Spinta sul lavoro agile in favore del personale complessivamente inteso e sul lavoro flessibile con un occhio di riguardo per i dipendenti delle Pa affetti da patologie pregresse, che usano i trasporti pubblici o che hanno carichi familiari ulteriori connessi alle eventuali chiusure di asili e scuole dell’infanzia. Preferenza per riunioni, convegni e momenti formativi svolti con modalità telematiche che possono sostituire anche gran parte delle missioni nazionali e internazionali, escluse quelle strettamente indispensabili. Misure organizzative ad hoc per le prove concorsuali, in modo da evitare un’eccessiva vicinanza tra i candidati. Il rafforzamento della pulizia e dell’aerazione dei locali di lavoro, la raccomandazione di evitare sovraffollamenti, ma anche una maggiore dotazione di presidi di igiene e, soltanto per specifiche attività e laddove l’autorità sanitaria lo prescriva, di protezione individuale come mascherine e guanti monouso. Infine, diffusione del decalogo di regole di comportamento utili alla sicurezza dei pubblici dipendenti e dell’utenza.
Sono questi i contenuti principali della direttiva emanata dalla Funzione pubblica e indirizzata a tutte le amministrazioni che successivamente ne assicurano l’estensione a società controllate ed enti vigilati. I datori di lavoro pubblico che non insistono sulle aree coinvolte nell’emergenza portano avanti la loro attività e continuano a erogare i servizi in modo regolare. La direttiva potrà comunque essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
“Siamo di fronte a un documento di indirizzo che forniamo alle amministrazioni a tutela di lavoratori e cittadini. Stiamo mettendo in atto tutte le misure che servono a bilanciare l’imprescindibile esigenza di proteggere la salute e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con la necessità di mandare avanti la complessa macchina dello Stato e di assicurare i servizi essenziali, di cui il Paese ha comunque bisogno. Ma stiamo anche lavorando a una norma che possa dare piena protezione professionale ai dipendenti della Pa che saranno costretti ad assentarsi per cause di forza maggiore. Andiamo avanti con decisione e razionalità per rispondere al meglio all’epidemia da coronavirus”, commenta il ministro per la Pa, Fabiana Dadone.
Sono questi i contenuti principali della direttiva emanata dalla Funzione pubblica e indirizzata a tutte le amministrazioni che successivamente ne assicurano l’estensione a società controllate ed enti vigilati. I datori di lavoro pubblico che non insistono sulle aree coinvolte nell’emergenza portano avanti la loro attività e continuano a erogare i servizi in modo regolare. La direttiva potrà comunque essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
“Siamo di fronte a un documento di indirizzo che forniamo alle amministrazioni a tutela di lavoratori e cittadini. Stiamo mettendo in atto tutte le misure che servono a bilanciare l’imprescindibile esigenza di proteggere la salute e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con la necessità di mandare avanti la complessa macchina dello Stato e di assicurare i servizi essenziali, di cui il Paese ha comunque bisogno. Ma stiamo anche lavorando a una norma che possa dare piena protezione professionale ai dipendenti della Pa che saranno costretti ad assentarsi per cause di forza maggiore. Andiamo avanti con decisione e razionalità per rispondere al meglio all’epidemia da coronavirus”, commenta il ministro per la Pa, Fabiana Dadone.
26 febbraio 2020
http://www.funzionepubblica.gov.it
Emergenza epidemiologica COVID-2019
La direttiva è stata registrata dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2020, n. 338
Versione testuale del documento
DIRETTIVA N. 1 /2020
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Oggetto: prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020.
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019. Il decreto interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus. Il decreto, in particolare, prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elencati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto.Ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all'articolo I del decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2. Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.
3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell 'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresi, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
4. Obblighi informativi dei lavoratori Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successIvI provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo1 , comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione
Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività fonnativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l'opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l'adeguato distanziamento.
6. Missioni
Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall'Unione europea o dagli Organismi internazionali di cui l'Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in call conference o sistema similare. Le sole aree verso le quali è opportuno escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute.
7. Procedure concorsuali
Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove. Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l'eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi. Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domici lio dei candidati. In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all 'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165.
8. Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.
9. Altre misure datoriali
Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti:
In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:
10. Monitoraggio
Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure adottate in attuazione della presente direttiva. La presente direttiva potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.
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Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Oggetto: prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020.
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019. Il decreto interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus. Il decreto, in particolare, prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elencati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto.Ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all'articolo I del decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2. Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.
3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell 'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresi, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
4. Obblighi informativi dei lavoratori Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successIvI provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo1 , comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione
Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività fonnativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l'opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l'adeguato distanziamento.
6. Missioni
Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall'Unione europea o dagli Organismi internazionali di cui l'Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in call conference o sistema similare. Le sole aree verso le quali è opportuno escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute.
7. Procedure concorsuali
Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove. Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l'eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi. Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domici lio dei candidati. In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all 'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165.
8. Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.
9. Altre misure datoriali
Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti:
In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:
- Lavarsi spesso le mani.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
- Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
- I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
- Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
10. Monitoraggio
Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure adottate in attuazione della presente direttiva. La presente direttiva potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.
http://www.funzionepubblica.gov.it