La sigaretta elettronica (detta anche e-cigarette o e-cig)
è un dispositivo per l'inalazione tramite vapore di liquido aromatizzato, che
può contenere o meno nicotina. Il vantaggio rispetto alla sigaretta
tradizionale sta nel fatto che non avviene alcun tipo di combustione, riducendo
quindi i rischi connessi all'assunzione di sottoprodotti cancerogeni del
tabacco.
Il fumatore ha la possibilità di scegliere tra moltissimi
aromi e perfino di scegliere la quantità di nicotina, diminuendola gradualmente
o magari eliminandola del tutto.
L’AAMS con decreto
direttoriale nr.47885/RU del 16 marzo 2018 - pubblicato il 23/03/2018, ha
stabilito all’art.1 comma 1, che gli esercizi di vicinato, così come definiti
dall’art.4 del D.Lgs 31.3.1998 nr.114, le farmacie e le parafarmacie che
effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano
all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia del presente decreto direttoriale, l’istanza, conforme
all’allegato modello di rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’art.62-quater, comma 5-bis del D.Lgs.26.101995 nr.504 e s.m.
Al
comma 2 sempre dell’art.1,
stabilisce che gli esercizi di vicinato,
le farmacie e le parafarmacie di cui al comma 1, che intendono esercitare
l’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano
all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, l’istanza di cui al comma 1
prima di iniziare l’attività medesima.
L’art.2, stabilisce che L’Ufficio dei monopoli competente per
territorio, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della istanza prevista dall’articolo 1, commi 1 e 2, rilascia l’autorizzazione di cui
all’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, ferma restando la diretta
responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli
eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività.
L’autorizzazione ha validità biennale.
L’art.3 stabilisce che
gli
Uffici dei monopoli, salva l’applicazione del comma 3, qualora riscontrino
nell'ambito della ordinaria attività di controllo gli esercizi di vicinato,
farmacie o parafarmacie, effettuano, in mancanza di autorizzazione, l’attività
di vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti o meno nicotina, dispongono la sospensione dell’attività di
vendita dei medesimi prodotti fino all’inoltro dell’istanza di cui all’articolo
1 da parte del legale rappresentante dell’esercizio.
Al comma 3 dice che gli esercizi commerciali diversi dagli esercizi di
vicinato, farmacie e parafarmacie che, alla data a decorrere dalla quale si
applica il presente decreto, sono in possesso di prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, hanno facoltà di
cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai
sensi del presente decreto, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
sopraindicata data.
esercizi di vicinato,
farmacie o parafarmacie preparano o confezionano prodotti liquidi da
inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
applicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sotto riportato.
Articolo
50 - decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art.
32, comma 3, D.L. n. 331/1993.)
Inosservanza
di prescrizioni e regolamenti
1. Indipendentemente dall'applicazione
delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le
infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e
dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della
contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle
dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €.
258,00 a €. 1.549,00.
2. La tenuta della contabilità e dei
registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le
giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di
cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la
predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i
singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a
base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera
irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza
supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo
preso a base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si
applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di
finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della
speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono
trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati
ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti
ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, è considerata,
agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il
quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.
Giusto per ricordare che gli esercizi di
vicinato di cui all’art. 4 della
legge Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 sono:
1.
Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all’ingrosso,
l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio,
o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un
esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli
esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a
2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o
una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono
inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del
presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al
dettaglio:
- la vendita a favore di dipendenti da
parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo,
di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e
nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi;
-
la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- la vendita per corrispondenza o
tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione
- la vendita presso il domicilio dei
consumatori o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.
Si
allega il modello da utilizzare:
CAV.MARIO RICCA
BRIGADIERE DEI CARABINIERI IN QUIESCENZA
BRIGADIERE DEI CARABINIERI IN QUIESCENZA
MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
Il
sottoscritto______________;
nato a _____________;
il _________________;
codice
fiscale:___________________;
Rappresentante legale
della ditta / società _______________________;
con sede legale in
__________________via______________________, n___;
partita
iva_________________________________________;
codice
fiscale:___________________;
Titolare dell’esercizio
di vicinato sito in __________________via___________________, n___;
il cui delegato alla
gestione è __________________,
nato a _____________;
il _________________;
codice
fiscale:___________________;
Titolare della farmacia
sita in __________________via______________________, n___;
il cui delegato alla
gestione è __________________,
nato a _____________;
il _________________;
codice
fiscale:___________________;
Titolare della
parafarmacia sita in __________________via______________________, n___;
il cui delegato alla
gestione è __________________,
nato a _____________;
il _________________;
codice
fiscale:___________________;
CHIEDE
l’autorizzazione, ai
sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla vendita e per l'approvvigionamento
dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide,
contenenti o meno nicotina;
DICHIARA
ai sensi dell’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
- è titolare di
esercizio di vicinato / farmacia / parafarmacia e che è in regola con le
disposizioni vigenti che ne regolano l’attività;
- non ha riportato
condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;
- nei propri confronti
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
(soltanto per gli
esercizi di vicinato):
- il valore delle
vendite registrate nell’anno 2017 (ultimo anno solare) dei prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio, che ne consentono il consumo, è stato pari ad euro__________;
- il valore delle
vendite registrate nell’anno 2017 (ultimo anno solare) delle altre
attività dell’esercizio è stato pari ad euro__________;
(soltanto per gli
esercizi di vicinato di recente attivazione – inferiore ad un anno e superiore
a tre mesi):
- il valore delle
vendite registrate dal______ (data di inizio attività) alla data odierna
dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide,
contenenti o meno
nicotina, e dei
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono
il consumo, è stato pari ad euro__________;
- il valore delle
vendite registrate dal______ (data di inizio attività) alla data odierna
delle altre attività dell’esercizio è stato pari ad euro__________;
SI IMPEGNA
- a verificare che i
prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti
nicotina commercializzati siano conformi alle disposizioni dell’articolo 21,
commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive
modificazioni;
- ad osservare il
divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età
dell’acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un
documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente
sia manifesta. Qualora la vendita sia effettuata mediante distributori
automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento
dell'età anagrafica dell'acquirente;
- ad osservare il
divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze
liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel
territorio dello Stato;
- a comunicare la
modifica che dovesse eventualmente intervenire relativamente a uno degli elementi
identificativi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
direttoriale (inserire la data), entro 15 giorni dalla
intervenuta modifica;
(soltanto per gli
esercizi di vicinato di recente attivazione – inferiore a tre mesi o di
prossima attivazione):
- a comunicare il
valore delle vendite dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed
elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo e il
valore delle altre attività dell’esercizio registrati nel primo trimestre di
attività entro quindici giorni dal termine di tale trimestre.
_______________,li_______________
(firma
leggibile)
______________________
Allega copia
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