Come era già successo l'anno scorso con la legge di bilancio 2018, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019) introduce, ai
comma 813 e 814, alcune modifiche alla legge n. 890/1982 in materia di
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari.
813. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell’ufficio postale » sono soppresse;
2) al quarto comma, le parole: « dall’ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti:
« dal punto di accettazione dell’operatore postale »;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico »
sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;
c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;d) all’articolo 8, comma 1, le parole:
« lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».
814. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
813. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell’ufficio postale » sono soppresse;
2) al quarto comma, le parole: « dall’ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti:
« dal punto di accettazione dell’operatore postale »;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico »
sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;
c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;d) all’articolo 8, comma 1, le parole:
« lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».
814. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.