martedì 18 febbraio 2020

Esenzione non al seguito (cinture di sicurezza)

Qualche giorno fa, in una delle tante chat di cui  mi onoro di essere amministratore è emersa una discussione che ha offerto parecchi spunti di riflessione da parte dei colleghi.

Nella fattispecie, è stato chiesto da un collega:
"se per un soggetto che alla guida di un veicolo (o anche un passeggero), che non indossa le cinture, ma asserisce di essere titolare di esenzione medica, che non ha al seguito, si procede con il 180 cds (anche se non contempla tale ipotesi), oppure si sanziona con il 172,c1-10, e poi se il tizio mostra esenzione, si annulla il verbale in autotutela".

A parere dello scrivente abbiamo assistito, nel tempo, ad un uso contorto dell'art. 180, comma 8, del C.d.S. (vedi post sull'argomento).
Il C.d.S. pero' si limita a dettare delle norme ben codificate che non permettono di poter agire in autonomia e in contrasto con quanto già espressamente previsto dallo stesso.

Pertanto, non ci possono essere dubbi nell'asserire che, un soggetto che trovasi alla guida di un veicolo (anche se passeggero) che non fa uso delle cinture deve essere sanzionato se non esibisce l'esenzione a richiesta degli organi accertatori, pur se  dichiara di esserne in possesso.

Nessun invito ai sensi del 180, comma 8, C.d.S. (tutta al piu' quello di andare a pagare) e nessuna autotutela nel caso di presentazione successiva all'accertamento.

Il soggetto puo' presentare ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla norma.