Il Giudice di Pace di Avellino rammenta che, nel giudizio di opposizione avente ad oggetto il verbale, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la fondatezza dell'azione
Se il Prefetto non si costituisce nel giudizio instauratosi a seguito dell'opposizione dell'automobilista avente ad oggetto il verbale che gli aveva contestato la violazione, l'istanza dell'opponente viene accolta e il verbale annullato.
Onere di dimostrare la fondatezza dell'azione
Rilevano in tal senso il mancato deposito della documentazione e la scelta di non difendere la legittimità della propria azione amministrativa. Grava sull'autorità amministrativa, infatti, l'onere di dimostrare la fondatezza dell'azione amministrativa a seguito delle esplicite censure del ricorrente.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Avellino nella sentenza n. 260/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente, assistito dalla Globoconsumatori Onlus, avverso il verbale di contestazione elevatogli dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma.
Rilevano in tal senso il mancato deposito della documentazione e la scelta di non difendere la legittimità della propria azione amministrativa. Grava sull'autorità amministrativa, infatti, l'onere di dimostrare la fondatezza dell'azione amministrativa a seguito delle esplicite censure del ricorrente.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Avellino nella sentenza n. 260/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente, assistito dalla Globoconsumatori Onlus, avverso il verbale di contestazione elevatogli dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma.
Mancata prova della taratura periodicaIl ricorrente, a sostegno dell'opposizione, eccepisce tra l'altro la mancanza di prova della taratura periodica dell'apparecchio elettronica di rilevamento di velocità. Tuttavia, all'udienza di comparizione, l'opposta Prefettura di Avellino non si costituiva.
Pertanto, il giudicante ritiene di accogliere l'opposizione e annullare il verbale di constatazione in quanto non risulta superata l'eccezione della necessità della taratura periodica che si ritiene necessaria anche in relazione all'apparecchiatura di rilevamento della velocità (cfr. Corte Costituzionale n. 113/2015 e Cass. n. 9645/2016).
Se la Prefettura non si costituisce in giudizio
Nel caso di specie, a fronte dell'esplicita censura del ricorrente, la Prefettura opposta avrebbe dovuto costituirsi in giudizio in quanto su di essa incombeva l'onere di dimostrare che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità era stata sottoposta a taratura da parte di un soggetto a tanto abilitato. Non avendo dedotto nulla né allegato alcun idoneo documento probatorio, si ritiene indimostrata che tale taratura fosse stata effettuata nel periodo antecedente t'accertamelo dell'infrazione (cfr. Cass. n. 32369/2018).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, allora l'opposizione dovrà essere accolta. Nel caso in esame, l'autorità opposta sul quale gravava l'onere di provare la fondatezza dell'azione amministrativa nulla ha dedotto ne provato e, anzi, omettendo sia di costituirsi che di depositare la documentazione richiesta, ha scelto di non difendere nella dialettica processuale la legittimità della propria azione amministrativa.
Pertanto, il giudicante ritiene di accogliere l'opposizione e annullare il verbale di constatazione in quanto non risulta superata l'eccezione della necessità della taratura periodica che si ritiene necessaria anche in relazione all'apparecchiatura di rilevamento della velocità (cfr. Corte Costituzionale n. 113/2015 e Cass. n. 9645/2016).
Se la Prefettura non si costituisce in giudizio
Nel caso di specie, a fronte dell'esplicita censura del ricorrente, la Prefettura opposta avrebbe dovuto costituirsi in giudizio in quanto su di essa incombeva l'onere di dimostrare che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità era stata sottoposta a taratura da parte di un soggetto a tanto abilitato. Non avendo dedotto nulla né allegato alcun idoneo documento probatorio, si ritiene indimostrata che tale taratura fosse stata effettuata nel periodo antecedente t'accertamelo dell'infrazione (cfr. Cass. n. 32369/2018).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, allora l'opposizione dovrà essere accolta. Nel caso in esame, l'autorità opposta sul quale gravava l'onere di provare la fondatezza dell'azione amministrativa nulla ha dedotto ne provato e, anzi, omettendo sia di costituirsi che di depositare la documentazione richiesta, ha scelto di non difendere nella dialettica processuale la legittimità della propria azione amministrativa.
di Lucia Izzo -https://www.studiocataldi.it