se il Segretario è nominato dirigente della Polizia Locale

 Non commette abuso d'ufficio il Sindaco che nomina capo Area con funzioni dirigenziali, con riconoscimento dell'indennità di posizione, il Segretario Comunale, assegnandole, anche la responsabilità del settore di polizia locale.
Piccolo particolare rilevante: Nel comune era  già presente la figura  del Comandante di Polizia Municipale, che ricopriva il posto essendo risultata vincitrice di concorso.

Polizia locale: sì al Gps sulle auto, ma con misure a tutela dei lavoratori

Via libera del Garante privacy a un sistema di geolocalizzazione satellitare dei veicoli della polizia municipale che opera nei territori di alcuni comuni aderenti a una convenzione per la gestione associata del servizio [doc. web n. 8576577].

Scopo della localizzazione sarà quello di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale e di ottimizzare l'impiego di operatori e veicoli della polizia municipale. Il sistema, sottoposto al vaglio dell'Autorità, sarà utile anche a rilevazioni di tipo statistico e di rendicontazione del servizio.

I dati, che appariranno in tempo reale su un monitor presso la centrale operativa, saranno visualizzabili esclusivamente dal responsabile del servizio o da un suo delegato per localizzare la posizione dei veicoli e, se necessario, identificare l'operatore al solo scopo di coordinare in modo più efficiente il servizio o gestire eventuali situazioni di criticità o emergenza.

I dati relativi al tempo di permanenza e ai chilometri percorsi in una determinata area saranno conservati per un periodo massimo di trenta giorni ai fini della rendicontazione. Le informazioni riferite ai dipendenti impiegati nel servizio, mai direttamente identificati e comunque non più identificabili a fine turno, non saranno utilizzate per finalità più strettamente legate alla gestione del rapporto di lavoro, quali la verifica della presenza in servizio, la commisurazione dell'orario di lavoro o per finalità disciplinari.

Il Garante, tenuto conto dalla particolare natura dell'attività di polizia locale e delle cautele proposte dal titolare a tutela degli interessati, ha ritenuto lecito, pertinente e non eccedente il trattamento dei dati personali mediante il sistema anche in considerazione del fatto che prima della sua installazione ciascun Comune aderente alla Convenzione acquisirà l'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro, in conformità alla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

Il Garante ha inoltre previsto specifiche misure di sicurezza come la configurazione del sistema, in modo tale da consentire solo accessi autorizzati tramite assegnazione di credenziali di autenticazione differenziate e limitando i profili autorizzati alla modifica e all'estrazione dei dati.

http://www.garanteprivacy.it

Polizia municipale: assunzioni a tempo determinato/indeterminato

Un sindaco ha posto una serie di quesiti incentrati sulle possibilità assunzionali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, di addetti alla polizia municipale e di personale con specifica professionalità.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 83/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno chiarito che:

· in pendenza dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, rimane vincolante, a pena di nullità, il limite di assunzione di dipendenti pubblici a tempo determinato nella misura del 20% di quello presente in servizio a tempo indeterminato al momento della conclusione del contratto di lavoro, ancorché la relativa spesa sia finanziata con fondi esterni e non con risorse di bilancio;

· con il completo riassorbimento del personale di polizia provinciale del proprio ente di riferimento, deve ritenersi caducato il divieto di reclutare personale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale e i limiti per l’assunzione a tempo determinato tornano ad essere quelli generali previsti dall’art. 23 d.lgs. n. 81/2015;

· la possibilità, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti ed aventi una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei bilanci consuntivi dell’ultimo triennio, di assumere personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale in misura pari al 100% delle cessazioni nel 2018 è subordinata al raggiungimento, nel 2017, di un rapporto dipendenti – popolazione inferiore al medesimo rapporto definito con proprio decreto dal Ministero dell’Interno;

· l’art. 7 del d.l. 14/2017, costituendo norma di settore dedicata alle esigenze di ordine pubblico, non consente di reclutare unità di diverso profilo professionale in caso di cessazione dal servizio di dipendenti appartenenti alla Polizia municipale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 83-18
 https://www.self-entilocali.it

CICLOMOTORI – CIRCOLAZIONE CON VECCHIA TARGATURA - MODULISTICA -

Nonostante che da molti anni vi sia stata l’entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010 nr. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ( G.U. Serie Generale nr.175 del 29.7.2010 – Supp.Ord. nr.171) la quale stabiliva che decorsi i 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e cioè dal 14.02.2012, i ciclomotori (cs. cinquantini,motorini) avevano l’obbligo di nuova targatura e certificazione di circolazione, si continua ad assistere al fatto che alcuni conducenti di tali veicoli, continuano a circolare come se niente fosse, senza aver provveduto all’incombenza di cui sopra.

Va ricordato che dal giorno 14.02.2012, chi viene sorpreso a circolare con il ciclomotore non in regola con la targatura nuova e certificazione di circolazione in conformita’ alle disposizioni di cui al comma 2 della legge 29.7.2010 nr.120 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559” con pagamento entro 60 giorni di €. 519,67.
 
Continua qui il contributo di Mario Ricca, che ringraziamo




Turn over polizia locale

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare la spesa conseguente alla cessazione di personale di polizia locale per il calcolo di facoltà assunzionali da destinare ad incremento di personale non appartenente alla polizia locale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 106/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 aprile hanno ribadito che il vigente quadro normativo non prevede due diversi budget assunzionali, in quanto l’articolo 7, comma 2-bis, del d.l. 14/2017 detta una speciale previsione per il turn over nell’ipotesi, complessa, di assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale con riguardo alla base di computo determinata dalla minor spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente (Sez. Toscana, del. n. 164/2017).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 106-18

https://www.self-entilocali.it

Nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turni che prevede articolazioni orarie prestabilite antimeridiane , pomeridiane e notturne, può essere ricondotto nella nozione di turno, ai fini della corresponsione della relativa indennità, ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, anche un cosiddetto turno “spezzato”, secondo il quale la prestazione lavorativa è resa secondo un orario che va dalle 8,00 alle 12,00 e poi dalle 13,00 alle 16,00?

09/04/2018 Nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turni che prevede articolazioni orarie prestabilite antimeridiane , pomeridiane e notturne, può essere ricondotto nella nozione di turno, ai fini della corresponsione della relativa indennità, ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, anche un cosiddetto turno “spezzato”, secondo il quale la prestazione lavorativa è resa secondo un orario che va dalle 8,00 alle 12,00 e poi dalle 13,00 alle 16,00?

RAL_1968_Orientamenti Applicativi

Nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turni che prevede articolazioni orarie prestabilite antimeridiane , pomeridiane e notturne, può essere ricondotto nella nozione di turno, ai fini della corresponsione della relativa indennità, ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, anche un cosiddetto turno “spezzato”, secondo il quale la prestazione lavorativa è resa secondo un orario che va dalle 8,00 alle 12,00 e poi dalle 13,00 alle 16,00?


In proposito, si ritiene preliminarmente utile ricordare, sulla base dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, che, come è noto, il regime del lavoro in turno, con il pagamento della relativa indennità, presuppone:

a) l’esistenza di "strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore", per tutti i giorni della settimana lavorativa (fermo restando l’obbligo del rispetto del giorno di riposo settimanale spettante al lavoratore) e per tutte le settimane del mese; la durata di almeno 10 ore si riferisce ovviamente all’orario di servizio della struttura presso la quale devono essere rese le prestazioni in turno. Ad avviso della scrivente Agenzia, se il turno è stato articolato sui giorni lavorativi della settimana (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale e che, conseguentemente, tali giornate per i turnisti devono considerarsi lavorative, con diritto alla corresponsione della sola indennità di turno festivo;

b) un orario di servizio di almeno 10 ore che deve essere continuativo, nel senso che esso richiede l’erogazione delle prestazioni per tutta la durata della fascia oraria interessata, senza alcuna interruzione qualunque sia la sua durata; infatti, lo scopo delle turnazioni è proprio quello di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore);

c) l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite (antimeridiane e pomeridiane: un lavoratore rende la prestazione, ad esempio, dalle 8.00 alle 14,00 e l’altro dalle 14,00 alle 20,00) sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell’ente, per assicurare il rispetto dell’orario di servizio e quell’alternanza mattina - pomeriggio (eventualmente sera), ipotizzata dalla disciplina contrattuale. Inoltre, perché ci sia l’effettiva rotazione, è necessario che il turno pomeridiano segua, senza soluzione di continuità, nel tempo quello antimeridiano, ed eventualmente sia seguito, sempre senza soluzione di continuità, da quello serale, e senza alcuna sovrapposizione neppure parziale dell’uno sull’altro. Una parziale sovrapposizione potrebbe ammettersi solo per una durata estremamente limitata (ad esempio, 15-30 minuti), quando fosse assolutamente necessaria per consentire il cosiddetto “cambio delle consegne”, in presenza di attività o di servizi con particolari complessità organizzative o gestionali, che richiedano un adeguato scambio di informazioni o comunque altri adempimenti tra il dipendente che lascia e quello che subentra.

Alla luce di tali indicazioni, conseguentemente, non sembra possibile ricondurre alla disciplina del turno anche la particolare fattispecie di orario di lavoro ipotizzata.

In presenza di una organizzazione del lavoro per turni articolato su tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica compresa, qualora la festività del santo patrono ricada di domenica, al lavoratore che renda la propria prestazione in tale giornata, deve essere pagata solo l’indennità prevista per il turno festivo del 30% e dare anche una giornata di recupero compensativo? Tale regola vale anche per le altre festività eventualmente ricadenti di domenica?

09/04/2018 In presenza di una organizzazione del lavoro per turni articolato su tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica compresa, qualora la festività del santo patrono ricada di domenica, al lavoratore che renda la propria prestazione in tale giornata, deve essere pagata solo l’indennità prevista per il turno festivo del 30% e dare anche una giornata di recupero compensativo? Tale regola vale anche per le altre festività eventualmente ricadenti di domenica?

RAL_1972_Orientamenti Applicativi

In presenza di una organizzazione del lavoro per turni articolato su tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica compresa, qualora la festività del santo patrono ricada di domenica, al lavoratore che renda la propria prestazione in tale giornata, deve essere pagata solo l’indennità prevista per il turno festivo del 30% e dare anche una giornata di recupero compensativo? Tale regola vale anche per le altre festività eventualmente ricadenti di domenica?


Relativamente alla particolare problematica prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue.

Viene prospettato il caso di una organizzazione del lavoro per turni, su sette giorni, con articolazione dell’orario di lavoro dal lunedì alla domenica compresa.

In relazione a tale organizzazione, viene chiesto quale sia il trattamento spettante al lavoratore turnista che renda la sua prestazione nella giornata domenica, lavorativa per lo stesso, coincidente con un giorno di festività infrasettimanale.

Se tale ricostruzione è corretta, l’avviso della scrivente Agenzia può così riassumersi:
come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi in materia, ove, in relazione all’orario di servizio adottato presso l’ente, il turno sia stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio;
al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turno, in giornata festiva infrasettimanale (che rappresenta per il turnista una giornata lavorativa ordinaria) spetta solo il compenso previsto dall’art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c), del medesimo CCNL, sostituito oggi dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta;
pertanto, poiché, come si è detto, nel caso in esame, la domenica per il dipendente è lavorativa (evidentemente con spostamento del riposo settimanale in altro giorno) e la stessa coincide anche con un giornata di festività infrasettimanale si ritiene che allo stesso debba essere riconosciuto solo il compenso dell’art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000, come sopra detto.
ARAN

Ad un dipendente che, per esigenze di servizio deve osservare, giornalmente, un orario spezzato (ore 08,00 – 9,00; 12,00-14,30, 15,00-17,00) e che, per tale condizione di lavoro già percepisce l’indennità di disagio, possono essere erogati anche i compensi connessi alla performance?

09/04/2018 Ad un dipendente che, per esigenze di servizio deve osservare, giornalmente, un orario spezzato (ore 08,00 – 9,00; 12,00-14,30, 15,00-17,00) e che, per tale condizione di lavoro già percepisce l’indennità di disagio, possono essere erogati anche i compensi connessi alla performance?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.

I compensi connessi alla performance individuale e collettiva, attualmente, in base alla vigente disciplina legislativa e contrattuale, possono essere attribuiti solo sulla base della valutazione delle effettive prestazioni rese e dei risultati conseguiti dal personale nell’anno di riferimento.

Pertanto, ad avviso della scrivente Agenzia, anche nel caso in esame, la erogazione dei compensi di cui si tratta non può che dipendere che dalla considerazione degli obiettivi di performance, organizzativa ed individuale stabiliti ed assegnati dall’ente, dell’effettivo apporto partecipativo del lavoratore nel corso dell’anno ed evidentemente dei risultati dallo stesso conseguiti, come evidenziati dal sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati applicato.

Fatta questa, indispensabile premessa, si deve ricordare poi che il principio generale in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, è quello per cui il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.

Pertanto, il cumulo in capo ad un dipendente dell’indennità di disagio (riconosciuta in ragione dell’utilizzo dello stesso in un regime di orario di lavoro spezzato) e dei compensi connessi alla performance individuale e collettiva, sarà possibile ove questi siano riconosciuti in coerenza della loro natura e caratteristiche, come sopra evidenziate, e non trovino, invece, giustificazione, solo nella circostanza dell’adibizione del dipendente ad un orario di lavoro spezzato.

In questo, secondo caso, infatti, scatterebbe il divieto di cumulo, in quanto il disagio dell’orario di lavoro spezzato è stato già remunerato con l’attribuzione della specifica indennità.
ARAN

Ad un agente di polizia locale, che già percepisce l’indennità di vigilanza, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione integrativa, anche l’indennità di rischio, , di cui all’art.37 del CCNL del 14.9.2000?

09/04/2018 Ad un agente di polizia locale, che già percepisce l’indennità di vigilanza, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione integrativa, anche l’indennità di rischio, , di cui all’art.37 del CCNL del 14.9.2000?
In ordine a tale problematica, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Relativamente all’indennità di cui all’art.5 della legge n.65/1986 ed all’art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le modifiche recate dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo le quali; “….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.

L’indennità in parola, pertanto, non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86).

Questa indennità, proprio per la propria specifica causale che ne legittima l’erogazione (remunerare, cioè, le medesime condizioni in lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse), può cumularsi con una ulteriore indennità di disagio o di rischio che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n.65/1986.

In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, infatti, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
ARAN

E’ possibile inserire in un servizio di reperibilità agenti della polizia locale che, a causa di patologie formalmente riconosciute, sono stati esonerati dallo svolgimento di servizi esterni e possono essere adibiti solo a servizi amministrativi interni?

09/04/2018 E’ possibile inserire in un servizio di reperibilità agenti della polizia locale che, a causa di patologie formalmente riconosciute, sono stati esonerati dallo svolgimento di servizi esterni e possono essere adibiti solo a servizi amministrativi interni?

In materia si ritiene che la soluzione debba essere individuata dall’ente, che dovrà valutare, opportunamente, se la patologia dichiarata dal dipendente e debitamente supportata da certificazione medica, sia effettivamente inconciliabile con un servizio di reperibilità, in considerazione della circostanza che lo stesso può comportare lo svolgimento di servizi esterni.

In proposito, infatti, occorre ricordare sempre che, durante il servizio di reperibilità, ai sensi dell’art.23 del CCNL del 14.9.2000, il dipendente può essere anche chiamato a rendere la propria effettiva prestazione lavorativa.

Pertanto, ai fini dell’inserimento del lavoratore di cui si tratta in un servizio di reperibilità, l’ente dovrebbe sempre preventivamente valutare i contenuti e le modalità, sia geografiche (interno o esterno) che di durata temporale, delle attività che lo stesso potrebbe essere chiamato a rendere effettivamente nell’ambito del suo periodo di reperibilità.

Ove emerga che le eventuali prestazioni lavorative si identifichino in servizi esterni e, quindi, non siano compatibili con i contenuti della patologia certificata, l’ente non dovrebbe inserire il lavoratore nel servizio di reperibilità.

Diversamente operando, l’amministrazione collocherebbe il lavoratore in reperibilità già sapendo che lo stesso non potrebbe rendere le prestazioni richieste, perché in contrasto con il suo stato di salute.
ARAN

Definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19/04/2018
 http://www.agenziaentrate.gov.it

Smart Road: Via libera in Gazzetta Ufficiale alle strade intelligenti


Dalle info sul traffico all'assistenza alla guida

Da oggi  la possibilità del Ministero di autorizzare le sperimentazioni su strada di veicoli a guida automatica

Via libera alle smart road e alla sperimentazione su strada dei veicoli a guida automatica con la pubblicazione, ieri sera in Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dalla Legge di Bilancio 2018.
Standard comuni per strade più connesse e sicure
La legge scandisce interventi, tempi e tipi di strade interessate.
Individua innanzitutto gli standard funzionali per realizzare strade più connesse  e sicure che,  grazie alle nuove tecnologie introdotte nelle infrastrutture stradali, possano dialogare con gli utenti a bordo dei veicoli, per fornire in tempo reale informazioni su traffico, incidenti, condizioni meteo, fino alle notizie turistiche che caratterizzano i diversi percorsi.
Riguarderanno le tratte autostradali o statali di nuova realizzazione oppure oggetto di manutenzione straordinaria. In particolare, in una prima fase, entro il 2025, si interviene sulle infrastrutture italiane appartenenti alla rete europea TEN-T, Trans European Network – Transport, e su tutta la rete autostradale e statale. Progressivamente, i servizi saranno estesi a tutta la rete dello Sistema nazionale integrato dei trasporti, come individuata dall’allegato al Def 2017 “Connettere l’Italia”.
Entro il 2030, saranno attivati ulteriori servizi: deviazione dei flussi, intervento sulle velocità medie per evitare congestioni, suggerimento di traiettorie, gestione dinamica degli accessi, dei parcheggi e del rifornimento, anche elettrico.
E’ prevista l’installazione di dispositivi per il monitoraggio strutturale della staticità delle opere stradali.
Gli interventi per la trasformazione in smart road sono stati identificati dopo un confronto con il settore e tenendo conto di quanto già realizzato da alcune concessionarie autostradali e da Anas.
I costi degli interventi saranno a carico del concessionario o del gestore dell’infrastruttura.
Veicoli automatici, possibile la sperimentazione  su strada
Allo stesso tempo, il decreto disegna il percorso verso la sperimentazione degli innovativi sistemi di assistenza alla guida sulle nuove infrastrutture connesse.
La legge prevede che, da oggi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa autorizzare, su richiesta e dopo specifica istruttoria, la sperimentazione di veicoli a guida automatica su alcuni tratti di strada, secondo specifiche modalità e controlli durante la sperimentazione, con lo scopo di assicurare che si svolga in condizioni di assoluta sicurezza.
Possono chiedere l’autorizzazione istituti universitari, enti pubblici e privati di ricerca, costruttori del veicolo equipaggiato con le tecnologie di guida automatica. 
Un osservatorio di monitoraggio
E’ prevista infine l’istituzione di un Osservatorio Smart Road presso il Mit, per monitorare l’attuazione del provvedimento.
MIT

DOTAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI SU AUTOBUS- SEGUITO

Prot 8710/RU del 17 aprile 2018 -
MIT

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Dotazione di estintori portatili su autobus
Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dotazione di estintori portatili su autobus
(Circ. n. 300/A/2436/18/113/31 del 23 marzo 2018)

SIGARETTE ELETTRONICHE (CON O SENZA NICOTINA) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

La sigaretta elettronica (detta anche e-cigarette o e-cig) è un dispositivo per l'inalazione tramite vapore di liquido aromatizzato, che può contenere o meno nicotina. Il vantaggio rispetto alla sigaretta tradizionale sta nel fatto che non avviene alcun tipo di combustione, riducendo quindi i rischi connessi all'assunzione di sottoprodotti cancerogeni del tabacco.
Il fumatore ha la possibilità di scegliere tra moltissimi aromi e perfino di scegliere la quantità di nicotina, diminuendola gradualmente o magari eliminandola del tutto.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ESPOSTI ALL’ESTERNO

In allegato, l'ottimo contributo di Mario Ricca, Maresciallo CC in quiescenza, che approfondisce l'aspetto sanitario della vendita effettuata esternamente al locale.

Il documento (formato .doc ) è comprensivo di: 
  • · Verbale di sequestro;
  • · Verbale di Elezione di domicilio;
  • · Verbale di distruzione della merce
  • · CNR.



Svolgimento di un servizio aggiuntivo in conto terzi

20/03/2018 Nel caso in cui un dipendente titolare di posizione organizzativa partecipi allo svolgimento di un servizio aggiuntivo in conto terzi, ai sensi dell’art.43 della legge n.449/1997, derivante da convenzione con un soggetto esterno e finanziariamente coperto da risorse rimborsate dall’ente per il quale il servizio è svolto, può essere destinatario di un compenso se partecipa attivamente al servizio e svolge un ruolo di organizzazione

Per quanto tempo si possono conservare per il dipendente che le abbia accantonate le ore di straordinario autorizzate a recupero, al di fuori dell’istituto della banca delle ore?

20/03/2018 Per quanto tempo si possono conservare per il dipendente che le abbia accantonate le ore di straordinario autorizzate a recupero, al di fuori dell’istituto della banca delle ore.

Si può incrementare il fondo con risorse a carico del proprio bilancio per finanziare lo straordinario?

01/03/2018 RAL_1957_Orientamenti Applicativi
Ove un ente, per fare fronte a determinati eventi eccezionali di rilievo nazionale, abbia già utilizzato quasi integralmente le risorse del fondo delle risorse per il finanziamento del lavoro straordinario, di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative di finanza pubblica, può incrementare tale fondo con risorse a carico del proprio bilancio?

Nuova circolare sul trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi

Circolare n. 300/A/2667/18/105/14/2 del 30 marzo 2018, avente ad oggetto: “Trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”.

ASAPS

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OGGETTO: Trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 32 dell'8 febbraio 2018, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio•e del Mare recante "Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi''.

Il decreto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 123, della legge n. 124/2017 - legge annuale per il mercato e la concorrenza- ha previsto modalità semplificate per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi effettuate da soggetti iscritti all' Albo nazionale dei gestori ambientali, presso più produttori o detentori, con lo stesso veicolo.

Tali soggetti usufruiscono di modalità semplificate relative a:
  • adempimenti richiesti per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei materiali in oggetto;
  • compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, secondo il modello e le modalità indicate negli allegati "A" e "B" del medesimo decreto;
  • tenuta dei registri di carico e scarico.
Il decreto prevede, inoltre, un regime specifico per quelle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. Per tali soggetti, l'Albo nazionale dei gestori ambientali, individuerà, con specifico provvedimento, le modalità per la temporanea iscrizione dei loro veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Videosorveglianza: la circolare del Ministero dell'interno e lo schema di patto per la sicurezza urbana

È stata trasmessa a tutti i Sindaci italiani la comunicazione a firma del Segretario Generale Veronica Nicotra inerente la circolare del Ministero dell’interno del 28 marzo u.s. con la quale si dirama lo schema di Patto per la sicurezza urbana dedicato ai sistemi di videosorveglianza e relativo alla concessione dei contributi con scadenza 30 giugno 2018 ai sensi del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 31 gennaio u.s.

Nelle more dell’adozione in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali delle Linee Guida per l’attuazione della sicurezza urbana di cui all’art. 5 della L. n. 48/2017, lo schema di Patto sarà utile esclusivamente per assicurare il completamento delle procedure previste dal decreto dello scorso 31 gennaio per il potenziamento e/o l’installazione dei sistemi di videosorveglianza comunali. (com)

Fonte: ANCI

Circolare n. 4 del 25.1.2018 - Art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni

La circolare 333.21 KB
Modulo di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001

Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2017 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

circolare_protocollo_ 7168 del 29.03.2018.pdf

MIT

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