domenica 8 aprile 2018

Si può incrementare il fondo con risorse a carico del proprio bilancio per finanziare lo straordinario?

01/03/2018 RAL_1957_Orientamenti Applicativi
Ove un ente, per fare fronte a determinati eventi eccezionali di rilievo nazionale, abbia già utilizzato quasi integralmente le risorse del fondo delle risorse per il finanziamento del lavoro straordinario, di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative di finanza pubblica, può incrementare tale fondo con risorse a carico del proprio bilancio?


In materia, la scrivente Agenzia non può che confermare le indicazioni più volte evidenziate nei propri orientamenti applicativi e cioè che:

a) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;

b) le risorse integrative per lavoro straordinario, ai sensi dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, derivano sempre da speciali fonti legislative (statali o regionali) che ne consentono la messa a disposizione degli enti per le diverse finalità ivi indicate (per straordinario elettorale, per fronteggiare eventi eccezionali o calamità naturali);

c) tale ricostruzione sembra trovare riscontro, indirettamente, anche nella disciplina dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004, secondo la quale: “1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa.”

Pertanto, per effetto della complessiva disciplina del citato art.14 dell’1.4.1999 ed in mancanza di espresse deroghe in materia, si deve si esclude ogni possibilità di integrazione delle risorse di cui si tratta con oneri direttamente a carico dei bilanci degli enti.
ARAN