martedì 24 aprile 2018

In presenza di una organizzazione del lavoro per turni articolato su tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica compresa, qualora la festività del santo patrono ricada di domenica, al lavoratore che renda la propria prestazione in tale giornata, deve essere pagata solo l’indennità prevista per il turno festivo del 30% e dare anche una giornata di recupero compensativo? Tale regola vale anche per le altre festività eventualmente ricadenti di domenica?

09/04/2018 In presenza di una organizzazione del lavoro per turni articolato su tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica compresa, qualora la festività del santo patrono ricada di domenica, al lavoratore che renda la propria prestazione in tale giornata, deve essere pagata solo l’indennità prevista per il turno festivo del 30% e dare anche una giornata di recupero compensativo? Tale regola vale anche per le altre festività eventualmente ricadenti di domenica?

RAL_1972_Orientamenti Applicativi

In presenza di una organizzazione del lavoro per turni articolato su tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica compresa, qualora la festività del santo patrono ricada di domenica, al lavoratore che renda la propria prestazione in tale giornata, deve essere pagata solo l’indennità prevista per il turno festivo del 30% e dare anche una giornata di recupero compensativo? Tale regola vale anche per le altre festività eventualmente ricadenti di domenica?


Relativamente alla particolare problematica prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue.

Viene prospettato il caso di una organizzazione del lavoro per turni, su sette giorni, con articolazione dell’orario di lavoro dal lunedì alla domenica compresa.

In relazione a tale organizzazione, viene chiesto quale sia il trattamento spettante al lavoratore turnista che renda la sua prestazione nella giornata domenica, lavorativa per lo stesso, coincidente con un giorno di festività infrasettimanale.

Se tale ricostruzione è corretta, l’avviso della scrivente Agenzia può così riassumersi:
come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi in materia, ove, in relazione all’orario di servizio adottato presso l’ente, il turno sia stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio;
al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turno, in giornata festiva infrasettimanale (che rappresenta per il turnista una giornata lavorativa ordinaria) spetta solo il compenso previsto dall’art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c), del medesimo CCNL, sostituito oggi dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta;
pertanto, poiché, come si è detto, nel caso in esame, la domenica per il dipendente è lavorativa (evidentemente con spostamento del riposo settimanale in altro giorno) e la stessa coincide anche con un giornata di festività infrasettimanale si ritiene che allo stesso debba essere riconosciuto solo il compenso dell’art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000, come sopra detto.
ARAN