lunedì 17 febbraio 2020

Decreto-legge milleproroghe e uso dei Monopattini

Il decreto-legge n.162/2019 (cd. decreto milleproroghe) è un provvedimento che prevede la proroga di una serie di termini legislativi e varie disposizioni sostanziali in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature.



Consulta qui i dossier Volume I e Volume II.

Il decreto-legge n.162 del 2019

Il decreto-legge n.162 del 2019 (cd. decreto milleproroghe) è stato adottato, come altre volte in passato, al fine di disporre la proroga di termini legislativi in scadenza al 31 gennaio 2019.

Il provvedimento reca, inoltre, varie disposizioni di carattere sostanziale, con carattere di urgenza, in numerose materie e, in particolare, in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature.

L'esame parlamentare del provvedimento (AC 2325) è stato avviato, dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati, il 14 gennaio e si è concluso il 13 febbraio 2020.

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte numerose nuove disposizioni e apportate modifiche al testo originario del decreto-legge. (1)
Dal 17 febbario 2020 il provvedimento è all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati e, successivamente, verrà trasmesso al Senato.Il decreto in ogni caso dovrà deve essere convertito in legge entro il 29 febbraio.

Per una illustrazione delle disposizioni del decreto-legge, nel testo risultante dalla modifiche apportate nel corso dell'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, si rinvia al dossier di documentazione del Servizio studi.

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Vediamo nel concreto quali sono le novità relative ai Monopattini Elettrici

Con il decreto Milleproroghe si sta cercando di mettere una pezza a quello che di più obbrobrioso è stato fatto in materia di Codice della Strada fin dalla sua nascita.
Lo sanno bene quelli del Ministero dell'Interno, che alla fine, hanno pure rinunciato a mettere nero su bianco (con una circolare che chiarisse definitivamente tutti i dubbi sollevati), limitandosi al minimo sindacale e  affidando la patata bollente ai politici.

 Ma entriamo nel vivo di tale riforma esaminando quello che  è la scheda di lettura provvisoria (dossier):

Articolo 33-bis (Monopattini elettrici)


L’articolo 33-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, dispone la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboard e monowheel (comma 1) e introduce una nuova disciplina che precisa le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici; si introducono inoltre sanzioni per la violazione di tali condizioni e limiti. Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating e introdotte le sanzioni amministrative per l’utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione (comma 2).

Il comma 3 prevede sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.



In particolare il comma 1 stabilisce che il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 è prorogato di dodici mesi.

La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.



La legge di bilancio 2019 ha autorizzato la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come Segway, hoverboard e monopattini (articolo 1, comma 102). Le modalità di svolgimento della sperimentazione sono state definite con il decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019.



Il comma 2 novella integralmente il comma 75 ed introduce i commi da 75-bis a 75-septies all’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).  
La nuova formulazione del comma 75 stabilisce che, nelle more della citata sperimentazione e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel citato decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019.
Il nuovo comma 75-bis sanziona chiunque circola con un  monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle sopra indicate con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
L’articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 229 del 2019 prevede che i dispositivi non auto-bilanciati devono essere dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.

Il nuovo comma 75-ter stabilisce che i monopattini sopra descritti possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.
I monopattini non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali.

Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche  richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
La violazione delle disposizioni sopra descritte comporta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.

L’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 229 del 2019 prevede che i dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.
Sembra pertanto desumersi che, per i monopattini elettrici, non debba più essere previsto obbligatoriamente un regolatore di velocità per limitare a 20 km/h la velocità massima di circolazione ed il limitatore di velocità a 6 km/h da utilizzare nei centri urbani essendo invece rimesso alla condotta del conducente il rispetto del nuovo limite dei 25 km/h e di quello di 6 km/h sulle aree pedonali.

Il nuovo comma 75-quater prevede alcune regola di condotta per i conducenti dei monopattini elettrici. Si dispone in primo luogo che essi siano tenuti a procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due.
Si dispone che debbano avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che per segnalare la manovra di svolta.

I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo.
Andrebbe valutata l’opportunità di precisare, ove necessario in un apposito atto regolamentare, i requisiti tecnici di idoneità del casco protettivo.
È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, oltre che di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
Si dispone l’obbligo di indossare, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione.
Si prevedono infine sanzioni amministrative per un importo compreso tra 50 e 200 euro per la violazione delle sopra indicate disposizioni.

Il nuovo comma 75-quinquies introduce sanzioni amministrative (da 100 a 400 euro) per l’utilizzo di dispositivi di mobilità personale aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019, ovvero fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione, prevedendo, analogamente a quanto disposto per i monopattini elettrici, il sequestro del dispositivo con un motore termico oppure un motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 2 Kw.

Il nuovo comma 75-sexies dispone che le sanzioni siano irrogate secondo le previsioni del Codice della strada. La medesima disposizioni chiarisce inoltre che si dovranno considerare in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale condotti nelle aree e negli spazi individuati dal Codice della strada e, quindi, non nelle aree private.





Il nuovo comma 75-septies disciplina i servizi di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating (ossia nei casi in cui gli utenti facciano uso del dispositivo senza doverlo riportare presso apposite stazioni o luoghi deputati ma potendolo abbandonare liberamente, a disposizione di eventuali ulteriori utenti, una volta terminatone l’uso).

Si prevede innanzi tutto che tali servizi possano essere attivati solo con una delibera di giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione: a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.



Il comma 3 modifica l’articolo 59 del Codice della strada, che disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche, introducendo una specifica sanzione amministrativa (da 200 a 800 euro) per chi circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 59.

Tale comma stabilisce che spetti al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilire, con proprio decreto la categoria alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida e i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate. 
La medesima disposizione stabilisce inoltre che alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, e che si proceda, in ogni caso, alla distruzione dello stesso.
Le foto contrassegnate da "24" sono tratte da "il Sole 24 ore" 
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