sabato 18 luglio 2020

Cinture di sicurezza: esenzione - personale di polizia - solo durante servizi emergenza

Non si ripeterà mai abbastanza che le cinture di sicurezza vanno sempre indossate, non solo da chi siede davanti ma anche dai passeggeri sui sedili posteriori, e non soltanto per la propria incolumità ma anche perché il loro mancato utilizzo può essere motivo di una sensibile riduzione del risarcimento in caso di sinistro. Un rischio a cui non si sottraggono neanche gli uomini in divisa.


Con l’ordinanza n. 12109/20 depositata il 22 giugno 2020, la Cassazione ha definitivamente deliberato su un caso particolare sul genere, in quanto riguardante un carabiniere rimasto coinvolto in un rocambolesco incidente stradale nel lontano 1992, da terzo trasportato, mentre prestava servizio: il collega alla guida dell’auto di pattuglia, per evitare un bovino che aveva improvvisamente attraversato la strada, aveva sbandato finendo contro un muro laterale sul lato destro della carreggiata.

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Un carabiniere chiede i danni per un incidente occorsogli durante il servizio

L’agente aveva riportato lesioni serie (rottura della clavicola sinistra e trauma facciale destro) che peraltro, a causa dell’invalidità permanente residuata, gli erano costate la mancata riconferma nell’incarico prestato nell’Arma. Il militare, per ottenere un congruo risarcimento, aveva dunque citato a giudizio avanti il Tribunale di Reggio Calabria il Ministero della Difesa e la sua compagnia assicuratrice, Assitalia, che erano stati condannati a risarcire il danno.

In appello risarcimento ridotto per il mancato utilizzo della cintura

L’impresa di assicurazione, Assitalia, tuttavia, aveva appellato la sentenza e la Corte d’Appello reggina, accogliendolo in parte, aveva riformato il pronunciamento di primo grado, riconoscendo un concorso di responsabilità da parte del passeggero, ex articolo 1227 cod. civ., nella misura del 40 per cento. Una decisione motivata dal fatto che dalle lesioni subite dal carabiniere, unitamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro, era desumibile che il trasportato non indossasse la cintura di sicurezza, e d’altra parte non era stato provato che l’agente, pur impegnato in un servizio di pattugliamento, si trovasse a operare in una situazione di emergenza che lo esonerasse dall’obbligo di indossarla.

Il militare ricorre per Cassazione contestando il concorso di colpa

Il danneggiato ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra l’altro, che il concorso di colpa fosse stato desunto da un principio di comune esperienza, considerando la cinematica dell’incidente e il referto ospedaliero, accertamenti che a suo dire non potevano costituire prova o presunzione significativa del mancato uso delle cinture: sarebbero insomma mancati indizi gravi, precisi e concordanti per affermare il concorso di responsabilità.

La Suprema Corte rigetta le doglianze

Ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Secondo la Cassazione, “il ragionamento presuntivo che ha condotto la Corte a ritenere provato il concorso della vittima nella causazione del sinistro risulta espresso in motivazione con dovizia di particolari, posto che sono state valorizzate precipuamente le caratteristiche delle fratture subite dal danneggiato in relazione all’impatto del veicolo contro un muro, avvenuto dopo una repentina manovra di emergenza per superare un ostacolo sulla carreggiata” recita l’ordinanza.
Per inciso la Suprema Corte ricorda anche che nella prova per presunzioninon occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza”. Il giudice che ricorra alle presunzioni, cioè, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio ragionamento, “dopodiché il giudizio diviene insindacabile in sede di giudizio di legittimità, in quanto espressione di un corretto esercizio del potere di libera valutazione della prova”.

Confermato il concorso causale del comportamento del danneggiato

Le censure mosse nel ricorso, prosegue la Suprema Corte, costituivano invece contestazioni circa il ragionamento argomentativo del giudice del merito nel ricostruire la dinamica del sinistro, prendendo spunto dai dati obiettivamente rilevati, e sfociavano in una “richiesta di inammissibile riesame del fatto, che in tal caso è stato valutato con ragionamento presuntivo e secondo criteri logico-temporali del tutto attinenti alle circostanze del caso, non contrastate da altri e opposti elementi probatori, né risultati lacunosi nella loro consequenzialità”.
La Suprema Corte, dunque, non ha riscontrato né vizi di violazione di legge nel valutare il concorso causale del comportamento del danneggiato ex art. 1227 cod. civ., né omissioni motivazionali in punto di concorso di colpa, giudicando inammissibili le censure del ricorrente, “attinenti (solo) al merito delle valutazioni svolte dal giudice nel valutare il materiale probatorio e il nesso di causalità tra le lesioni e l’incidente occorso”. Respinte le doglianze del ricorrente anche sulla liquidazione delle spese di lite e sentenza di secondo grado confermata in toto.

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