Arriva così la proroga alla scadenza della carta d’identità al
31 dicembre 2020, che manda letteralmente a "cagare" il Regolamento dell’Unione Europea 698/2020, che ha uniformato in tutta l’UE la proroga delle scadenze a 7 mesi dei documenti relative alle abilitazioni alla guida
(patenti, revisioni, CQC Carta di Qualificazione del Conducente e altri
documenti – che ciascun Paese aveva adottato durante l’emergenza
Covid-19, e di conseguenza, la Circolare 300/A/3977/20/115/28 emanata dal Ministero dell'Interno il 5 giugno 2020.
La norma è contenuta nella Legge di conversione al D.L. rilancio (non ancora pubblicato).
ART. 159
7-ter. All’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n.27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2020».
“Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) 1.
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di
identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è
prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta
limitata alla data di scadenza indicata nel documento.”