Il decreto Semplificazioni apporta modifiche incisive alla fattispecie di reato di abuso d’ufficio in cui incorrono pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico ufficio. Si tratta di un intervento volto a scongiurare la c.d. "sindrome della firma" che deriva dai timori nei funzionari pubblici di firmare provvedimenti e atti (ad es. provvedimenti autorizzativi, assegnazioni, nulla osta) nel timore di incorrere nelle sanzioni previste per il reato di abuso d'ufficio e vedersi comminare una responsabilità erariale.
Il testo andrà a modificare l’articolo 323 del Codice penale precisando quali sono le leggi e i regolamenti violati che fanno scattare il reato.
All’articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole di “norme di legge o di regolamento” sono sostituite dalle seguenti:
“di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”
Il testo andrà a modificare l’articolo 323 del Codice penale precisando quali sono le leggi e i regolamenti violati che fanno scattare il reato.
All’articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole di “norme di legge o di regolamento” sono sostituite dalle seguenti:
“di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”
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Dispositivo dell'art. 323 Codice penale
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamentodi specifiche
regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi
forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità,
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di
un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.