martedì 25 marzo 2014

Divieto di superamento dell’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente importo dell’anno 2010

La Corte di Conti, Regione Lombardia, con delibera n. 106/2014/PAR del 11/03/2014 precisa nuovamente (si rinvia, per tutte, alle delibere n. 608, 609, 611 e 635 del 2011 e alla delibera n. 59/2012), che con l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010 si introduce il divieto di superamento dell’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente importo dell’anno 2010. Viene, in sostanza, introdotto il principio di invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio del personale avendo come parametro di riferimento la somma destinata al trattamento accessorio nell’anno 2010. L’art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 introduce poi un ulteriore limite disponendo che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è “automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. Ciò per evitare che i soggetti rimasti alle dipendenze dell’ente fruiscano di una quota sensibilmente maggiore di risorse, essendosi ridotti i potenziali beneficiari, con conseguente ingiustificato aggravio della spesa. L’ente locale è tenuto a rispettare entrambi i vincoli imposti dal legislatore con l’art. 9, comma 2 bis citato (invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio e riduzione della medesima in caso di contrazione del personale). In particolare la decurtazione del fondo deve essere disposta in funzione e in proporzione alla riduzione del personale e deve riguardare il fondo destinato al trattamento accessorio del personale nel suo complesso. Né rilevano le ulteriori distinzioni, alle quali si riferisce la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo ma che non trovano alcun riconoscimento a livello legislativo, basate sul carattere, variabile o stabile, delle risorse che confluiscono nel fondo medesimo (in termini, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 48/2013). Tali qualificazioni, peraltro, trovano fondamento in norme della contrattazione collettiva, sulle quali, come già precisato, non è dato a questa Corte pronunciarsi.