martedì 24 aprile 2018

Nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turni che prevede articolazioni orarie prestabilite antimeridiane , pomeridiane e notturne, può essere ricondotto nella nozione di turno, ai fini della corresponsione della relativa indennità, ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, anche un cosiddetto turno “spezzato”, secondo il quale la prestazione lavorativa è resa secondo un orario che va dalle 8,00 alle 12,00 e poi dalle 13,00 alle 16,00?

09/04/2018 Nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turni che prevede articolazioni orarie prestabilite antimeridiane , pomeridiane e notturne, può essere ricondotto nella nozione di turno, ai fini della corresponsione della relativa indennità, ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, anche un cosiddetto turno “spezzato”, secondo il quale la prestazione lavorativa è resa secondo un orario che va dalle 8,00 alle 12,00 e poi dalle 13,00 alle 16,00?

RAL_1968_Orientamenti Applicativi

Nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turni che prevede articolazioni orarie prestabilite antimeridiane , pomeridiane e notturne, può essere ricondotto nella nozione di turno, ai fini della corresponsione della relativa indennità, ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, anche un cosiddetto turno “spezzato”, secondo il quale la prestazione lavorativa è resa secondo un orario che va dalle 8,00 alle 12,00 e poi dalle 13,00 alle 16,00?


In proposito, si ritiene preliminarmente utile ricordare, sulla base dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, che, come è noto, il regime del lavoro in turno, con il pagamento della relativa indennità, presuppone:

a) l’esistenza di "strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore", per tutti i giorni della settimana lavorativa (fermo restando l’obbligo del rispetto del giorno di riposo settimanale spettante al lavoratore) e per tutte le settimane del mese; la durata di almeno 10 ore si riferisce ovviamente all’orario di servizio della struttura presso la quale devono essere rese le prestazioni in turno. Ad avviso della scrivente Agenzia, se il turno è stato articolato sui giorni lavorativi della settimana (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale e che, conseguentemente, tali giornate per i turnisti devono considerarsi lavorative, con diritto alla corresponsione della sola indennità di turno festivo;

b) un orario di servizio di almeno 10 ore che deve essere continuativo, nel senso che esso richiede l’erogazione delle prestazioni per tutta la durata della fascia oraria interessata, senza alcuna interruzione qualunque sia la sua durata; infatti, lo scopo delle turnazioni è proprio quello di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore);

c) l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite (antimeridiane e pomeridiane: un lavoratore rende la prestazione, ad esempio, dalle 8.00 alle 14,00 e l’altro dalle 14,00 alle 20,00) sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell’ente, per assicurare il rispetto dell’orario di servizio e quell’alternanza mattina - pomeriggio (eventualmente sera), ipotizzata dalla disciplina contrattuale. Inoltre, perché ci sia l’effettiva rotazione, è necessario che il turno pomeridiano segua, senza soluzione di continuità, nel tempo quello antimeridiano, ed eventualmente sia seguito, sempre senza soluzione di continuità, da quello serale, e senza alcuna sovrapposizione neppure parziale dell’uno sull’altro. Una parziale sovrapposizione potrebbe ammettersi solo per una durata estremamente limitata (ad esempio, 15-30 minuti), quando fosse assolutamente necessaria per consentire il cosiddetto “cambio delle consegne”, in presenza di attività o di servizi con particolari complessità organizzative o gestionali, che richiedano un adeguato scambio di informazioni o comunque altri adempimenti tra il dipendente che lascia e quello che subentra.

Alla luce di tali indicazioni, conseguentemente, non sembra possibile ricondurre alla disciplina del turno anche la particolare fattispecie di orario di lavoro ipotizzata.