Sono anni che mi batto con colleghi ed addetti ai lavori (e non certamente volutamente, ma a seguito di lunghi dibattiti), per il fatto che non bisogna, a mio avviso, considerare il 180, comma 8, del C.d.S., una specie di "norma in bianco" (basta andare a vedere i vecchi post di questo blog), nel senso che lo stesso non puo' essere utilizzato per chiedere al conducente/proprietario quel che si vuole ma solo quanto sia stato previsto dalla norma.
La norma prescrive, appunto, che il conducente che non abbia con se tutti i documenti previsti dal 180 (ovviamente quando si viene fermati da una pattuglia, in un un pdc, e non quando se ne sta in pantofole a casa o da remoto), venga invitato ad esibire i documenti previsti (ricordiamo che l'invito per l'esibizione della polizza assicurativa non puo' essere chiesta se già mostrata, con supporti tecnologici al momento del controllo).
Lo sanno bene anche quelli del Ministero (trasporti e Interno), che a volte anche in qualche circolare si sono trincerati dietro questo articolo del codice (a volte molto velatamente, tale da non voler palesare tale intendimento e/o fraintendimento), avallando procedure operative che vanno in deroga alle norme vigenti in materia (vedi art. 80 e art. 193 C.d.S.) .
Il legislatore, nella stesura del 180 è stato chiaro, lasciando pochi margini d'interpretazione (anche a chi, abitualmente, si lascia andare a libere interpretazioni, dando sfogo, a volte, a sue conoscenze quasi esoteriche), ma malgrado questo, a volte, ne è stato fatto un uso contorto e distorto da parte di qualche ufficio di Polizia .
A mettere le cose in chiaro, stavolta, è stato il Direttore del Servizio del Ministero dell'Interno in risposta ad un comune che ne aveva chiesto il parere per la violazione dell'art. 80 e 193 del C.d.S. accertata con l'ausilio di strumenti automatici (targa system).
Il Ministero, stavolta, non tira fuori dal cilindro taccuini e roba varia, ma risponde attenendosi a quel che dice la norma, smentendo, di fatto, la "MINCHIATA COLOSSALE" che il suo predecessore (SGALLA) aveva asserito in precedenza, secondo la quale, "la norma (180, comma 8) a carattere generale, essendo priva di
confini definiti, consente all'organo di polizia di assumere
informazioni ed acquisire documenti utili ai fini dell'accertamento
delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada"(magari era solo un sogno ricorrente del tipo quelli richiesti dal Marzullo nazionale).
Entrando quindi nel vivo del quesito posto, il Ministero sottolinea che: "Si esprime l'avviso che non sia necessario attivare la procedura dell'invito ai sensi dell'art. 180, comma 8 C.d.S. in quanto non espressamente prevista (ci voleva tanto?) e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerato strunmento attendibile per tale scopo.Analogamente, per la contestazione della violazione prevista dal!' all'art.193".
Chissà cosa si inventeranno, ora, gli eruditi della materia.
MASE