giovedì 7 dicembre 2017

La legge di bilancio 2018 cambia la procedura delle notificazioni degli atti giudiziari (legge 20 novembre 1982, n. 890)

 La Legge di bilancio 2018, approvata dal Senato in prima lettura il 30 novembre u.s. , inizia l'iter   in commissione alla camera il 5 dicembre.

Si riporta Stralcio:


«97-bis. Alla legge 20 novembre 1982,
n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il secondo
comma sono aggiunti i seguenti:
“Il servizio deve essere erogato da operatori
postali in possesso della licenza di cui
all’articolo 5, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità
minima stabiliti dalla legge 4 agosto
2017, n. 124, e dai successivi atti di regolamentazione.
La gestione dei pieghi, degli avvisi di
ricevimento e delle comunicazioni connesse
di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata
da un unico operatore”;
b) all’articolo 2, le parole: “al modello
prestabilito dall’Amministrazione postale”
sono sostituite dalle seguenti: “al modello
approvato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, sentito il Ministero della
giustizia”;
c) all’articolo 3:
1) al primo comma, le parole: “dell’ufficio
postale” sono sostituite dalle seguenti:
“del punto di accettazione dell’operatore
postale”;
2) al secondo comma, le parole: “all’ufficio
postale” sono sostituite dalle seguenti:
“al punto di accettazione dell’operatore
postale”;
3) al terzo comma, le parole: “dall’Amministrazione
postale” sono sostituite
dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 2”;
4) al quarto comma, le parole da: “;
per le notificazioni in materia penale” a: “si
riferisce” sono sostituite dai seguenti periodi:
“Per le notificazioni in materia penale
e per quelle in materia civile e amministrativa
effettuate in corso di procedimento, sull’avviso
di ricevimento e sul piego devono
essere indicati come mittenti, con indicazione
dei relativi indirizzi, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata
ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene,
la parte istante o il suo procuratore
o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia
fatto richiesta della notificazione all’ufficiale
giudiziario. In ogni caso il mittente
che non sia gravato dall’obbligo di cui al
periodo precedente può sempre indicare un
indirizzo di posta elettronica certificata ai
fini della trasmissione della copia dell’avviso
di ricevimento ai sensi dell’articolo 6”;
5) dopo il quarto comma è inserito il
seguente:
“È facoltà dell’operatore postale richiedere
una nuova compilazione dell’avviso o
il riconfezionamento del piego che risultino
effettuati in modo non conforme alla modulistica
di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il
mittente non provveda, l’operatore può rifiutare
l’esecuzione del servizio”;
6) al quinto comma, le parole: “all’ufficio
postale di partenza” sono sostituite
dalle seguenti: “al punto di accettazione dell’operatore
postale”;
d) all’articolo 4:
1) al terzo comma sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “, fermi restando gli
effetti di quest’ultima per il notificante al
compimento delle formalità a lui direttamente
imposte dalle vigenti disposizioni”;
2) al quarto comma, le parole: “dal
bollo apposto” sono sostituite dalle seguenti:
“da quanto attestato”;
e) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6. – 1. Lo smarrimento dell’avviso
di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità.
Quando il mittente ha indicato un
indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore
forma una copia per immagine su
supporto analogico dell’avviso di ricevimento
secondo le modalità prescritte dall’articolo
22 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro
due giorni dalla consegna del piego al destinatario,
a trasmettere con modalità telematiche
la copia dell’avviso al mittente. In alternativa,
l’avviso di ricevimento può essere
originato direttamente in formato elettronico
ai sensi dell’articolo 21 del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005. L’originale
dell’avviso di ricevimento trasmesso
in copia è conservato presso l’operatore postale,
dove il mittente può ritirarlo. Il duplicato
dell’avviso di ricevimento può essere
rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta,
elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Per ogni piego smarrito, l’operatore
postale incaricato corrisponde un indennizzo
pari a dieci volte il prezzo corrisposto”;
f) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7. – 1. L’operatore postale consegna
il piego nelle mani proprie del destinatario,
anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta
personalmente al destinatario, il piego è
consegnato, nel luogo indicato sulla busta
che contiene l’atto da notificare, a persona
di famiglia che conviva anche temporaneamente
con lui ovvero addetta alla casa ovvero
al servizio del destinatario, purché il
consegnatario non sia persona manifestamente
affetta da malattia mentale o abbia
età inferiore a quattordici anni. In mancanza
delle persone indicate al periodo precedente,
il piego può essere consegnato al portiere
dello stabile ovvero a persona che, vincolata
da rapporto di lavoro continuativo, è comunque
tenuta alla distribuzione della posta
al destinatario.
3. L’avviso di ricevimento ed i documenti
attestanti la consegna debbono essere
sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato
il piego e, quando la consegna sia effettuata
a persona diversa dal destinatario, la
firma deve essere seguita, su entrambi i documenti
summenzionati, dalla specificazione
della qualità rivestita dal consegnatario, con
l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione
di convivente anche se temporaneo.
4. Se il destinatario o le persone alle
quali può farsi la consegna rifiutano di firmare
l’avviso di ricevimento pur ricevendo
il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il
piego stesso o di firmare documenti attestanti
la consegna, il che equivale a rifiuto
del piego, l’operatore postale ne fa menzione
sull’avviso di ricevimento indicando,
se si tratti di persona diversa dal destinatario,
il nome ed il cognome della persona
che rifiuta di firmare nonché la sua qualità,
appone la data e la propria firma sull’avviso
di ricevimento che è subito restituito al mittente
in raccomandazione, unitamente al
piego nel caso di rifiuto del destinatario di
riceverlo. Analogamente, la prova della consegna
è fornita dall’addetto alla notifica nel
caso di impossibilità o impedimento determinati
da analfabetismo o da incapacità fisica
alla sottoscrizione”;
g) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8. – 1. Se le persone abilitate a ricevere
il piego in luogo del destinatario rifiutano
di riceverlo, ovvero se l’operatore
postale non può recapitarlo per temporanea
assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità
o assenza delle persone sopra menzionate,
il piego è depositato lo stesso
giorno presso il punto di deposito più vicino
al destinatario.
2. Per il ritiro degli atti l’operatore postale
di riferimento deve assicurare un numero
congruo di uffici o centri secondo criteri
e tipologie definite dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto
delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità
ed accessibilità richieste dalla
natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la
diretta supervisione e responsabilità dell’o-
peratore postale, presso gli uffici o i centri
sopra citati, in relazione alla custodia ed
alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e
del suo deposito è data notizia al destinatario,
a cura dell’operatore postale, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento che,
in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d’ingresso oppure immesso
nella cassetta della corrispondenza
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
L’avviso deve contenere l’indicazione del
soggetto che ha richiesto la notifica e del
suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario
al quale la notifica è stata richiesta e
del numero di registro cronologico corrispondente,
della data di deposito e dell’indirizzo
del punto di deposito, nonché l’espresso
invito al destinatario a provvedere
al ricevimento del piego a lui destinato mediante
ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l’avvertimento
che la notificazione si ha comunque per eseguita
trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata di cui al
periodo precedente e che, decorso inutilmente
anche il predetto termine di sei
mesi, l’atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita
dalla data del ritiro del piego, se anteriore
al decorso del termine di dieci giorni di
cui al comma 4. In tal caso, l’impiegato
del punto di deposito lo dichiara sull’avviso
di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario
o dal suo incaricato che ne ha curato
il ritiro, è, entro due giorni lavorativi,
spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata, di cui al
comma 4, senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso
di ricevimento è, entro due giorni lavorativi,
spedito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore
postale, della data dell’avvenuto deposito
e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione ‘atto non ritirato entro il
termine di dieci giorni’ e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui
il piego è stato depositato, il piego stesso è
restituito al mittente in raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore
postale, della data dell’avvenuto deposito
e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione ‘non ritirato entro il termine
di sei mesi’ e della data di restituzione.
Qualora la data delle eseguite formalità
manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque,
incerta, la notificazione si ha per
eseguita alla data risultante da quanto riportato
sull’avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l’operatore
postale può consentire al destinatario di
effettuare il ritiro digitale dell’atto non recapitato
assicurando l’identificazione del consegnatario
ed il rilascio da parte di quest’ultimo
di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa”;
h) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9. – 1. Sono restituiti al mittente in
raccomandazione e con indicazione del motivo
del mancato recapito gli invii che non
possono essere consegnati per i seguenti
motivi: destinatario sconosciuto, trasferito,
irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo
insufficiente, indirizzo inesistente”;
i) l’articolo 11 è abrogato;
l) all’articolo 12:
1) al primo comma, le parole: “3
febbraio 1993, n. 29,” sono sostituite dalle
seguenti: “30 marzo 2001, n. 165,”;
2) il secondo e terzo comma sono
abrogati;
m) dopo l’articolo 16 è aggiunto il seguente:
“Art. 16-bis. 1. Per quanto non disciplinato
dalla presente legge si applicano le disposizioni
internazionali vigenti tra gli
Stati”.
97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo
posta, qualunque riferimento della legislazione
vigente all’ufficio postale per mezzo
del quale è effettuata la spedizione si intende
riferito al “punto di accettazione” e all’ufficio
postale preposto alla consegna si
intende riferito al “punto di deposito”.
97-quater. All’articolo 18 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, al comma
1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Le persone addette ai servizi di notificazione
a mezzo posta sono considerate pubblici
ufficiali a tutti gli effetti” e, alla rubrica,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e persone addette ai servizi di notificazione
a mezzo posta”.
97-quinquies. Le disposizioni di cui ai
commi da 97-bis a 97-quater si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore
del provvedimento dell’autorità di regolamentazione
che disciplina le procedure per
il rilascio delle licenze di cui all’articolo
5, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261».