Prot. n° 6942 del 27 febbraio 2020 - Dematerializzazione dell’attestazione sanitaria del possesso dell’idoneità psicofisica per il rilascio della patente di guida
Avvisi Utenza
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Premessa
Con circolare prot. 39057 del 20 dicembre 2019 sono stati forniti chiarimenti e disposizioni operative in materia di accertamenti dei requisiti di idoneità psicofisica per il rilascio delle patenti di guida.
Alla luce di ulteriori approfondimenti si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, che modifica l’art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e prevede la dematerializzazione del certificato medico che attesta l’idoneità psicofisica dei conducenti richiesta per il rilascio e la revisione delle patenti di guida.
Per l’attuazione delle nuove disposizioni è stato predisposto il decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 2 dicembre 2019 recante “ Dematerializzazione del certificato medico attestante l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2019.
1. Ambito di applicazione delle nuove attestazioni
La nuova procedura si applica per tutti i casi di rilascio delle patenti di guida (conseguimento, rinnovi, duplicati, conversioni) nonché di revisione ai sensi dell’art. 128 c.d.s. Il modello della relazione medica da trasmettere al centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione è unico, sia che l’accertamento sia stato svolto da un medico monocratico, di cui all’art. 119, comma 2, c.d.s., sia che sia stato svolto da una commissione medica locale, di cui all’art. 119, comma 4, c.d.s.
2. Accesso alla procedura
I soggetti certificatori devono accedere al sistema informatico della Direzione Generale per la Motorizzazione attraverso il sito web www.ilportaledellautomobilista.it. A tal fine devono:
a) richiedere l’attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all’ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni;
b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.
La richiesta di cui al comma 3.1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, è esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e già titolari dello stesso codice.
Gli Uffici Motorizzazione civile, per il rilascio delle credenziali di cui al comma 3.1, lettera a), utilizzano l’applicazione informatica "Albo Medici", già usata per la generazione dei codici di identificazione, opportunamente adeguata con nuove funzioni per la generazione e la stampa delle credenziali.
I sanitari già accreditati per svolgere gli accertamenti propedeutici alla conferma di validità della patente potranno operare con il codice in loro possesso e non dovranno richiederne un nuovo.
3. Accertamenti per conferma di validità della patente di guida
La procedura relativa alla conferma di validità della patente di guida è sostanzialmente quella già descritta nella circolare prot. 20423 del 23 settembre 2014, fatto salvo l’obbligo, da parte del soggetto certificatore, di motivare l’esito dell’accertamento “parzialmente” sfavorevole per l’utente, sulla ricevuta che gli viene consegnata, come specificato nel successivo paragrafo 6, lettera d).
4. Operazioni propedeutiche all’accertamento sanitario in caso di utente non ancora registrato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che debba conseguire o convertire una patente di guida
Qualora l’accertamento sanitario riguardi un utente non ancora registrato nel sistema informatico (nei casi di conseguimento o conversione di patente di guida), dopo aver effettuato la visita medica si dovrà procedere alla registrazione del nuovo utente, inserendo i dati anagrafici e gli altri dati personali richiesti dal sistema. Detta fase, potrà essere svolta, oltre che dal medico accertatore, anche dagli studi di consulenza e dalle autoscuole.
Nel caso in cui dalla visita medica emergesse l’inidoneità dell’utente rispetto alla categoria di patente richiesta, non viene popolato il sistema informatico e, all’utente stesso sarà rilasciato, dal sanitario accertatore, l'attestazione motivata prevista dall’art. 331, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
5. Operazioni propedeutiche all’accertamento sanitario per revisione, duplicato, estensione o riclassificazione della patente di guida
In queste ipotesi, dovranno essere inseriti nell’apposita maschera (a cura del sanitario, degli studi di consulenza o delle autoscuole) i dati richiesti dal sistema informatico che verificherà l’insussistenza di cause ostative al rilascio di una nuova patente di guida o, in caso di accertamento per revisione, alla conferma della patente posseduta.
In assenza di cause ostative, il sanitario procederà, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica.
Nel caso in cui dalla visita medica emergesse l’inidoneità dell’utente rispetto alla categoria di patente richiesta, non verrà inserito alcun dato nel sistema informatico e, all’utente stesso sarà rilasciato, dal sanitario accertatore, l'attestazione motivata prevista dall’art. 331, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
In assenza di cause ostative, il sanitario procederà, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica.
Nel caso in cui dalla visita medica emergesse l’inidoneità dell’utente rispetto alla categoria di patente richiesta, non verrà inserito alcun dato nel sistema informatico e, all’utente stesso sarà rilasciato, dal sanitario accertatore, l'attestazione motivata prevista dall’art. 331, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
6. Procedimento di trasmissione della relazione medica
Le nuove disposizioni prevedono:
a) i soggetti certificatori, al termine della visita medica, se l’esito è positivo, trasmettono per via telematica la relazione medica di cui all’articolo 2, comma 1 del DPR 54/2019 al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La relazione riporterà un codice identificativo unico e conterrà eventuali prescrizioni relative al conducente, in relazione alle sue minorazioni o mutilazioni, indicate con i codici unionali o nazionali.
Sulla predetta relazione, in corrispondenza di firma e timbro del sanitario, il sistema inserirà, automaticamente il nominativo del sanitario che ha proceduto all’accertamento ed il codice identificativo ovvero, nel caso di accertamento svolto presso una commissione medica locale, solo il codice della struttura e il nominativo del presidente della commissione;
b) i soggetti certificatori subordinano l’accertamento sanitario alla verifica dell’assolvimento dell’imposta di bollo (attualmente pari a euro 16,00), tramite versamento su conto corrente n. 4028 (per quel che concerne gli accertamenti svolti da medici operanti nell’ambito della Regione siciliana, l’assolvimento dell’imposta di bollo sarà definita con le modalità stabilite dalla Regione stessa) per il documento dematerializzato, e al conseguente inserimento del codice del versamento nel sistema informatico;
c) unitamente alla relazione, i soggetti certificatori trasmettono – con la stessa modalità telematica – la fotografia e la firma del titolare della patente, assumendosi la responsabilità della loro autenticità; d) al termine delle operazioni sub a) e b), i soggetti certificatori rilasciano all’utente la ricevuta dell’avvenuta trasmissione della relazione medica al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La ricevuta, generata automaticamente dal sistema informatico e provvista del codice identificativo unico della corrispondente relazione medica, è stampata su carta semplice;
e) sulla predetta ricevuta, i soggetti accertatori che hanno ritenuto solo “parzialmente” sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica, in relazione alla categoria di patente richiesta dall’utente (ad es., periodo di validità ridotto, imposizione di prescrizioni, idoneità per categoria inferiore rispetto a quella di cui è titolare l’utente ecc.), indicano espressamente i motivi sulla base dei quali hanno fondato la loro valutazione, al fine di consentire agli utenti di richiedere la visita presso un organo sanitario di Rete Ferroviaria italiana, ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.d.s., ovvero di proporre i ricorsi consentiti dall’ordinamento giuridico. I motivi sui quali si fonda il giudizio del soggetto accertatore non devono in alcun caso essere inseriti nella relazione medica né, comunque, registrati nel sistema informatico della Direzione Generale per la Motorizzazione. Nel caso in cui il declassamento sia richiesto dall’utente, i soggetti accertatori indicano, sulla ricevuta da consegnargli, che l’idoneità dei requisiti psicofisici è stata accertata per una categoria “inferiore”, a richiesta dell’utente stesso;
f) qualora i soggetti accertatori non abbiano ritenuto sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica per alcuna categoria di patente di guida, non devono predisporre la relazione medica informatizzata. In tali casi resta fermo l’obbligo per i soggetti accertatori, ai sensi del comma 2 del novellato art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di rilasciare all’utente una attestazione adeguatamente motivata avverso la quale l’interessato potrà proporre ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento. In ogni caso, ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.d.s. le commissioni mediche locali, devono comunicare il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente Ufficio Motorizzazione civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ex artt. 129 e 130 c.d.s.
a) i soggetti certificatori, al termine della visita medica, se l’esito è positivo, trasmettono per via telematica la relazione medica di cui all’articolo 2, comma 1 del DPR 54/2019 al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La relazione riporterà un codice identificativo unico e conterrà eventuali prescrizioni relative al conducente, in relazione alle sue minorazioni o mutilazioni, indicate con i codici unionali o nazionali.
Sulla predetta relazione, in corrispondenza di firma e timbro del sanitario, il sistema inserirà, automaticamente il nominativo del sanitario che ha proceduto all’accertamento ed il codice identificativo ovvero, nel caso di accertamento svolto presso una commissione medica locale, solo il codice della struttura e il nominativo del presidente della commissione;
b) i soggetti certificatori subordinano l’accertamento sanitario alla verifica dell’assolvimento dell’imposta di bollo (attualmente pari a euro 16,00), tramite versamento su conto corrente n. 4028 (per quel che concerne gli accertamenti svolti da medici operanti nell’ambito della Regione siciliana, l’assolvimento dell’imposta di bollo sarà definita con le modalità stabilite dalla Regione stessa) per il documento dematerializzato, e al conseguente inserimento del codice del versamento nel sistema informatico;
c) unitamente alla relazione, i soggetti certificatori trasmettono – con la stessa modalità telematica – la fotografia e la firma del titolare della patente, assumendosi la responsabilità della loro autenticità; d) al termine delle operazioni sub a) e b), i soggetti certificatori rilasciano all’utente la ricevuta dell’avvenuta trasmissione della relazione medica al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La ricevuta, generata automaticamente dal sistema informatico e provvista del codice identificativo unico della corrispondente relazione medica, è stampata su carta semplice;
e) sulla predetta ricevuta, i soggetti accertatori che hanno ritenuto solo “parzialmente” sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica, in relazione alla categoria di patente richiesta dall’utente (ad es., periodo di validità ridotto, imposizione di prescrizioni, idoneità per categoria inferiore rispetto a quella di cui è titolare l’utente ecc.), indicano espressamente i motivi sulla base dei quali hanno fondato la loro valutazione, al fine di consentire agli utenti di richiedere la visita presso un organo sanitario di Rete Ferroviaria italiana, ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.d.s., ovvero di proporre i ricorsi consentiti dall’ordinamento giuridico. I motivi sui quali si fonda il giudizio del soggetto accertatore non devono in alcun caso essere inseriti nella relazione medica né, comunque, registrati nel sistema informatico della Direzione Generale per la Motorizzazione. Nel caso in cui il declassamento sia richiesto dall’utente, i soggetti accertatori indicano, sulla ricevuta da consegnargli, che l’idoneità dei requisiti psicofisici è stata accertata per una categoria “inferiore”, a richiesta dell’utente stesso;
f) qualora i soggetti accertatori non abbiano ritenuto sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica per alcuna categoria di patente di guida, non devono predisporre la relazione medica informatizzata. In tali casi resta fermo l’obbligo per i soggetti accertatori, ai sensi del comma 2 del novellato art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di rilasciare all’utente una attestazione adeguatamente motivata avverso la quale l’interessato potrà proporre ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento. In ogni caso, ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.d.s. le commissioni mediche locali, devono comunicare il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente Ufficio Motorizzazione civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ex artt. 129 e 130 c.d.s.
7. Modalità operative
L’applicazione informatica in attuazione del D.P.R. 54/2019 sarà resa disponibile a far data 3 marzo 2020.
In considerazione dell’opportunità di individuare un periodo transitorio rispetto alla piena ed esclusiva operatività delle nuove procedure anche ove si consideri che è stato segnalato a questa Amministrazione, con riferimento a diversi ambiti territoriali, la difficoltà delle commissioni mediche locali di contattare gli utenti che avevano già prenotato la visita della necessità di osservare le nuove procedure (in particolare per quanto riguarda modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla nuova relazione medica), si dispone che:
- dal 3 marzo 2020 fino al 2 maggio 2020, sia i medici monocratici che le commissioni mediche locali potranno ancora emettere certificati cartacei, secondo il sistema ad oggi in uso;
- a decorrere dal 4 maggio 2020, i certificati medici dovranno essere rilasciati esclusivamente secondo le disposizioni attualmente vigenti.
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In considerazione dell’esigenza di garantire una graduale introduzione del nuovo sistema, si rappresenta che, fino a nuove disposizioni dello scrivente Dipartimento, la ricevuta della trasmissione della relazione medica, stampata dal sanitario accertatore, dovrà essere sempre allegata alla richiesta di rilascio della patente di guida presentata all’Ufficio Motorizzazione civile, fatta salva dunque, l’ipotesi ordinaria di rinnovo della patente di guida che non necessita di presentazione di istanza.
Istruzioni tecniche più specifiche, saranno emanate dalla Divisione 7 della Direzione Generale per la Motorizzazione.
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 39057 del 20 dicembre 2019.
Il Capo del Dipartimento
Dott. ssa Speranzina De Matteo
FFDott. ssa Speranzina De Matteo