lunedì 7 gennaio 2019

Cambiano le norme sulle notifiche atti giudiziari

 Come era già successo l'anno scorso con la legge di bilancio 2018, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019) introduce, ai comma 813 e 814, alcune modifiche alla legge n. 890/1982 in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.


813. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell’ufficio postale » sono soppresse;
2) al quarto comma, le parole: « dall’ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti:
« dal punto di accettazione dell’operatore postale »;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico »
sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;
c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;d) all’articolo 8, comma 1, le parole:
« lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».
814. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.