martedì 18 febbraio 2020

Dispositivi antiabbandono:modalita' di attribuzione del contributo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 gennaio 2020
Modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122. (20A01009) (GU Serie Generale n.39 del 17-02-2020)


Stralcio:
 Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attribuzione  del
contributo per l'acquisto o  per  il  rimborso  di  parte  del  costo
sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle
caratteristiche tecniche  di  cui  al  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122. 
                               Art. 2 
 
                             Richiedenti 
 
  1. Il contributo o il rimborso e' richiesto da uno dei  genitori  o
altro soggetto esercente la responsabilita' genitoriale su un  minore
che  non  abbia  compiuto  il  quarto  anno  di   eta'   al   momento
dell'acquisto del dispositivo antiabbandono. 
  2. Nel caso di acquisti di piu' dispositivi per lo  stesso  minore,
il contributo e' riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo. 
  3. All'atto di presentazione dell'istanza, secondo le procedure  di
cui all'art. 4 o di cui all'art. 7, il  richiedente  redige  apposita
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta di essere il genitore  o  di
esercitare la responsabilita' genitoriale sul minore. 
                               Art. 3 
 
                      Contributo per l'acquisto 
 
  1. Il contributo e' erogato mediante il rilascio  di  un  buono  di
spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per  l'acquisto  del
dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore. 
  2. Il buono e' utilizzabile per acquisti presso le  strutture,  gli
esercenti e gli enti di cui all'art. 5 e  comporta  la  riduzione  di
trenta euro sul prezzo di acquisto del dispositivo antiabbandono. 
  3. I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di  arrivo  delle
richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
  4.  I  buoni  generati  e  non  utilizzati  entro   trenta   giorni
dall'emissione sono annullati. In caso di  annullamento,  l'emissione
di un ulteriore buono sostitutivo e' chiesta secondo le procedure  di
cui all'art. 4. 
  5. Nel caso in cui il costo del  dispositivo  sia  inferiore  a  30
euro, il contributo e' pari al costo sostenuto. 
                               Art. 4 
 
                              Procedura 
 
  1.  Per  beneficiare  del  contributo,  il  richiedente,  prima  di
procedere all'acquisto del dispositivo,  presenta  istanza,  mediante
procedura   di   registrazione   sulla    piattaforma    informatica,
accessibile, a partire dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal  sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2.  L'applicazione  prevede  l'emissione,  nell'area  riservata   a
ciascun beneficiario registrato, di un  buono  elettronico  di  spesa
dotato di codice identificativo per l'acquisto di un  dispositivo  da
effettuarsi presso le strutture, gli esercenti  e  gli  enti  di  cui
all'art. 5. 
  3. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai  dati
del nome, cognome e codice fiscale, attraverso  il  sistema  pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese,  di
seguito  «SPID»,  gestito  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  di
seguito AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne  siano  gia'
in possesso, richiedono  l'attribuzione  dell'identita'  digitale  ai
sensi dell'art. 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 ottobre 2014. 
  4. Il richiedente successivamente alla  registrazione  provvede  ad
inserire i dati identificativi del minore  (nome,  cognome  e  codice
fiscale). 
  5. Ai fini  dell'attribuzione  del  beneficio  SOGEI  procede  alla
verifica della validita' dei codici fiscali  del  richiedente  e  del
minore attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria. 
                               Art. 5 
 
            Registrazione di strutture, esercenti e enti 
 
  1. Le strutture, gli  esercenti  e  gli  enti  presso  i  quali  e'
possibile  utilizzare  il  buono  elettronico  sono  inseriti  in  un
apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata. 
  2. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  i
titolari o i legali  rappresentanti  degli  esercizi  interessati  si
registrano sull'applicazione web a decorrere dal  1°  febbraio  2020.
L'avvenuta registrazione determina l'obbligo, da parte  dei  soggetti
accreditati, di accettazione del buono elettronico di  spesa  secondo
le modalita' stabilite dal presente decreto. 
  3.  La  registrazione,  basata  su  un  sistema   di   cooperazione
informatica,   tramite   l'utilizzo   delle    credenziali    fornite
dall'Agenzia  delle  entrate,  prevede  l'indicazione  della  partita
I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene
svolta  l'attivita',  della  tipologia  dei   sistemi   antiabbandono
conformi alle specifiche tecniche di cui  al  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122,  nonche'
la   dichiarazione   che   i   buoni   elettronici   sono   accettati
esclusivamente per gli acquisti consentiti  ai  sensi  dell'art.  52,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
  4. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli
previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma  procede,
in via autonoma,  alla  cancellazione  dall'elenco  della  struttura,
esercente o ente previsti  dal  presente  articolo,  fatte  salve  le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. 
                               Art. 6 
 
                     Fatturazione e liquidazione 
 
  1. A seguito dell'accettazione del buono elettronico  di  spesa  e'
riconosciuto, ai soggetti di cui  all'art.  5,  un  credito  pari  al
valore nominale del buono, registrato nell'apposita area  disponibile
sull'applicazione web dedicata. 
  2. A seguito  di  emissione  di  fattura  elettronica  e'  disposto
l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato.  A  tal
fine mediante acquisizione dei dati  dall'apposita  area  disponibile
sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma  di
fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, si  provvede
al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse. 
                               Art. 7 
 
                       Rimborso per l'acquisto 
 
  1. Per gli acquisti dei  dispositivi  antiabbandono  effettuati  in
data antecedente al 20 febbraio 2020 e' previsto un rimborso  pari  a
trenta euro per ogni dispositivo acquistato,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 2. 
  2. Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare istanza
entro sessanta giorni dall'operativita' della piattaforma dedicata. 
  3. All'istanza di rimborso e' allegata copia dei giustificativi  di
spesa,  scontrino  fiscale  o  fattura,  attestante  l'acquisto   del
dispositivo antiabbandono. 
  4. Qualora il giustificativo di spesa non riporti la  specifica  di
acquisto «dispositivo anti abbandono» e' allegata  una  dichiarazione
del richiedente, redatta ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello  disponibile
sulla piattaforma, da cui risultano i dati identificativi del  minore
(nome, cognome e codice fiscale) e che il giustificativo di spesa  e'
relativo all'acquisto di un dispositivo antiabbandono. 
  5. Per ciascun  dispositivo  acquistato  si  provvede  al  rimborso
mediante accredito della somma di  euro  trenta  sul  conto  corrente
intestato al richiedente le cui coordinate  (IBAN)  sono  fornite  al
momento della presentazione dell'istanza di rimborso. 
                               Art. 8 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. L'Amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente
decreto e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  che  si
avvale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n.  78  del
2009, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle societa': 
    a) SOGEI -  Societa'  generale  d'informatica  S.p.a.  incaricata
principalmente delle attivita' informatiche relative alla piattaforma
cui si registrano richiedenti ed esercenti  ed  attraverso  la  quale
vengono generati e validati buoni ed in particolare, per la  verifica
della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3; 
    b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.
quale gestore delle liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti
e dai rimborsi richiesti ed in particolare, per le attivita'  di  cui
all'art. 6, comma 2, e art. 7, comma 5. 
                               Art. 9 
 
                              Controlli 
 
  1. SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
reportistica necessaria per la rendicontazione dei buoni  elettronici
utilizzati e a CONSAP le richieste di rimborso presentate, ai fini di
effettuare i necessari controlli. 
  2. Ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  all'art.  11,
SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri  derivanti  dall'emissione
dei buoni  elettronici  di  spesa  e  trasmette  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e a CONSAP,  entro  il  giorno  15  di
ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita'  precedente
dei buoni elettronici emessi e delle istanze di rimborso inoltrate ai
sensi degli articoli  3  e  7  e  dei  relativi  oneri.  In  caso  di
esaurimento   delle   risorse   disponibili,   SOGEI   non    procede
all'emissione di ulteriori buoni o  all'accettazione  di  istanze  di
rimborso  e  da'  tempestiva   comunicazione   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
                               Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  effettuano
attraverso l'applicazione web dedicata  e  connesso  svolgimento  dei
propri compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  2. I soggetti attuatori  di  cui  all'art.  8  sono  designati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali il  responsabile
del trattamento dei dati  con  apposito  atto  scritto  in  cui  sono
specificati analiticamente i compiti  affidati,  che  non  comportano
decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati
stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  in  conformita'  all'art.  28  del
regolamento (UE) 679/2016. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  assicura  il
trattamento dei dati personali nel rispetto della  normativa  vigente
con riferimento,  in  particolare,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei  dati  personali,  nel  rispetto  dei  principi  di
privacy by design e by default, limitandolo alla  sola  realizzazione
dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi
controlli  sulla  relativa  erogazione.  Nelle  convenzioni  di   cui
all'art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative  volte
ad assicurare un adeguato livello di  sicurezza  con  riferimento  ai
rischi derivanti dalla distruzione, dalla  perdita,  dalla  modifica,
dalla  divulgazione  non  autorizzata   o   dall'accesso,   in   modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto  dell'art.  32
del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di  conservazioni  dei
dati. 
  4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  quale
amministrazione responsabile per l'attuazione del  presente  decreto,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, continua  ad  avvalersi  nel  rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,
dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri  per
il bilancio dello Stato, e, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa'  SOGEI  -  Societa'
generale d'informatica  S.p.a.  e  CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi pubblici S.p.a. 
                               Art. 11 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente  decreto  si  provvede  mediante   corrispondente   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui al  citato  art.  1,  comma  296,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  al
versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare  attuazione  agli
articoli 3 e 7 del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  sul  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
    Roma, 28 gennaio 2020 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                             e dei trasporti          
                                                De Micheli            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri