domenica 8 aprile 2018

Per quanto tempo si possono conservare per il dipendente che le abbia accantonate le ore di straordinario autorizzate a recupero, al di fuori dell’istituto della banca delle ore?

20/03/2018 Per quanto tempo si possono conservare per il dipendente che le abbia accantonate le ore di straordinario autorizzate a recupero, al di fuori dell’istituto della banca delle ore.



In ordine alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) l’art. 38, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possano dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio;

b) l’opzione tra le due forme di remunerazione è subordinata ad una esplicita richiesta avanzata dal lavoratore e, in ogni caso, la fruizione del riposo compensativo dovrà comunque essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio;

c) relativamente alle modalità di utilizzo dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate, la disciplina contrattuale non prevede un termine o una scadenza precisi per la fruizione degli stessi; al riguardo, occorre precisare che l’ente, eventualmente, potrebbe stabilire il termine temporale per la fruizione dei medesimi riposi compensativi nel proprio regolamento aziendale (adottato con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001).
ARAN