sabato 22 marzo 2014

Speed check: cos' è questo coso?

Dissuasori di velocità, finti autovelox, bussolotti, armadietti, casseruole, simulacri, e persino spaventa passeri. 
Non si sa più come definirli questi contenitori di plastica utilizzati da molte amministrazioni comunali, per la “sicurezza stradale” (cosi’ dicono).

Io, perciò, da qui in avanti lo definirò il “coso”, se non altro per motivi onomatopeici o pratici (come nel film di Troisi “Non ci resta che piangere”: Ugo al posto di Massimiliano).

Una vera battaglia, a volte, il loro possibile impiego, malgrado fosse noto a tutti, fin dall’inizio, che l’impiego dei dispositivi sopra citati non poteva essere autorizzato dagli organi preposti.
E stranamente a richiederli non sono solo gli amministratori ma anche molti "addetti ai lavori"(forse  sarebbe opportuno comprendere le ragioni di tale insistenza).

E per quale motivo non potevano essere autorizzati dagli organi preposti se è pleonastico che questi contenitori sono così efficaci per la sicurezza stradale?

Semplice:Perchè non fanno parte della segnaletica stradale e delle norme regolamentari, e magari, non sono così efficaci, per la sicurezza stradale, come si vuol far credere (le uniche volte che seriamente rischiato di fare un incidente stradale è stato per causa del coso e per le brusche frenate di coloro che mi precedevano).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(organo preposto solo a convenienza, altrimenti s'invoca l'art. 11, comma 3, del C.d.S.), dal canto suo, oltre a non concederne mai l’autorizzazione o approvazione, per i motivi ben noti a tutti, in uno dei primi pareri resi, ha tirato in ballo anche altre motivazioni a supporto della causa, che vanno dal possibile pericolo per la circolazione, per causa delle brusche frenate, ad un possibile danno erariale, rammentando, inoltre, che l'art. 45 c. 9 prevede sanzioni a carico di chi fabbrica o vende dispositivi non approvati.
Lo stesso ebbe a dire anche “che il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade", ma non è bastato a convincere gli irriducibili dei cosi che il loro impiego non era del tutto legittimo.

Ed allora perché si è continuato a richiedere altri pareri al Ministero?Forse si sperava che quest’ultimo commettesse un mezzo passo falso o lasciasse una finestra semi-aperta?

E’ bastato, infatti, che in uno dei tantissimi pareri resi, il Ministero dicesse che:
“Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale (a tal proposito, immaginatevi i vigili abbarbicati su quel muretto di cui alla foto sopra), in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano”.

O anche
“Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, all'interno delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità”.
per auto-convincersi che il Ministero abbia autorizzato i c.d. cosi o che, semplicemente, abbia dato il suo beneplacito, cosa che non è,  assolutamente.

Addirittura (come sostiene ancora qualcuno), i cosi sono leciti perché nessuna disposizione normativa al momento ne vieta l'installazione.

A questo punto, la logica ed il buon senso dovrebbero prendere il sopravvento:
Si dovrebbe usare la regola generale secondo la quale, in materia stradale, si possono utilizzare tutte quelle apparecchiature e simili già previste dalla norme e non il contrario,sennò si rischia di ragionare come tutti quei mafiosi che sostenevano che il reato di mafia o associazione mafiosa non esisteva e non potevano essere perseguiti.
Possibile che non si riesca a capire questa sottile quanto macroscopica differenza?

Nel C.d.S., tutti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, tutti i segnali stradali, tutti i dispositivi, tutte le apparecchiature e quant'altro sono approvati (per forme, dimensioni, omologazioni ecc), perchè qualcuno rietiene che il coso possa essere esonerato da tutto questo?

Dunque, piuttosto che meravigliarci che il Ministero annunci lo STOP dei cosi (vedi sotto), per bloccare la proliferazione incontrollata in tutto il territorio della penisola, non sarebbe il caso che qualcuno si chiedesse come mai sono stati spesi così tanti soldi per i cosi (fino a dieci volte di più in alcuni casi), rivelatisi peraltro inutili.

Quante sono state le Amministrazioni che hanno fatto indagini di mercato per verificarne il costo reale del coso o quanti studi di settore sono stati effettuati per verificarne l’efficacia e la legittimità del coso prima della sua messa in opera?


Mario Serio
Riproduzione Riservata


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Sotto il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


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Finti autovelox – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadisce il suo no

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto al presidente dell’Anci Piero Fassino ribadendo il suo parere negativo sui “dissuasori di velocità”, il cui uso si sta diffondendo in numerosi Comuni. Alla lettera, firmata dal Capo di Gabinetto del Ministero, vengono allegati i pareri già espressi in passato dagli uffici del Ministero competenti in materia (si tratta di nove risposte alle richieste di comuni, forze di polizia locale e associazioni di consumatori, dal 2010 al 2014). I cosiddetti “finti autovelox” sono “Dispositivi costituiti da contenitori vuoti in materiale prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione che vengono posti a margine della strada con il dichiarato intento di condizionare la velocità dei veicoli”. Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica previste dal vigente Codice della Strada” e pertanto “Non sono suscettibili né di omologazione né di approvazione o autorizzazione”. Dal Ministero si aggiunge che i finti autovelox possono anche costituire un pericolo: “La loro eventuale dislocazione a bordo strada dovrebbe considerare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo fisso, ancorché posti al di fuori della carreggiata”.Il Capo di Gabinetto del Ministro Lupi invita quindi il sindaco di Torino, in qualità di Presidente dell’Anci, a “dare ampia diffusione” alla lettera “Affinché le varie amministrazioni possano tenere conto delle considerazioni appena svolte nelle loro valutazioni che, peraltro, non dovranno prescindere da una valutazione complessiva della congruità della spesa, sia in termini specifici che sotto il profilo dei benefici conseguibili ai fini della sicurezza stradale”.

Roma, 19 marzo 2014
http://www.mit.gov.it