domenica 19 luglio 2020

Modificati gli art. 25 e 58 C.d.S.

Il Decreto legge16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazione), pubblicato il 16 luglio c.m. e in vigore dal 17,  ha modificato gli artt. 25 e 158 del Codice della strada:

Vediamo in rosso le modifiche:

Articolo 25
Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada. 1-bis.(*) In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente. 1-ter.(*) Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico: a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento; b)nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A; c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione; d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. 1-quater.(*) Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato. 1-quinquies. (*) In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonchè i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. (*) Commi inseriti dall'art. 49 del DL 16.7.2020 n. 76
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all' articolo 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 868,00 a € 3.471,00. (pagamento entro 5 gg. € 607,60).
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431,00 a € 1.734,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,70).
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.
Articolo 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7. (Parole aggiunte dall'art. 57 DL 16.7.2020 n. 76)
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
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d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; (punti da decurtare 2)
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; (punti da decurtare 2)
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; (punti da decurtare 2)
i) nelle aree pedonali;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite
(lettera aggiunta dal DL 24.4.2017 n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge 21.6.2017 n. 96).
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41,00 a € 168,00 (pagamento entro 5 gg. € 28,70), per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87,00 a € 345,00 per i restanti veicoli. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00, (pagamento entro 5 gg. € 17,50), per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42,00 a € 173,00 (pagamento entro 5 gg. € 29,40), per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.