Il Tribunale ha convalidato l'arresto facoltativo (operato dalla P.G. nella flagranza del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.), nei confronti di un soggetto ubriaco alla guida, con il telefono in mano e ad una velocità eccessiva che provoca un incidente stradale.
Irrilevante il fatto che questi, dopo aver provocato l'incidente si sia immediatamente fermato, rimanendo a disposizione degli organi di Polizia e prestando soccorso alla persona che aveva riportato lesioni in seguito al sinistro (l'imputato si appella all'art. 189, comma 8, C.d.S.).
Secondo la corte non è necessaria la presenza congiunta di entrambi i presupposti della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente, come sì desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di tali requisiti.
Pertanto, anche quando il Giudice ritenga la sussistenza di una sola di queste condizioni, l'arresto deve essere convalidato.
L'art.381 cod. proc. pen. richiede ai fini dell'arresto facoltativo in flagranza di reato la presenza disgiunta della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto,per cui anche quando solo la motivazione su una di queste condizioni sia ritenuta corretta, la convalida deve essere ritenuta legittima
Il riferimento all'art. 189, comma 8, cod. strada è inconferente, statuisce la Corte: "Il fatto che il ricorrente si sia fermato dopo l'incidente ed abbia prestato assistenza, non esclude la legittimità dell'arresto in relazione alla ipotizzata fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen.. Sembra prospettarsi nel ricorso un erroneo ampliamento dei casi di esclusione di arresto che travalica il dettato normativo dell'art. 189, comma 8, cod. strada e che si pone in evidente contrasto con la previsione di cui all'art. 381, comma 2, lett. m-quinquies cod. rito che contempla l'arresto facoltativo in flagranza in caso di lesioni colpose stradali gravi e gravissime".