venerdì 18 dicembre 2015

Spintona Carabinieri:responsabile del delitto di cui all'art. 337 c.p.

cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-11-2015) 30-11-2015, n. 47278

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/12/2012 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito per l'imputato, l'avv. Di Nardo Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 30 giugno 2010 che aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, T. S. responsabile del delitto di cui all'art. 337 c.p., riduceva la pena a mesi sei di reclusione.

In sede di merito, era stato accertato che l'imputato, alla guida di un ciclomotore, dopo aver superato un incrocio stradale nonostante che il semaforo segnalasse la luce rossa, veniva fermato da una pattuglia dei carabinieri contro i quali si scagliava verbalmente e fisicamente, in particolare spintonando uno dei militari contro l'autovettura di servizio e strattonando l'altro militare intervenuto in ausilio del collega.

Con l'appello, l'imputato aveva chiesto di essere assolto in ragione dell'inidoneità della condotta ad opporsi all'atto dell'ufficio che stavano compiendo i carabinieri, ed, in subordine, una riduzione della pena.

I giudici dell'appello non aderivano alla prima richiesta, poichè la condotta dell'imputato aveva avuto lo scopo di impedire che i carabinieri procedessero alla verbalizzazione della contravvenzione, non essendo rilevante che la stessa fosse stata concretamente idonea a costituire ostacolo all'azione dei militari, idoneità che in ogni caso ravvisavano nell'aggressione fisica attuata dall'imputato.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure avanzate in sede di appello relative alla ricostruzione dei fatti (assenza di un effettivo inseguimento da parte dei militari, che rendeva opinabile che l'imputato si fosse scagliato fisicamente contro i militari).

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto, sulla base della ricostruzione dei fatti operata con l'atto di appello, sarebbe al più ipotizzabile a carico dell'imputato un comportamento inurbano e come tale inidoneo ad integrare il delitto contestato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è palesemente infondato.

2. La Corte di appello ha fornito congrua risposta alle censure mosse in appello.

L'obbligo della motivazione - specialmente in caso di sentenza di appello sostanzialmente confermativa - si può considerare adempiuto allorchè il giudice di appello, pure senza diffondersi nella confutazione minuziosa e particolareggiata dei motivi di gravame, con cui si sviluppano argomentazioni difensive, dimostri - mediante la enunciazione delle peculiari e fondamentali ragioni che hanno determinato la sua decisione - di aver tenuto conto dei motivi stessi.

Nel caso in esame, l'appello aveva prospettato una ricostruzione alternativa dei fatti, sostenendo che non vi fosse stato un inseguimento e che quindi non vi era ragione perchè l'imputato avesse dovuto scagliarsi contro i Carabinieri.

A fronte di tale ipotesi alternativa del tutto congetturale, la Corte di appello si è focalizzata sul punto essenziale della vicenda, ovvero che l'imputato, una volta fermato dagli operanti per contestargli la contravvenzione, li aggredì verbalmente usando la violenza sopra descritta e che questa versione dei fatti, come si legge in sentenza, era stata concordemente riferita da entrambi gli operanti.

3. Il secondo motivo è inammissibile, afferendo a questione eminentemente di merito ed essendo notoriamente preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2015