Il decreto-legge n.162/2019 (cd. decreto milleproroghe) è un provvedimento che prevede la proroga di una serie di termini legislativi e varie disposizioni sostanziali in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature.
Consulta qui i dossier Volume I e Volume II.
Il decreto-legge n.162 del 2019
Il decreto-legge n.162 del 2019 (cd. decreto milleproroghe) è stato adottato, come altre volte in passato, al fine di disporre la proroga di termini legislativi in scadenza al 31 gennaio 2019.
Il provvedimento reca, inoltre, varie disposizioni di carattere sostanziale, con carattere di urgenza, in numerose materie e, in particolare, in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature.
L'esame parlamentare del provvedimento (AC 2325) è stato avviato, dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati, il 14 gennaio e si è concluso il 13 febbraio 2020.
Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte numerose nuove disposizioni e apportate modifiche al testo originario del decreto-legge. (1)
Dal 17 febbario 2020 il provvedimento è all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati e, successivamente, verrà trasmesso al Senato.Il decreto in ogni caso dovrà deve essere convertito in legge entro il 29 febbraio.
Per una illustrazione delle disposizioni del decreto-legge, nel testo risultante dalla modifiche apportate nel corso dell'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, si rinvia al dossier di documentazione del Servizio studi.
Consulta qui i dossier Volume I e Volume II.
Il decreto-legge n.162 del 2019
Il decreto-legge n.162 del 2019 (cd. decreto milleproroghe) è stato adottato, come altre volte in passato, al fine di disporre la proroga di termini legislativi in scadenza al 31 gennaio 2019.
Il provvedimento reca, inoltre, varie disposizioni di carattere sostanziale, con carattere di urgenza, in numerose materie e, in particolare, in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature.
L'esame parlamentare del provvedimento (AC 2325) è stato avviato, dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati, il 14 gennaio e si è concluso il 13 febbraio 2020.
Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte numerose nuove disposizioni e apportate modifiche al testo originario del decreto-legge. (1)
Dal 17 febbario 2020 il provvedimento è all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati e, successivamente, verrà trasmesso al Senato.Il decreto in ogni caso dovrà deve essere convertito in legge entro il 29 febbraio.
Per una illustrazione delle disposizioni del decreto-legge, nel testo risultante dalla modifiche apportate nel corso dell'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, si rinvia al dossier di documentazione del Servizio studi.
(1)
Vediamo nel concreto quali sono le novità relative ai Monopattini Elettrici
Con il decreto Milleproroghe si sta cercando di mettere una pezza a quello che di più obbrobrioso è stato fatto in materia di Codice della Strada fin dalla sua nascita.
Lo sanno bene quelli del Ministero dell'Interno, che alla fine, hanno pure rinunciato a mettere nero su bianco (con una circolare che chiarisse definitivamente tutti i dubbi sollevati), limitandosi al minimo sindacale e affidando la patata bollente ai politici.
Ma entriamo nel vivo di tale riforma esaminando quello che è la scheda di lettura provvisoria (dossier):
Articolo
33-bis (Monopattini elettrici)
L’articolo 33-bis, introdotto nel
corso dell’esame in Commissione, dispone la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di
segway, hoverboard e monowheel (comma
1) e introduce una nuova disciplina che
precisa le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici;
si introducono inoltre sanzioni per la violazione di tali condizioni e limiti.
Sono altresì disciplinate le attività di
noleggio di monopattini, anche in modalità free floating e introdotte le sanzioni amministrative per
l’utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di
micromobilità oggetto di sperimentazione (comma 2).
Il comma 3
prevede sanzioni amministrative, nonché
la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che
circolino su veicoli atipici per i quali
non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.
In
particolare il comma 1 stabilisce
che il termine di conclusione della
sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 è prorogato di dodici mesi.
La circolazione
mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente
elettrica, nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto
ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019, e nel
rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di
circolazione da esso definite.
La legge di bilancio 2019 ha autorizzato la sperimentazione nelle
città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a
propulsione prevalentemente elettrica come Segway,
hoverboard e monopattini (articolo 1,
comma 102). Le modalità di svolgimento della sperimentazione sono state
definite con il decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019.
Il comma 2 novella integralmente il comma 75
ed introduce i commi da 75-bis a 75-septies all’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160
del 2019).
La nuova formulazione del comma 75 stabilisce che, nelle more della citata sperimentazione e
fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa
sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice
della strada), anche al di fuori degli
ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi
motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw,
rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel citato
decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019.
Il nuovo comma 75-bis sanziona chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle sopra indicate con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
L’articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 229 del 2019 prevede
che i dispositivi non auto-bilanciati devono essere dotati di motore elettrico
avente potenza nominale massima non
superiore a 500W e di segnalatore acustico.
Il nuovo comma 75-ter stabilisce che i monopattini sopra descritti possono
essere condotti solo da utilizzatori che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare
esclusivamente sulle strade urbane con
limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi,
nonché sulle strade extraurbane, se è
presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.
I monopattini
non possono superare i 25 km/h quando
circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h
quando circolano sulle aree pedonali.
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
La violazione
delle disposizioni sopra descritte comporta una sanzione amministrativa da 100
a 400 euro.
L’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 229 del 2019
prevede che i dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h,
al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui
all'art. 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in
funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree
pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità,
configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.
Sembra pertanto desumersi che, per i monopattini elettrici, non debba
più essere previsto obbligatoriamente un regolatore di velocità per limitare a
20 km/h la
velocità massima di circolazione ed il limitatore di velocità a 6 km/h da
utilizzare nei centri urbani essendo invece rimesso alla condotta del
conducente il rispetto del nuovo limite dei 25 km/h e di quello di 6 km/h sulle
aree pedonali.
Il nuovo comma 75-quater prevede alcune regola di condotta per i conducenti dei
monopattini elettrici. Si dispone in primo luogo che essi siano tenuti a
procedere su unica fila in tutti i casi
in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due.
Si dispone
che debbano avere libero l'uso delle
braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani,
salvo che per segnalare la manovra di
svolta.
I conducenti di età inferiore a diciotto anni
hanno, altresì, l'obbligo di
indossare idoneo casco protettivo.
Andrebbe valutata l’opportunità di precisare, ove
necessario in un apposito atto regolamentare, i requisiti tecnici di idoneità
del casco protettivo.
È fatto divieto di trasportare altre persone,
oggetti o animali, oltre che di trainare
veicoli, condurre animali e farsi
trainare da altro veicolo.
Si dispone l’obbligo di indossare, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti
ad alta visibilità, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo
dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano
l'illuminazione.
Si prevedono
infine sanzioni amministrative per un
importo compreso tra 50 e 200 euro per la violazione delle sopra indicate
disposizioni.
Il nuovo comma 75-quinquies introduce sanzioni amministrative (da 100 a 400
euro) per l’utilizzo di dispositivi di
mobilità personale aventi caratteristiche
tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto
ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019, ovvero fuori
dall'ambito territoriale della sperimentazione, prevedendo, analogamente a
quanto disposto per i monopattini elettrici, il sequestro del dispositivo con
un motore termico oppure un motore elettrico di potenza nominale continua
superiore a 2 Kw.
Il nuovo comma 75-sexies dispone che le sanzioni siano irrogate secondo le previsioni del Codice della strada. La medesima disposizioni chiarisce inoltre che si dovranno considerare in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale condotti nelle aree e negli spazi individuati dal Codice della strada e, quindi, non nelle aree private.
Il nuovo comma 75-septies disciplina i servizi di noleggio di monopattini, anche
in modalità free floating (ossia
nei casi in cui gli utenti facciano uso del dispositivo senza doverlo riportare
presso apposite stazioni o luoghi deputati ma potendolo abbandonare
liberamente, a disposizione di eventuali ulteriori utenti, una volta
terminatone l’uso).
Si prevede innanzi tutto che tali servizi possano essere attivati solo con una delibera di giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione: a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
Il comma 3 modifica l’articolo 59 del Codice
della strada, che disciplina i veicoli
con caratteristiche atipiche, introducendo una specifica sanzione amministrativa (da 200 a 800 euro)
per chi circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora
definite le caratteristiche tecniche e funzionali, ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo 59.