domenica 8 aprile 2018

Svolgimento di un servizio aggiuntivo in conto terzi

20/03/2018 Nel caso in cui un dipendente titolare di posizione organizzativa partecipi allo svolgimento di un servizio aggiuntivo in conto terzi, ai sensi dell’art.43 della legge n.449/1997, derivante da convenzione con un soggetto esterno e finanziariamente coperto da risorse rimborsate dall’ente per il quale il servizio è svolto, può essere destinatario di un compenso se partecipa attivamente al servizio e svolge un ruolo di organizzazione

Su di un piano generale, per quanto di competenza, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che i compensi aggiuntivi, ex art.16 del D.L.n.98/2011 ed art.43 della Legge n.449/1997 non possono essere riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa.

Infatti, questi, come già evidenziato in altri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale www.aranagenzia.it, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico per essi previsto, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, in aggiunta allo stesso possono percepire solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale.

In proposito, infatti, si ricorda che il citato art.10 CCNL del 31.3.1999 ha chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario (art. 10, comma 1).

Pertanto, sulla base delle diverse disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo ed ancora vigenti, gli ulteriori compensi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, sono solo:

a) prima i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.n.163/2006; ora i compensi incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50/2016;
b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’art.27 CCNL del 14.9.2000;
c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;
d) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), della legge n.556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell’art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.16 del CCNL del 5.10.2001;
g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004;
h) i compensi (art.6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n.326/2003.

Pertanto, si esclude, in modo assoluto, che, al di fuori di quelli sopra indicati, ai titolari di posizione organizzativa, possano essere legittimamente attribuiti altri ed ulteriori compensi, in mancanza di una espressa clausola contrattuale legittimante.
ARAN